{"id":13991,"date":"2019-12-10T10:54:23","date_gmt":"2019-12-10T09:54:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=13991"},"modified":"2024-11-12T09:43:11","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:11","slug":"legittimo-il-contratto-di-lavoro-intermittente-anche-in-caso-di-divieto-del-ccnl","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/legittimo-il-contratto-di-lavoro-intermittente-anche-in-caso-di-divieto-del-ccnl\/","title":{"rendered":"LEGITTIMO IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE ANCHE IN CASO DI &#8220;DIVIETO&#8221; DEL CCNL"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il contratto di lavoro intermittente<\/strong> stipulato tra datore di lavoro e lavoratore \u00e8 pienamente legittimo anche in presenza di un espresso divieto nel CCNL applicato: questo l\u2019innovativo principio sancito dalla Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 29423\/2019.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Ma che cos\u2019\u00e8 il contratto di lavoro intermittente?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La definizione la fornisce l\u2019art. 13 del D.Lgs. 81\/2015: \u00e8 il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne pu\u00f2 utilizzare la <strong>prestazione lavorativa in modo discontinuo<\/strong> o, appunto, <strong>intermittente<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale tipologia di <strong>lavoro flessibile<\/strong> (nota anche come lavoro a chiamata o \u201cjob on call\u201d) \u00e8 molto utile in caso di necessit\u00e0 di <strong>sostituzione di un lavoratore<\/strong> <strong>assente<\/strong> e\/o quando si hanno picchi di lavoro in azienda (tipico ad esempio per i ristoranti nel week-end).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La vicenda trae origine dalla domanda di un dipendente volta ad ottenere l\u2019accertamento dell\u2019illegittimit\u00e0 del contratto di lavoro intermittente stipulato con l\u2019azienda e la conversione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A supporto della propria richiesta, il lavoratore aveva sostenuto che, all\u2019interno del contratto collettivo vigente ai tempi della sottoscrizione del <strong>rapporto di lavoro intermittente<\/strong>, le parti sociali avevano convenuto la non applicabilit\u00e0 di tale istituto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo i giudici di legittimit\u00e0, tuttavia, l\u2019art. 34, comma 1, del D.Lgs. 276\/2003 \u2013 oggi collocato nel citato articolo 13 del D.Lgs. 81\/2015 \u2013 si limita a demandare alla contrattazione collettiva la sola individuazione dei casi in cui \u00e8 consentita la stipula di un <strong>contratto di lavoro intermittente<\/strong>, senza riconoscere alle parti sociali alcun potere di veto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha dato una interpretazione difforme a quanto affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il parere n. 18194 del 4 ottobre 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Ministero, infatti, aveva espressamente confermato la possibilit\u00e0 per le parti sociali, nell\u2019esercizio della loro autonomia contrattuale, di poter legittimamente escludere l\u2019utilizzabilit\u00e0, nel settore regolato, del <strong>contratto di lavoro intermittente<\/strong>. All\u2019interno della nota n. 18194 il Dicastero si era spinto oltre, arrivando ad affermare che: \u201c<em>la violazione delle clausole contrattuali che escludono il ricorso al lavoro intermittente determina \u2026 una carenza in ordine alle condizioni legittimanti l\u2019utilizzo di tale forma contrattuale e la conseguente applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Suprema Corte, al contrario, con la pronuncia n. 29423, ha sottolineato come le parti collettive non possono impedire <em>tout court<\/em> l&#8217;utilizzo del <strong>lavoro intermittente<\/strong>, sia perch\u00e9 la legge prevede che in caso di inerzia delle parti sociali i casi di utilizzo sono individuati con decreto, sia perch\u00e9 manca nella legge un espresso rinvio al potere di veto delle parti sociali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce del nuovo principio dettato dalla Corte di Cassazione, pertanto, occorre nel caso concreto verificare le disposizioni previste dal singolo CCNL, tenendo presente che, anche in caso di divieto espresso, <strong>il contratto di lavoro a chiamata sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore \u00e8 comunque valido ed efficace.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il contratto di lavoro intermittente stipulato tra datore di lavoro e lavoratore \u00e8 pienamente legittimo anche in presenza di un espresso divieto nel CCNL applicato: questo l\u2019innovativo principio sancito dalla Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 29423\/2019. 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