Lo scorso 17 marzo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 8 marzo 2017 n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie“, approvata dal Parlamento il 28 febbraio.

La legge entrerà in vigore il prossimo 1° aprile, anche se ci vorranno ancora alcuni mesi affinché questa possa spiegare appieno i suoi effetti, considerati i diversi rinvii a decreti attuativi (ad esempio, per i requisiti minimi delle polizze assicurative e per l’istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità).

Tra gli obiettivi del legislatore certamente vi è quello di ridurre il contenzioso in materia di responsabilità medica (e quindi anche il fenomeno della c.d. medicina difensiva), introducendo al tempo stesso un più efficace sistema risarcitorio in favore del paziente.

  • Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria.

In ambito civilistico la responsabilità medica cambia i propri connotati, con una vera e propria inversione di rotta rispetto all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo.

Viene, in particolare, superato il regime di responsabilità contrattuale c.d. da contatto sociale del medico ospedaliero (in assenza cioè di un contratto con il paziente), posto che l’art. 7 della nuova legge inserisce tale responsabilità nell’alveo di quella extra-contrattuale.

Precisamente la norma introduce un c.d. “doppio binario” di responsabilità:

  • da un lato, quella contrattuale ex 1218 c.c. delle strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e private);
  • dall’altro, quella extra-contrattuale ex 2043 c.c. per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura (pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale).

Tale qualificazione determina diverse conseguenze e in particolare:

a) sull’onere probatorio in caso di inadempimento, poiché nel primo caso al paziente/danneggiato basterà provare il titolo ed allegare l’inadempimento (restando invece al debitore/medico inadempiente dimostrare che l’inadempimento, o il ritardo, è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile); mentre nel secondo caso l’onere del paziente/danneggiato abbraccerà tutti gli elementi caratterizzanti la pretesa azionata (condotta/evento, nesso di causa, danno e colpa);

b) sul termine di prescrizione applicabile, che è quello decennale per la responsabilità contrattuale, mentre è quinquennale in caso di responsabilità extra-contrattuale.

La riforma distingue, quindi, le posizioni delle strutture sanitarie e sociosanitarie, da un lato, e dell’esercente la professione sanitaria, dall’altro, spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente. Ciò, va evidentemente a vantaggio sia dell’esercente la professione sanitaria, il quale risponderà solo dei danni effettivamente provati dal danneggiato, sia del paziente stesso che viene spinto ad agire nei confronti del soggetto maggiormente in grado di far fronte al risarcimento (in questo senso, si veda anche l’introduzione all’art. 12 dell’azione diretta, di cui meglio si dirà di seguito, nei confronti dell’impresa di assicurazione presso cui opera la copertura delle strutture sanitarie o sociosanitarie).

Quanto alla determinazione del risarcimento del danno, il giudice dovrà tenere conto della condotta del medico in relazione al rispetto delle buone pratiche cliniche assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida.

Troveranno inoltre applicazione le tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private.

  • Tentativo obbligatorio di conciliazione.

La riforma introduce altresì, nell’ottica della riduzione del contenzioso, invece, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 8, che deve essere espletato dal soggetto che intenda promuovere un’azione risarcitoria da responsabilità sanitaria.

Nello specifico, il paziente deve preliminarmente proporre un ricorso per la consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del D.lgs. n. 28/2010.

La domanda giudiziale diviene procedibile solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso.

La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione; in difetto, il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna le parti che non vi hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite – a prescindere dall’esito del giudizio -, oltre che ad un’ulteriore somma, a titolo di “pena pecuniaria” da determinarsi equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

In aggiunta a ciò, in caso di sentenza favorevole al danneggiato e di mancata offerta di risarcimento da parte dell’impresa di assicurazione nel corso del procedimento, il giudice trasmette copia della sentenza all’IVASS.

  • Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa.

A completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, l’art. 9 della legge disciplina l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria – limitata al caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo -, da esercitarsi solo successivamente all’avvenuto risarcimento sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale e, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.

Da segnalare che l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa è preclusa nell’ipotesi prevista all’art. 13, ovvero in caso di omissione, tardività o incompletezza delle comunicazioni all’esercente la professione sanitaria, da parte delle strutture per cui opera, riguardanti: i) l’instaurazione di un giudizio nei suoi confronti, o ii) l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte.

  • Obbligo di assicurazione.

Nel quadro delle tutele per l’effettivo ristoro dei danni subiti dal paziente, l’art. 10 introduce l’obbligo assicurativo in capo alle strutture sanitarie ed agli esercenti la professione sanitaria.

In particolare, è previsto l’obbligo di assicurazione:

  • a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, per la responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per i danni cagionati dal personale che opera a qualsiasi titolo presso le strutture medesime;
  • a carico delle stesse strutture, per la responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie;
  • a carico del professionista sanitario che svolga l’attività al di fuori di una delle predette strutture o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale, ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall’esercizio della propria attività.

  • Azione diretta del soggetto danneggiato.

Un’altra importante novità è, poi, introdotta dall’art. 12 della legge e riguarda la possibilità per il soggetto danneggiato di proporre l’azione diretta, entro i limiti del massimale di polizza, nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria.

La norma mostra di ispirarsi alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria della Rc auto, prevedendo, tra l’altro, la non opponibilità delle eccezioni contrattuali al terzo danneggiato, nonché il litisconsorzio necessario, sia dei medici sia delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nelle cause di risarcimento intentate dai danneggiati contro le imprese assicuratrici.

L’applicazione della disciplina dell’azione diretta decorrerà, però, solamente dall’entrata in vigore del decreto attuativo con cui verranno determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative (da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, come precisato al comma 6 dell’articolo citato).

  • Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria

Sempre in analogia con il sistema Rc auto e quale ulteriore tutela per i soggetti danneggiati, è prevista all’art. 14 prevede l’istituzione presso il Ministero della Salute di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, che sarà alimentato dal versamento di un contributo annuale da parte delle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria.

Il Fondo di garanzia risarcirà i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

  • qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall’esercente la professione sanitaria;
  • quando la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
  • la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Pubblicato su Il Quotdiano Giuridico