D.L. N. 59/2016

Lo scorso 4 maggio è entrato in vigore il D.L. n. 59/2016 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (G.U. n. 102 del 3 maggio 2016) che ha apportato importanti modifiche alla Legge Fallimentare – per le quali non è previsto un esplicito regime transitorio – volte a snellire l’iter delle procedure (fallimentari e concordatarie) sia dal lato economico che da quello della durata, attraverso l’utilizzo degli strumenti telematici.

All’art. 40 – relativo alla nomina del Comitato dei Creditori – è stato inserito un quinto comma che recita “il comitato dei creditori si considera costituito con l’accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente”, riducendo i tempi per la sua operatività e consentendone una attività più snella.

Sempre in ambito fallimentare, per quanto attiene alla figura del Curatore, all’art. 104 ter, decimo comma, è stata inserita un’ulteriore giusta causa di revoca che sussiste quando questi non presenti, ogni quattro mesi a partire dalla data di comunicazione di esecutività dello stato passivo o nel diverso termine stabilito dal Giudice Delegato, un “prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura”: ciò a condizione che vi siano somme disponibili per la ripartizione. Anche tale disposizione va letta non solo per l’aumento del livello di controllo nei confronti dell’organo più importante della procedura ma anche nell’ottica di ridurre i tempi perché i creditori possano ottenere il pagamento, anche parziale o ridotto, del loro credito quando ciò è materialmente possibile.

La novità più importante è quella che riguarda il possibile svolgimento telematico dell’udienza di verifica crediti (art. 95) e dell’adunanza dei creditori (art. 163).

Il Legislatore, infatti, al comma tre dell’art. 95 ha ora previsto che il Giudice Delegato può stabilire che l’udienza venga svolta “in via telematica…anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi”, con questi limiti:

i) che le modalità siano idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori;

ii) che il numero dei creditori e l’entità del passivo sia tali da poter procedere in tal senso.

La modalità telematica potrà essere utilizzata anche per l’adunanza dei creditori nell’ambito della procedura di concordato (art. 163 comma due n. 2 bis) sempre nel rispetto dei limiti sopra descritti.

Un ulteriore tassello verso un sistema giustizia più moderno

In ragione di tale ultima modifica all’art. 163 si è reso necessario ritoccare anche l’art. 175 che disciplina la discussione della proposta di concordato.

Al comma due è stato introdotto un nuovo capoverso che dispone che quando l’adunanza dei creditori è svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore – e sulle eventuali proposte concorrenti – è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

Da ultimo, con l’aggiunta all’art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, il Legislatore ha previsto che il Curatore Fallimentare, il Commissario ed il Liquidatore Giudiziale potranno, per il recupero o per la cessione dei crediti, avvalersi dei metodi di ricerca con le modalità telematiche per accedere “ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito e, circostanza di non scarsa importanza, “anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti”. È precisato che quando tali organi intendono avvalersi di questi metodi, l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

Va poi ricordata l’introduzione del registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi  (art. 3 D.L. 59/2016) istituito presso il Ministero  della  giustizia in forma elettronica

Per la materia concorsuale, nella sezione ad  accesso  pubblico  e gratuito, sono  rese  disponibili  in  forma elettronica, le informazioni e i documenti di cui  all’articolo 24,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  2015/848   (che elenca tutte le notizie più rilevanti) e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all’andamento di ciascuna procedura o strumento.

Queste novità confermano la volontà del Legislatore: il D.L. n. 59/2016 si pone come un ulteriore tassello nell’impegno concreto di snellire – in termini di costi e durata – e di rendere più “moderno” il sistema giustizia.

 

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