{"id":11691,"date":"2019-05-03T17:32:59","date_gmt":"2019-05-03T16:32:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=11691"},"modified":"2024-11-12T09:43:15","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:15","slug":"legittima-difesa-ecco-le-principali-novita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/legittima-difesa-ecco-le-principali-novita\/","title":{"rendered":"Legittima difesa, ecco le principali novit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>Il 28 marzo 2019 il Parlamento ha definitivamente approvato la proposta di legge volta a modificare la disciplina della<strong>\u00a0legittima difesa<\/strong>.<\/p>\n<p>Nodo cruciale della riforma \u00e8 la modifica all\u2019articolo 52 del\u00a0<strong>Codice Penale<\/strong>. Sar\u00e0 sempre considerato in \u201cstato di legittima difesa\u201d chi, nel proprio domicilio o in un luogo ad esso equiparato, respinge le intrusioni da parte di una o pi\u00f9 persone poste in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che se l\u2019aggressore ha violato il domicilio e l\u2019aggredito usa un\u2019arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo, si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalit\u00e0 tra la difesa e l\u2019offesa richiesto per escludere la rilevanza penale della condotta.<\/p>\n<p>Viene poi modificato l\u2019articolo 55 del\u00a0<strong>Codice Penale<\/strong>, in tema di eccesso colposo di<strong>\u00a0legittima difesa<\/strong>. La riforma precisa che non pu\u00f2 essere colpevole di eccesso di legittima difesa colui che si \u00e8 difeso da un\u2019aggressione nella sua abitazione. Il Legislatore esclude inoltre la punibilit\u00e0 di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumit\u00e0.<\/p>\n<p>Importanti novit\u00e0 si registrano anche sotto il profilo del\u00a0<strong>risarcimento del danno<\/strong>: nei casi di condanna per furto in appartamento, infatti, la sospensione condizionale della pena sar\u00e0 subordinata al risarcimento integrale alla persona offesa.<\/p>\n<p>Sotto il profilo sanzionatorio, vengono inasprite le pene per i reati di violazione di domicilio (da uno a quattro anni), furto in appartamento e scippo (da quattro a sette anni), mentre per la rapina la reclusione minima sale a cinque anni.<\/p>\n<p>Con tale riforma il legislatore ha inoltre cercato di garantire a chi si difende da aggressioni nel proprio domicilio l\u2019esenzione dalla responsabilit\u00e0 non solo penale, ma anche civile. Nei casi di legittima difesa domiciliare, infatti, se l\u2019autore del fatto viene assolto in sede penale, non sar\u00e0, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto.<\/p>\n<p>Una rilevante modifica riguarda poi le spese legali di chi ha agito per\u00a0<strong>legittima difesa<\/strong>: vengono estese le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l\u2019archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.<\/p>\n<p>All\u2019articolo 9 della legge, da ultimo, si interviene sul codice di procedura penale, affinch\u00e9 venga assicurata la priorit\u00e0 nella formazione dei ruoli di udienza dei processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose a carico di chi si \u00e8 difeso da un\u2019aggressione nel proprio domicilio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 28 marzo 2019 il Parlamento ha definitivamente approvato la proposta di legge volta a modificare la disciplina della\u00a0legittima difesa. 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