{"id":14039,"date":"2019-12-19T13:05:09","date_gmt":"2019-12-19T12:05:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=14039"},"modified":"2024-11-12T09:42:38","modified_gmt":"2024-11-12T08:42:38","slug":"puo-lintelligenza-artificiale-essere-considerata-unartista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/puo-lintelligenza-artificiale-essere-considerata-unartista\/","title":{"rendered":"PU\u00d2 L\u2019INTELLIGENZA ARTIFICIALE ESSERE CONSIDERATA UN\u2019ARTISTA?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Oggi, l\u2019intelligenza artificiale (<strong>IA<\/strong>) mostra a pieno il proprio potenziale. Molteplici sono, infatti, i settori economici in cui trova applicazione: dalla <strong>sanit\u00e0<\/strong> all\u2019<strong><em>automotive<\/em><\/strong>, dalla <strong>finanza<\/strong> all\u2019<strong>energia<\/strong>, dalla <strong>domotica <\/strong>all\u2019<strong>industria manufatturiera<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma non solo. I sistemi di <strong>IA<\/strong> sono anche <strong>parte attiva del processo creativo<\/strong>: possono realizzare <strong>opere letterarie, musicali e pittoriche<\/strong> in maniera autonoma e persino indipendente dagli <em>input<\/em> e dall\u2019intervento dell\u2019uomo. Ci\u00f2 \u00e8 reso possibile grazie a metodi di \u201c<em>deep learning<\/em>\u201d che permettono al sistema di apprendere dall\u2019esperienza attraverso un processo induttivo e di assumere autonomamente decisioni, a prescindere dalle istruzioni originariamente impartite e senza bisogno di alcun intervento umano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo caso, ossia quando \u00e8 impossibile per l\u2019uomo analizzare l\u2019enorme mole di dati da cui attinge il sistema di <strong>IA<\/strong> e comprendere i fattori decisivi per la produzione di un determinato risultato, l\u2019individuazione della normativa applicabile al fenomeno non \u00e8 semplice.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da un lato, innanzitutto non esiste ancora una definizione di intelligenza artificiale, sia scientifica che normativa, convenzionalmente condivisa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dall\u2019altro lato, assistiamo alla mancanza di una disciplina <em>ad hoc<\/em>, nonostante gli ammirevoli tentativi di alcuni Paesi, tra cui il Regno Unito, di proteggere <strong>le opere create dall\u2019IA<\/strong> attraverso la legislazione sul <strong>diritto d\u2019autore<\/strong>, in particolare, riconoscendo i diritti \u2013 morali e patrimoniali \u2013 previsti alla persona fisica che ha \u201c<em>determinato la creazione dell\u2019opera<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In <strong>Italia<\/strong>, seppure nel corso degli anni si siano susseguiti molteplici interventi normativi, vige ancora la <strong>legge sul diritto d\u2019autore del 1941<\/strong> (L. n. 633\/1941), introdotta da un legislatore che non poteva certo prevedere l\u2019evoluzione e la diffusione dei sistemi informatici \u2013 negli anni \u201940, infatti, una \u201cmacchina\u201d capace di creare autonomamente un\u2019opera sarebbe parsa fantascienza \u2013 e, quindi, sceglieva di tutelare l\u2019unico soggetto titolare di diritti immaginabile: l\u2019<strong>uomo<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non essendo, dunque, contemplata la creazione autonoma di un\u2019opera da parte dell\u2019intelligenza artificiale, permane una situazione di incertezza e ci si chiede se l\u2019<strong>IA<\/strong> possa essere comunque riconosciuta come autore e, se cos\u00ec non fosse, chi debba essere identificato come tale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La disciplina autorale trova applicazione? E l\u2019intelligenza artificiale pu\u00f2 essere considerata autrice?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una prima tesi, rifacendosi ad un\u2019interpretazione fedele delle norme esistenti, <strong>nega alle opere create esclusivamente da sistemi di IA ogni forma di protezione<\/strong>, stante la mancanza dell\u2019indispensabile requisito della \u201c<em>creativit\u00e0 dell\u2019uomo<\/em>\u201d. Le possibili conseguenze potrebbero essere due:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019entrata di tali opere nel dominio pubblico, che comporterebbe la libera utilizzazione ed utilizzazione delle stesse da parte di chiunque, con conseguenze negative sugli investimenti per lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi di <strong>IA,<\/strong> che verrebbero cos\u00ec attratti da Paesi dove la normativa prevede forme di protezione;<\/li>\n<li>la segretezza delle stesse che, ostando al progresso della scienza, delle arti e della cultura in generale, rappresenterebbe un ostacolo all\u2019innovazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un\u2019altra tesi \u2013 forse eccessivamente futuristica \u2013 \u00a0vorrebbe, invece, riconoscere la <strong>titolarit\u00e0 dei diritti alla stessa IA<\/strong>, come si potrebbe desumere dalla <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:52017IP0051&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017<\/a>, in cui si prospetta l\u2019introduzione di una peculiare forma di soggettivit\u00e0 giuridica in capo all\u2019<strong>IA<\/strong> in quanto \u201c<em>persona elettronica\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo altri ancora, troverebbe applicazione la <strong>normativa autorale<\/strong>, ma con necessit\u00e0 che lo schema classico, secondo cui la paternit\u00e0 e i diritti di sfruttamento economico dell\u2019opera spettano alla persona che l\u2019ha creata, venga adattato all\u2019evoluzione tecnologica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E ancora. Escludendo la soggettivit\u00e0 giuridica della macchina dotata di <strong>IA<\/strong> (che non pu\u00f2 disporre di diritti, agire in giudizio per la loro tutela e concedere licenze a terzi), <strong>a chi spettano i diritti previsti dalla legge sul diritto d\u2019autore?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto concerne i <strong>diritti patrimoniali<\/strong>, tre appaiono le risposte prospettabili. Essi potrebbero essere riconosciuti in capo a:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>chi ha ideato, creato e prodotto il software<\/strong> che, a questo punto, diventerebbe potenzialmente titolare dei diritti relativi a tutte le opere create, anche a seguito di comandi e funzioni inseriti da altri;<\/li>\n<li><strong>chi ha impostato le funzioni<\/strong> della macchina in modo che potesse generare l\u2019opera in questione, individuato di volta in volta, con tuttavia la palese difficolt\u00e0 di stabilire dal punto di vista tecnico se esse siano state determinanti per la realizzazione della stessa;<\/li>\n<li>chi, essendo <strong>proprietario della macchina<\/strong> e indipendentemente da chi l\u2019abbia impostata e abbia caricato i contenuti, ha dato corso allo sfruttamento economico dell\u2019opera.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per i <strong>diritti morali<\/strong>, invece, nell\u2019ipotesi in cui l\u2019opera sia stata interamente creata dal sistema di <strong>IA <\/strong>la situazione di incertezza \u00e8 molto ampia. Non potendo, poi, nemmeno i soggetti succitati essere definiti autori dell\u2019opera, restiamo in attesa delle scelte del legislatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tema \u00e8 molto attuale e, in assenza di una legislazione specifica, possiamo solo valutare i <em>pro<\/em> e i <em>contro<\/em> delle possibili soluzioni, sottolineando come, ora pi\u00f9 che mai, si sente l\u2019esigenza di una normativa, anche a livello europeo, che disciplini il fenomeno della creazione di opere da parte dell\u2019<strong>IA<\/strong>, pena la certezza del diritto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oggi, l\u2019intelligenza artificiale (IA) mostra a pieno il proprio potenziale. Molteplici sono, infatti, i settori economici in cui trova applicazione: dalla sanit\u00e0 all\u2019automotive, dalla finanza all\u2019energia, dalla domotica all\u2019industria manufatturiera. Ma non solo. 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