{"id":11720,"date":"2019-06-19T17:47:45","date_gmt":"2019-06-19T16:47:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=11720"},"modified":"2024-11-12T09:43:14","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:14","slug":"le-registrazioni-delle-conversazioni-avvenute-sul-luogo-di-lavoro-quando-sono-lecite-e-quando-no","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/le-registrazioni-delle-conversazioni-avvenute-sul-luogo-di-lavoro-quando-sono-lecite-e-quando-no\/","title":{"rendered":"Le registrazioni delle conversazioni avvenute sul luogo di lavoro: quando sono lecite e quando no"},"content":{"rendered":"<p>Con una recente sentenza, la n. 12534\/2019, pubblicata il 10 maggio scorso, la Corte di Cassazione \u00e8 tornata a pronunciarsi sulla legittimit\u00e0 e validit\u00e0 delle\u00a0<strong>registrazioni di conversazioni tra colleghi sul luogo di lavoro<\/strong>, che siano state effettuate in modo occulto.<\/p>\n<p>La questione non \u00e8 di poco conto poich\u00e9 una simile condotta, tenuta sul luogo di lavoro, pu\u00f2 ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e, quindi, essere\u00a0<strong>motivo di licenziamento<\/strong>. Inoltre, l\u2019ambiente di lavoro potrebbe risultare inquinato dal reciproco sospetto che, in qualsiasi occasione e per i motivi pi\u00f9 futili, si possano fare<strong>\u00a0registrazioni occulte<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Tant\u2019\u00e8 che le registrazioni di conversazioni sul luogo di lavoro non sono sempre lecite, anzi.<\/strong><\/p>\n<p>Pertanto, la Suprema Corte ha ribadito le condizioni alle quali la conversazione registrata all\u2019insaputa dell\u2019interlocutore \u00e8 legittima e inidonea ad integrare un illecito disciplinare.<\/p>\n<p>Sulla base del principio che\u00a0<strong>il trattamento dei dati personali<\/strong>\u00a0\u00e8 ammesso solo con il consenso espresso dell\u2019interessato, la Corte ha gi\u00e0 avuto modo di precisare che la registrazione di conversazione all\u2019insaputa dei presenti configura una grave violazione del\u00a0<strong>diritto alla riservatezza<\/strong>, con conseguente legittimit\u00e0 del\u00a0<strong>licenziamento intimato<\/strong>\u00a0(Cass. 26143\/2013).<\/p>\n<p>Tuttavia, nel tempo i giudici hanno individuato le eccezioni alla regola.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, le registrazioni di conversazioni sono lecite quando sono strettamente finalizzate alla difesa di un proprio diritto e all\u2019acquisizione di fonti di prova: solo quando il lavoratore registri conversazioni audio o video mosso dal genuino intento di tutelare la propria posizione all\u2019interno dell\u2019azienda e di precostituire una prova a proprio favore, un tale comportamento non legittima il\u00a0<strong>licenziamento<\/strong>\u00a0e neppure costituisce illecito disciplinare.<\/p>\n<p>Le registrazioni effettuate potranno, quindi, essere validamente prodotte anche nel processo civile del lavoro (rientrando nel genere delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c.).<\/p>\n<p>Ad esempio, ricordiamo che la Corte di Cassazione ha ritenuto legittime le registrazioni effettuate da un lavoratore il quale, nell\u2019arco di breve tempo, aveva ricevuto plurime critiche del proprio operato ed era stato convocato dai superiori per una riunione sul tema (Cass. 27424\/2014). Ancora, sono state considerate legittime\u00a0<strong>le registrazioni di conversazioni tra colleghi<\/strong>, prodotte dal lavoratore mediante chiavetta USB in sede di giustificazioni orali nell\u2019ambito di un procedimento disciplinare (Cass. 11322\/2018).<\/p>\n<p>Al contrario, non sono lecite registrazioni occulte a fini illeciti, emulativi, o anche solo per scopi non strettamente attinenti alla difesa di un diritto: cos\u00ec si \u00e8 espressa la Suprema Corte, confermando i licenziamenti intimati ai dipendenti che avevano effettuato registrazioni occulte di conversazioni tra colleghi (Cass. 26143\/2013; Cass. 11999\/2018).<\/p>\n<p>In conclusione, il dipendente che registra di nascosto le conversazioni avvenute sul luogo di lavoro pu\u00f2 essere licenziato: si tratta di un comportamento che viola la riservatezza dei singoli, che ingenera un clima di mancanza di fiducia e collaborazione tra colleghi e che\u00a0<strong>lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro<\/strong>.<\/p>\n<p>Tuttavia, la registrazione che sia strettamente connessa ad una specifica e realistica prospettiva di\u00a0<strong>contenzioso<\/strong>\u00a0potr\u00e0 esser prodotta in giudizio ed il comportamento non sar\u00e0 sanzionabile dal punto di vista disciplinare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con una recente sentenza, la n. 12534\/2019, pubblicata il 10 maggio scorso, la Corte di Cassazione \u00e8 tornata a pronunciarsi sulla legittimit\u00e0 e validit\u00e0 delle\u00a0registrazioni di conversazioni tra colleghi sul luogo di lavoro, che siano state effettuate in modo occulto. 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