{"id":11689,"date":"2019-04-29T17:30:19","date_gmt":"2019-04-29T16:30:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=11689"},"modified":"2024-11-12T09:43:15","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:15","slug":"la-mancata-consegna-del-certificato-di-agibilita-legittima-la-risoluzione-del-contratto-preliminare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/la-mancata-consegna-del-certificato-di-agibilita-legittima-la-risoluzione-del-contratto-preliminare\/","title":{"rendered":"La mancata consegna del certificato di agibilit\u00e0 legittima la risoluzione del contratto preliminare"},"content":{"rendered":"<p>In tema di compravendita di immobili destinati ad abitazione il promittente alienante, che garantisce la corretta regolarit\u00e0 urbanistica del bene, ha l\u2019obbligo di fornire al promissario acquirente la documentazione attestante tale regolarit\u00e0, fra cui rientra inequivocabilmente anche il\u00a0<strong>certificato di agibilit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>Questo \u00e8 il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 622 del 14\/01\/2019.<\/p>\n<p>La vicenda nasce dalla mancata consegna, in prossimit\u00e0 della stipula del contratto definitivo, del\u00a0<strong>certificato di agibilit\u00e0<\/strong>\u00a0da parte del promittente venditore. Circostanza che aveva indotto il promissario acquirente a risolvere il contratto preliminare per l\u2019inadempimento avversario.<\/p>\n<p>In primo grado, il Tribunale aveva negato la legittimit\u00e0 della risoluzione, rilevando che nel contratto preliminare non era previsto alcun obbligo, in capo al promittente venditore, di consegnare il\u00a0<strong>certificato di agibilit\u00e0<\/strong>\u00a0entro la data prevista per la stipula del contratto definitivo.<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Roma, invece, ribaltando le conclusioni a cui era pervenuto il giudice di prime cure, riformava la predetta decisione, dichiarando risolto il contratto per fatto e colpa del promissario venditore.<\/p>\n<p>Pronuncia, questa, successivamente confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame.<\/p>\n<p>I giudici di legittimit\u00e0, infatti, hanno rilevato che, nel caso di specie, il promittente venditore aveva, comunque, garantito la regolarit\u00e0 urbanistica dell\u2019immobile e che, conseguentemente, avrebbe dovuto consegnare la documentazione attestante la circostanza, fra cui il\u00a0<strong>certificato di agibilit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>Ci\u00f2, indipendentemente da un espressa previsione contrattuale.<\/p>\n<p>La Corte \u00e8 pervenuta a tale soluzione analizzando il generale principio della buona fede oggettiva, che impone alle parti di modellare il loro comportamento alle regole di lealt\u00e0, onest\u00e0 e correttezza in ogni fase dell\u2019esecuzione del contratto, sin dalla sua formazione, al fine di porre in essere una condotta che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere di \u201c<em>neminem laedere<\/em>\u201d, sia idonea a preservare gli interessi della controparte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio per l\u2019altra.<\/p>\n<p>Dando applicazione a tale principio, la Cassazione ha, dunque, concluso che, a fronte dell\u2019assunzione della garanzia di regolarit\u00e0 urbanistica del bene, era da ritenersi giustificato il rifiuto del promissario acquirente di sottoscrivere il contratto di compravendita in mancanza del\u00a0<strong>certificato di abitabilit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p><em>(Cassazione Civile, sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 622)<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In tema di compravendita di immobili destinati ad abitazione il promittente alienante, che garantisce la corretta regolarit\u00e0 urbanistica del bene, ha l\u2019obbligo di fornire al promissario acquirente la documentazione attestante tale regolarit\u00e0, fra cui rientra inequivocabilmente anche il\u00a0certificato di agibilit\u00e0. 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