{"id":14137,"date":"2020-02-12T14:17:05","date_gmt":"2020-02-12T13:17:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=14137"},"modified":"2024-11-12T09:42:37","modified_gmt":"2024-11-12T08:42:37","slug":"voice-picking-il-contratto-di-appalto-e-genuino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/voice-picking-il-contratto-di-appalto-e-genuino\/","title":{"rendered":"VOICE PICKING: IL CONTRATTO DI APPALTO \u00c8 GENUINO?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Non mi dilungo qui sugli indici della genuinit\u00e0 del <strong>contratto di appalto interno<\/strong>, e cio\u00e8 che deve essere l&#8217;appaltatore ad organizzare i mezzi utilizzati nell&#8217;appalto e ad esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti del lavoratori impiegati nell&#8217;appalto (n\u00e9 mi dilungo sulla conseguenza della non genuinit\u00e0: la costituzione del rapporto diretto dei lavoratori impiegati nell&#8217;appalto alle dipendenze del committente).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ricordo solo che \u00e8 sulla base di quegli <strong>stessi indici<\/strong>, individuati decenni fa, che \u00e8 valutata la genuinit\u00e0 dei contratti di appalto stipulati oggi, nei quali <strong>l&#8217;aspetto dell&#8217;innovazione tecnologica<\/strong> avrebbe necessit\u00e0 di riferimenti giuridici e socio-economici differenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mi interessa porre l&#8217;attenzione sul <strong>Voice Picking<\/strong>, modalit\u00e0 di gestione della logistica esaminata dal Giudice di Padova lo scorso luglio (<a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Tribunale-Padova.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">sentenza pubblicata il 16.07.2019<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; vero che la sentenza data ormai qualche mese e che non risultano altre pronunce giudiziali. Tuttavia, la questione torner\u00e0 e sar\u00e0 sempre pi\u00f9 alla ribalta per l\u2019enorme impatto che l&#8217;evoluzione tecnologica ha sull&#8217;organizzazione del lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solo poche parole per ricordare che <strong>il<\/strong> <strong>Voice Picking<\/strong> <strong>\u00e8 una tecnologia<\/strong>, che, mediante dispositivi di sintesi, <strong>\u00e8 in grado di inviare comandi vocali semplici, ma chiari all&#8217;addetto al picking<\/strong>, cio\u00e8 a colui che svolge l&#8217;attivit\u00e0 di prelievo di materiale (prodotti, colli) normalmente da uno scaffale ad un contenitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Giudice di Padova \u00e8 perentorio nell&#8217;affermare che nel caso del <strong>Voice Picking<\/strong> l\u2019utilizzo di strumenti di propriet\u00e0 del committente da parte dei dipendenti dell\u2019appaltatore esclude l\u2019esercizio da parte dell\u2019appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impegnati nell\u2019appalto, che passa al committente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il presupposto di fatto \u00e8 che \u201cla committente tramite questo software registrava le singole operazioni dei lavoratori dell\u2019appaltatrice, potendo associare al codice un nominativo, quello che il software riconosceva vocalmente\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque, <strong>\u00e8 la gestione dei flussi informativi da parte del committente che diventa elemento di eterodirezione.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sostanza, per il Giudice di Padova l\u2019eterodirezione \u00e8 confermata dal fatto che <strong>\u00e8 il committente ad avere il controllo e la gestione delle informazioni e dei dati di produzione<\/strong>, che la tecnologia consente, e quindi a trattare i dati dei dipendenti dell\u2019appaltatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ecco un passaggio significativo della sentenza:<\/strong> \u201cSi pu\u00f2 dire anche che il fatto che la committente si sia posta nella condizione di trattare dati di lavoratori di imprese terze, tramite strumenti potenzialmente idonei al controllo a distanza dei lavoratori, costituisce argomento ulteriore per ritenere che la committente abbia esercitato i poteri propri del datore di lavoro\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 2017 anche il Giudice di Milano si era pronunciato sull\u2019appalto nella logistica (<a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Tribunale-sezione-Lavoro.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">sentenza pubblicata il 03.11.2017<\/a>) .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso il contratto \u00e8 stato giudicato genuino. Pare per\u00f2 trattarsi di una fattispecie meno complessa dal punto di vista tecnologico dell\u2019attivit\u00e0 di <strong>Voice Picking<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ragionamento fatto dal Giudice \u00e8 riassunto nella frase che riporto: \u201c\u00c8, in particolare, emersa una sicura attivit\u00e0 di indiretta conformazione della prestazione da parte della committenza che si traduce, in particolare, nella richiesta di rispetto delle modalit\u00e0 del servizio contrattualmente previste, e dei relativi standard di qualit\u00e0 e, dall\u2019altro,\u00a0 nella determinazione dei volumi quantitativi e, in talune circostanze, dei tempi di espletamento del servizio che, tuttavia, non comporta una diretta e specifica ingerenza nell\u2019organizzazione del servizio e nella gestione del personale dell\u2019appaltatrice, aspetto rispetto ai quali i margini di autonomia dell\u2019appaltatore rimangono integri\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il Giudice ha posto l&#8217;attenzione su due aspetti:<\/strong> il fatto che l\u2019appaltatore si fosse dotato di un <strong>software gestionale tipico<\/strong> (Click), separato dal SAP, ma allo stesso collegato da un cd player, e la circostanza che la fase di organizzazione del lavoro in senso stretto (turni, orari, straordinari, ferie, permessi) fosse di competenza dell\u2019appaltatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, allo stato non ci sono argomenti per escludere i rischi derivanti dalla stipulazione di un <strong>contatto di appalto<\/strong> della gestione della logistica del magazzino con il <strong>Voice Picking<\/strong> mediante sistemi e apparecchi di propriet\u00e0 del committente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 noto che non pregiudica la genuinit\u00e0 del contratto il fatto che l\u2019appaltatore renda il servizio con strumenti concessi in uso dal committente, se \u00e8 prevista una adeguata regolamentazione economica, vale a dire se l&#8217;uso non sia gratuito (Ministero del Lavoro, interpello n. 77\/2009). In particolare, \u00e8 necessario che <strong>sull\u2019appaltatore gravi il rischio del malfunzionamento degli strumenti concessi in uso, quindi i costi di manutenzione e sostituzione.<\/strong> Occorre, quindi, prevedere nel contratto una adeguata regolamentazione dei costi per l\u2019utilizzo degli strumenti in questione nonch\u00e9 del fatto che \u00e8 l\u2019appaltatore ad assumere ogni rischio di gestione degli stessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, nel caso in cui gli strumenti in questione consentano al committente di trattare i dati dei dipendenti dell&#8217;appaltatore, non mi sento di confermare che una diversa regolamentazione dell\u2019utilizzo della strumentazione escluda il rischio della <strong>qualificazione del contratto come non genuino<\/strong> (ad esempio, la partizione del server con pagamento di un canone per l\u2019utilizzo da parte dell&#8217;appaltatore e\/o la locazione dei terminali).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non mi dilungo qui sugli indici della genuinit\u00e0 del contratto di appalto interno, e cio\u00e8 che deve essere l&#8217;appaltatore ad organizzare i mezzi utilizzati nell&#8217;appalto e ad esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti del lavoratori impiegati nell&#8217;appalto (n\u00e9 mi dilungo sulla conseguenza della non genuinit\u00e0: la costituzione del rapporto diretto dei lavoratori impiegati [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14147,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[25,11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14137"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14137"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14137\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19349,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14137\/revisions\/19349"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14147"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14137"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14137"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14137"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}