{"id":14294,"date":"2020-03-20T10:58:26","date_gmt":"2020-03-20T09:58:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=14294"},"modified":"2024-11-12T09:42:36","modified_gmt":"2024-11-12T08:42:36","slug":"decreto-legge-cura-italia-sospensione-dei-mutui-e-sostegno-alle-pmi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/decreto-legge-cura-italia-sospensione-dei-mutui-e-sostegno-alle-pmi\/","title":{"rendered":"DECRETO LEGGE CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEI MUTUI E SOSTEGNO ALLE PMI"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il Decreto Legge \u201cCura Italia\u201d entrato in vigore il 17 marzo prevede, tra le varie misure finalizzate a contenere gli effetti negativi che l\u2019emergenza epidemiologica <strong>COVID-19<\/strong> sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, la <strong>sospensione dei mutui per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti<\/strong> oltre a <strong>misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, l\u2019art. 54 estende ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la possibilit\u00e0 di ottenere la sospensione dei mutui in deroga alla ordinaria disciplina del <strong>Fondo di solidariet\u00e0 mutui prima casa<\/strong>, cd. \u201cFondo Gasparrini\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sospensione delle rate del mutuo, infatti, era gi\u00e0 prevista dal Fondo di solidariet\u00e0 istituito con la legge n. 244\/2007 ed \u00e8 rivolta alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovano in una situazione di temporanea difficolt\u00e0 economica dovuta, per esempio, alla perdita del posto di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ora, grazie al <strong>Decreto Legge \u201cCura Italia\u201d<\/strong>, possono accedere a tale Fondo anche i <strong>lavoratori autonomi e i liberi professionisti<\/strong> i quali autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 <em>\u201covvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data\u201d<\/em>, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell\u2019ultimo trimestre del 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivit\u00e0 dovuta alle misure adottate dall\u2019autorit\u00e0 competente per l\u2019emergenza coronavirus.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sospensione del mutuo <strong>pu\u00f2 essere concessa per un periodo di 9 mesi dall\u2019entrata in vigore del decreto<\/strong> e per accedere al Fondo non \u00e8 richiesta la presentazione dell\u2019indicatore della situazione economica equivalente (ISS).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una volta autorizzata la sospensione del mutuo, il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda, invece, le misure a sostegno delle imprese, il Decreto \u201cCura Italia\u201d prevede una moratoria, con garanzia pubblica al 33%, sui prestiti e finanziamenti concessi alle PMI e alle microimprese penalizzate dalla misure adottate per contrastare l\u2019epidemia da <strong>Covid-19<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, l\u2019art. 56 stabilisce che le <strong>PMI e le microimprese<\/strong>, dietro comunicazione inviata agli istituti di credito, <strong>possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>per le aperture di credito a revoca e per i prestiti<\/strong> accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;<\/li>\n<li><strong>per i prestiti non rateali<\/strong> con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalit\u00e0, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;<\/li>\n<li><strong>per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale<\/strong>, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 \u00e8 sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione \u00e8 dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalit\u00e0, secondo modalit\u00e0 che assicurino l\u2019assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; \u00e8 facolt\u00e0 delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">La comunicazione agli istituti di credito deve essere corredata della dichiarazione con la quale l\u2019impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidit\u00e0 quale conseguenza diretta della diffusione dell\u2019epidemia da <strong>Covid-19<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Decreto Legge \u201cCura Italia\u201d entrato in vigore il 17 marzo prevede, tra le varie misure finalizzate a contenere gli effetti negativi che l\u2019emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, la sospensione dei mutui per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti oltre a misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese. 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