{"id":11667,"date":"2019-04-01T16:49:02","date_gmt":"2019-04-01T15:49:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=11667"},"modified":"2024-11-12T09:43:17","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:17","slug":"lapprendistato-di-ricollocazione-agevolazione-sui-generis-allassunzione-degli-over-30","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/lapprendistato-di-ricollocazione-agevolazione-sui-generis-allassunzione-degli-over-30\/","title":{"rendered":"L\u2019apprendistato di ricollocazione: agevolazione sui generis all\u2019assunzione degli over 30"},"content":{"rendered":"<p>Nella baraonda delle agevolazioni alle\u00a0<strong>assunzioni<\/strong>, alcune ancora inutilizzabili per mancanza dei decreti attuativi, non dimentichiamo l\u2019<strong>apprendistato di ricollocazione<\/strong>\u00a0(art. 47, comma 4 D.Lgs. 81\/2015).<\/p>\n<p>Tecnicamente non si tratta di una agevolazione all\u2019<strong>assunzione<\/strong>, ma nella sostanza costituisce lo strumento allo stato pi\u00f9 vantaggioso per assumere\u00a0<strong>lavoratori che abbiano pi\u00f9 di 30 anni<\/strong>.<\/p>\n<p>In effetti, la legge consente di applicare a determinate condizioni la disciplina dell\u2019<strong>apprendistato<\/strong>\u00a0formalizzante anche a<strong>\u00a0lavoratori ultratrentenni<\/strong>.<\/p>\n<p>Quali sono le condizioni per assumere con contratto di\u00a0<strong>apprendistato di ricollocazione<\/strong>, oltre ovviamente all\u2019adempimento da parte del datore di lavoro dell\u2019obbligo formativo\u00a0allo scopo di favorire la\u00a0<strong>qualificazione<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong>riqualificazione professionale del lavoratore<\/strong>?<\/p>\n<p>E\u2019 possibile assumere con il contratto di\u00a0<strong>apprendistato di ricollocazione\u00a0<\/strong>lavoratori di qualsiasi et\u00e0, che siano beneficiari di un trattamento di disoccupazione \u2013<strong>NASPI<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong>DISCOLL<\/strong>-.<\/p>\n<p>Si \u00e8 posto il problema se \u2018essere beneficiario\u2019 debba intendersi come \u2018gi\u00e0 titolare\u2019 della prestazione o come \u2018avente titolo\u2019 a riceverla.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>INPS<\/strong>\u00a0si \u00e8 espresso nel senso pi\u00f9 restrittivo: pu\u00f2 essere assunto con il contratto di\u00a0<strong>apprendistato di ricollocazione<\/strong>\u00a0solo colui al quale sia gi\u00e0 stato riconosciuto il trattamento di disoccupazione (Circolare 108\/2018).<\/p>\n<p>In precedenza, peraltro, l\u2019Istituto riteneva che fosse sufficiente la presentazione della domanda di\u00a0<strong>NASPI<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong>DISCOLL<\/strong>\u00a0da parte del lavoratore (Messaggio 2243\/2017).<\/p>\n<p>Ora, \u00e8 evidente che attendere il provvedimento di liquidazione del trattamento di disoccupazione significare attendere ad instaurare il rapporto di lavoro anche qualche mese dopo la data di presentazione della domanda di\u00a0<strong>NASPI<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong>DISCOLL<\/strong>.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 mai, visto che il soggetto disoccupato non percepirebbe alcun trattamento, divenendo immediatamente \u2018occupato\u2019?<\/p>\n<p>E\u2019 stato giustamente notato che l\u2019indicazione fornita da ultimo dall\u2019<strong>INPS\u00a0<\/strong>comporta di riconoscere ad un atto\u00a0amministrativo, quello di liquidazione del trattamento di disoccupazione, efficacia costitutiva del diritto all\u2019assunzione con\u00a0<strong>apprendistato di ricollocazione<\/strong>: conseguenza inammissibile, in contrasto con il principio secondo cui l\u2019atto amministrativo ha solo valore dichiarativo.<\/p>\n<p>Si auspica, quindi, un revirement dell\u2019Istituto, o al limite una pronuncia giurisprudenziale, cos\u00ec da ritenere legittima l\u2019instaurazione di un contratto di\u00a0<strong>apprendistato di ricollocazione\u00a0<\/strong>con un soggetto disoccupato che abbia presentato all\u2019INPS domanda di trattamento di disoccupazione, avendone i requisiti, nonostante l\u2019Istituto non lo abbia ancora riconosciuto.<\/p>\n<p><strong>In cosa consiste l\u2019opportunit\u00e0 dell\u2019apprendistato di ricollocazione?<\/strong><\/p>\n<p>Innanzitutto i benefici contributivi sono i medesimi dell\u2019apprendistato professionalizzante.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 per\u00f2 una differenza: a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro al termine dell\u2019apprendistato, i contributi sono dovuti in misura piena.<\/p>\n<p>Ricordiamo che nell\u2019apprendistato professionalizzante i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla conclusione del\u00a0periodo formativo.<\/p>\n<p>Inoltre, si applica la disciplina dell\u2019apprendistato professionalizzante per la progressione di inquadramento -con la possibilit\u00e0 di sottoinquadramento- e di retribuzione.<\/p>\n<p>Ulteriore aspetto interessante per l\u2019imprenditore \u00e8 dato dal fatto che anche gli apprendisti in ricollocazione sono esclusi dal computo degli assunti per l\u2019applicazione di determinate norme, che richiedono il superamento di un limite numerico.<\/p>\n<p>Occorre, invece, fare attenzione nella gestione del rapporto al fatto che al termine del periodo di apprendistato professionalizzante le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine, mentre nell\u2019<strong>apprendistato di ricollocazione<\/strong>\u00a0al termine del periodo formativo non \u00e8 data la facolt\u00e0 di recesso e operano le disposizioni generali in materia di licenziamento individuale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nella baraonda delle agevolazioni alle\u00a0assunzioni, alcune ancora inutilizzabili per mancanza dei decreti attuativi, non dimentichiamo l\u2019apprendistato di ricollocazione\u00a0(art. 47, comma 4 D.Lgs. 81\/2015). 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