{"id":12149,"date":"2019-07-18T09:52:56","date_gmt":"2019-07-18T08:52:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=12149"},"modified":"2024-11-12T09:43:13","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:13","slug":"i-criteri-per-la-ripartizione-delle-spese-di-manutenzione-del-cortile-condominiale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/i-criteri-per-la-ripartizione-delle-spese-di-manutenzione-del-cortile-condominiale\/","title":{"rendered":"I criteri per la ripartizione delle spese di manutenzione del cortile condominiale"},"content":{"rendered":"<p>La Cassazione Civile, con la recente sentenza di maggio 2019, ha fatto chiarezza si criteri di ripartizione delle\u00a0<strong>spese necessarie per la riparazione del cortile<\/strong>,\u00a0<strong>o del viale di accesso condominiale<\/strong>,\u00a0<strong>posti a copertura del corsello di box o locali privati.<\/strong><\/p>\n<p>In particolare, nel caso esaminato dai giudici di legittimit\u00e0, un condomino aveva citato in giudizio il condominio per vedersi risarcire i danni che, nei locali di sua propriet\u00e0 esclusiva, ubicati nel piano seminterrato, si erano verificati a causa di infiltrazioni d\u2019acqua provenienti dal cortile condominiale sovrastante.<\/p>\n<p>Il condominio si era costituito in giudizio contestando le pretese avversarie e sostenendo che, comunque, in caso di accertamento di eventuali responsabilit\u00e0 i costi per gli interventi di ripristino avrebbero dovuto suddividersi secondo i criteri dettati dall\u2019art. 1126 c.c. in tema di lastrico solare ad uso esclusivo, ovvero: 1\/3 a carico del condomino avente l\u2019uso esclusivo e i restanti 2\/3 a carico degli altri condomini, in proporzione al valore del piano o proporzione di piano di ciascuno.<\/p>\n<p>Esaminata la questione, la Corte di legittimit\u00e0, dopo aver ribadito, richiamando i precedenti giurisprudenziali consolidatisi sul punto, che:<\/p>\n<ul>\n<li>Il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, \u00e8 obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinch\u00e9 le cose comuni non rechino pregiudizio alcuno, rispondendo, in caso contrario, dei danni da queste cagionate alla porzione di propriet\u00e0 esclusiva di uno dei condomini;<\/li>\n<li>ciascun condomino ha l\u2019obbligo di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unit\u00e0 immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell\u2019edificio, oppure alla rifusione dei danni subiti dai singoli condomini o da terzi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ha escluso l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 1126 c.c. al caso in esame.<\/p>\n<p>Ci\u00f2, precisando che, in caso di danni derivanti dal cortile condominiale devono applicarsi, \u00a0per via analogica, i criteri stabiliti dall\u2019art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte superiore della struttura complessa, identificantesi con il pavimento del piano superiore, a chi, con l\u2019uso esclusivo della stessa, abbia reso necessaria la manutenzione.<\/p>\n<p>Sentenza Cassazione civile sez. II \u2013 28.05.2019, n. 14511<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Cassazione Civile, con la recente sentenza di maggio 2019, ha fatto chiarezza si criteri di ripartizione delle\u00a0spese necessarie per la riparazione del cortile,\u00a0o del viale di accesso condominiale,\u00a0posti a copertura del corsello di box o locali privati. 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