{"id":11704,"date":"2019-06-05T14:35:23","date_gmt":"2019-06-05T13:35:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=11704"},"modified":"2024-11-12T09:43:14","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:14","slug":"le-sezioni-unite-fanno-chiarezza-sulla-configurabilita-della-nullita-degli-atti-traslativi-in-ipotesi-di-irregolarita-urbanistica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/le-sezioni-unite-fanno-chiarezza-sulla-configurabilita-della-nullita-degli-atti-traslativi-in-ipotesi-di-irregolarita-urbanistica\/","title":{"rendered":"Le Sezioni Unite fanno chiarezza sulla configurabilit\u00e0 della nullit\u00e0 degli atti traslativi in ipotesi di irregolarit\u00e0 urbanistica"},"content":{"rendered":"<p>Nella news dello scorso 19.09.2018 vi avevamo segnalato il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla validit\u00e0 degli atti traslativi, in caso di\u00a0<strong>irregolarit\u00e0 urbanistica<\/strong>\u00a0del bene compravenduto.<\/p>\n<p>Contrasto su cui eravamo in attesa della pronuncia dirimente delle\u00a0<strong>Sezioni Unite<\/strong>.<\/p>\n<p>Tale pronuncia \u00e8 finalmente giunta con la recente\u00a0<strong>sentenza n. 8230 del 22.03.2019<\/strong>.<\/p>\n<p>Ma, andiamo con ordine.<\/p>\n<p>L\u2019art 40 della L. 47\/1985 e l\u2019art. 46 del D.P.R. 380\/2001 sanzionano con la nullit\u00e0\u00a0<strong>gli atti traslativi<\/strong>\u00a0che non riportino la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell\u2019immobile oggetto del contratto \u00e8 iniziata in data antecedente al 17.03.1985, oppure la dichiarazione dell\u2019alienante degli estremi delle licenze edilizie, delle concessioni edilizie in sanatoria o quantomeno, se non previsto il rilascio di queste ultime, della prova del pagamento della sanzione pecuniaria comminata.<\/p>\n<p>Tale disposizione ha dato luogo a due orientamenti contrapposti:<\/p>\n<p><strong><em>Teoria cd. Formale<\/em><\/strong>: per la validit\u00e0 dell\u2019<strong>atto traslativo<\/strong>\u00a0\u00e8 sufficiente che l\u2019alienante menzioni nel contratto i titoli edilizi abilitativi, o dichiari che il bene sia stato realizzato in data anteriore al 01.09.1967, a prescindere dalla sua effettiva regolarit\u00e0 urbanistica.<\/p>\n<p>Si tratta, evidentemente, di una tesi che privilegia l\u2019interpretazione letterale del dato normativo e favorisce la commerciabilit\u00e0 del bene, consentendo di sanare l\u2019omissione delle dichiarazioni richieste all\u2019alienante mediante la semplice rinnovazione dell\u2019atto traslativo.<\/p>\n<p>Ci\u00f2, se l\u2019omissione \u00e8 frutto di semplice dimenticanza e le concessioni edilizie sussistono\u00a0<em>ab origine<\/em>.<\/p>\n<p><strong><em>Teoria cd. sostanziale<\/em><\/strong>: l\u2019<strong>atto traslativo<\/strong>\u00a0\u00e8 valido solo se i relativi titoli abilitativi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>vengono menzionati nell\u2019atto traslativo;<\/strong><\/li>\n<li><strong>sussistono e si riferiscono al bene oggetto del contratto;<\/strong><\/li>\n<li><strong>corrispondono perfettamente all\u2019attivit\u00e0 edilizia realizzata.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Si tratta, in questo caso, di una concezione che vuole porre l\u2019attenzione sulle finalit\u00e0 pubblicistiche dell\u2019obbligo di menzionare i titoli abilitativi, con lo scopo di rendere incommerciabili tutti gli immobili che non siano in regola dal punto di vista urbanistico, a prescindere dal rispetto delle dichiarazioni formali richieste all\u2019alienante.<\/p>\n<p>Orbene, le Sezioni Unite, dopo aver mosso critiche ad entrambi gli orientamenti formatesi, si \u00e8 espressa a favore di una soluzione intermedia.<\/p>\n<p>I giudici di legittimit\u00e0 hanno, infatti, concluso nel ritenere che, alla base della disciplina che impone le dichiarazioni dell\u2019acquirente, vi sia la volont\u00e0 del legislatore di ostacolare la circolazione degli immobili abusivi, senza, tuttavia, arrivare a vietarla.<\/p>\n<p>Le dichiarazioni imposte all\u2019alienante hanno, perci\u00f2, mera funzione informativa, con lo scopo di porre l\u2019acquirente nella condizione di poter effettuare le opportune valutazioni sulla convenienza dell\u2019affare, verificando la conformit\u00e0 dei titoli abilitativi al bene oggetto del contratto.<\/p>\n<p>In conclusione, quindi, mediando fra le due tesi contrapposte, le Sezioni Unite hanno stabilito che,\u00a0<strong>affinch\u00e9 l\u2019atto traslativo sia valido, non sono sufficienti le mere menzioni delle concessioni edilizie da parte dell\u2019alienante, ma occorre che tali dichiarazioni siano veritiere e, quindi, che i titoli menzionati nell\u2019atto sussistano e siano afferenti al bene oggetto dell\u2019atto traslativo<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Restando, invece, irrilevante, ai fini della configurabilit\u00e0 della nullit\u00e0, la corrispondenza dell\u2019attivit\u00e0 edificatoria posta in essere rispetto ai titoli menzionati in atti.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nella news dello scorso 19.09.2018 vi avevamo segnalato il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla validit\u00e0 degli atti traslativi, in caso di\u00a0irregolarit\u00e0 urbanistica\u00a0del bene compravenduto. 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