{"id":14346,"date":"2020-04-02T14:34:41","date_gmt":"2020-04-02T13:34:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=14346"},"modified":"2024-11-12T09:42:35","modified_gmt":"2024-11-12T08:42:35","slug":"covid-19-congedi-e-permessi-particolari-per-i-lavoratori-del-settore-privato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/covid-19-congedi-e-permessi-particolari-per-i-lavoratori-del-settore-privato\/","title":{"rendered":"COVID-19: CONGEDI E PERMESSI PARTICOLARI PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il Decreto Legge n. 18\/2020 (DL) ha introdotto <strong>congedi e permessi<\/strong> (ampliando in taluni casi quelli gi\u00e0 esistenti) per consentire ai lavoratori &#8211; che sono chiamati a rendere la prestazione anche nella fase emergenziale \u2013 <strong>di assistere i propri figli<\/strong> a causa della chiusura delle scuole oppure <strong>i propri familiari<\/strong> a carico portatori di handicap grave oppure ancora perch\u00e9 loro stessi versano in condizioni di salute non compatibili con il rischio ambientale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito una sintesi degli istituti per il settore privato, che tiene conto anche delle precisazioni rese dall\u2019INPS <em>(Messaggio 20 marzo 2020, n. 1281; Circolare 24 marzo 2020, n. 44; Circolare 25 marzo 2020, n. 45; Messaggio 26 marzo 2020, n. 1381).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Congedo \u201cspecifico\u201d per lavoratori con figli fino a 12 anni (art. 23 commi 1-5 DL)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Trattasi di congedo che pu\u00f2 decorrere dal <strong>5 marzo 2020<\/strong> (quindi, anche retroattivamente), in conseguenza alla sospensione delle attivit\u00e0 delle scuole, per un <strong>massimo 15 giorni<\/strong> per i genitori lavoratori dipendenti con figli di et\u00e0 non superiore a 12 anni , indennizzato dall\u2019Inps in misura pari al 50% della retribuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La circolare INPS n. 45\/2020 non ha specificato se il requisito anagrafico dei figli debba sussistere alla data del 5 marzo 2020: si ritiene, per\u00f2, che tale requisito debba essere valutato proprio a tale data, cos\u00ec come espressamente indicato dall\u2019INPS nella circolare n. 44\/2020, dedicata al bonus per l\u2019acquisto dei servizi di baby sitting (trattato nel prosieguo), che rappresenta un istituto alternativo a quello in esame.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il limite di et\u00e0 anzidetto non si applica in caso di figli portatori di handicap grave, iscritti a scuole di ogni ordine o grado oppure ospitati in centri assistenziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019INPS ha precisato che il congedo che riguarda figli portatori di handicap grave \u00e8 cumulabile con:<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019utilizzo dei permessi mensili ex lege 104\/92 (a loro volta incrementati, come si esporr\u00e0 pi\u00f9 avanti);<\/li>\n<li>il prolungamento del congedo parentale ordinario;<\/li>\n<li>il congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D.Lgs. n. 151\/2001.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Possono fruire del congedo \u201cspecifico\u201d<\/strong> i lavoratori dipendenti nonch\u00e9 i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (ad esempio, co.co.co, professionisti privi di cassa previdenziale privata), compresi i lavoratori autonomi iscritti all\u2019Inps (ad esempio, gli artigiani ed i commercianti).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il congedo pu\u00f2 essere goduto in modo continuativo o frazionato,<\/strong> alternativamente da entrambi i genitori, fermo restando il limite massimo di 15 giorni complessivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il dritto di un genitore a fruire del congedo \u00e8, per\u00f2, <strong>espressamente subordinato<\/strong> alla sussistenza di tutte <strong>le seguenti condizioni:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019altro genitore presente nel nucleo non deve beneficiare di una misura di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell\u2019attivit\u00e0 (ad esempio: cassa integrazione, assegno ordinario, Naspi);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019altro genitore presente nel nucleo non deve essere disoccupato;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019altro genitore presente nel nucleo deve essere lavoratore.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Se il genitore richiedente sta gi\u00e0 fruendo del congedo parentale ordinario<\/strong> \u00e8 prevista la \u201cconversione\u201d di tale congedo in quello \u201cspecifico\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019INPS ha confermato che per il computo delle giornate e per il pagamento dell\u2019indennit\u00e0 si applicano le <strong>regole<\/strong> del <strong>congedo parentale ordinario:<\/strong> da ci\u00f2 consegue, quindi, che se il congedo \u00e8 fruito in maniera consecutiva, si contano anche i sabato e le domeniche comprese nel periodo; se, invece, \u00e8 utilizzato in modo frazionato, i sabato e le domeniche rilevano solo se tra un periodo e l\u2019altro di fruizione non c\u2019\u00e8 stata ripresa dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019INPS ha anche chiarito che la fruizione del congedo, anche frazionata, pu\u00f2 avvenire solo a giorni e <strong>non<\/strong> anche <strong>ad ore.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019INPS non ha per\u00f2 specificato se il congedo debba essere riconosciuto per ciascun figlio, come di regola avviene per il congedo parentale, oppure per nucleo, come invece indicato nella circolare n. 45\/2020 con riferimento al bonus per l\u2019 acquisto di servizi di baby sitting.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Congedo non retribuito per lavoratori con figli 12-16 anni (art. 23, comma 6 DL)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00c8\u00a0un congedo non retribuito,<\/strong> senza indennit\u00e0 e senza copertura contributiva figurativa, previsto per i lavoratori-genitori per assistere i figli di et\u00e0 compresa tra i 12 ed i 16 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il congedo <strong>pu\u00f2 durare anche per tutto il periodo di sospensione delle attivit\u00e0 scolastiche<\/strong> durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per la fruizione devono sussistere le medesime condizioni di quelle del congedo di cui alla lettera a).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non essendo fissato alcun indennizzo da parte dell\u2019INPS, la <strong>domanda<\/strong> va presentata direttamente ed esclusivamente <strong>al datore di lavoro.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le modalit\u00e0 di richiesta devono essere, quindi, fissate dal datore di lavoro, potendosi anche fare riferimento alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva applicata per l\u2019aspettativa non retribuita \u201cordinaria\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Bonus baby sitting (art. 23, commi 8 e 9 DL)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In alternativa al congedo di cui alla lettera a), i lavoratori possono optare per un <strong>bonus per l\u2019acquisto di servizi di baby sitting<\/strong> nel limite massimo complessivo di \u20ac 600,00, aumentato ad \u20ac 1.000,00 per il personale del Servizio sanitario nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La modalit\u00e0 di erogazione del bonus \u00e8 quella del libretto famiglia di cui all\u2019art. 54-bis della legge n. 50\/2017, attraverso cui \u00e8 possibile acquistare le prestazioni di lavoro occasionale, tra le quali vi sono, appunto, proprio quelle di assistenza domiciliare ai bambini.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>d)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Permessi mensili legge n. 104\/1992 (art. 24 DL)<\/strong><\/p>\n<p><strong>I permessi \u201cordinari\u201d<\/strong> ex lege 104\/92 (tre giorni al mese) sono <strong>incrementati<\/strong> per i mesi di marzo ed aprile 2020, di <strong>ulteriori dodici giorni<\/strong> complessivi.<\/p>\n<p>I dodici giorni \u201caggiuntivi\u201d si sommano, quindi, ai tre giorni ordinari di marzo ed ai tre giorni ordinari di aprile.<\/p>\n<p>L&#8217;estensione dei permessi mensili si applica anche ai lavoratori dipendenti portatori di handicap grave che fruiscono dei permessi mensili per loro stessi.<\/p>\n<p>\u00c8 opportuno ricordare che, al fine di contemperare il diritto del lavoratore con quello del datore di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0, la <strong>fruizione<\/strong> dei permessi deve essere <strong>programmata<\/strong>, salvo i casi di urgenza: in tale ultimo caso, sar\u00e0 onere del lavoratore dimostrare l\u2019indifferibilit\u00e0 della fruizione del permesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>e)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Assenza giustificata in presenza di disabile (art. 47, comma 2 DL)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019assenza dal lavoro di uno dei due genitori conviventi di una persona con disabilit\u00e0<\/strong> precedentemente ospitata in un Centro sanitario\/assistenziale\/riabilitativo la cui attivit\u00e0 sia stata sospesa, fino al 30 aprile 2020, non costituisce giusta causa di recesso dal contratto di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale assenza deve, per\u00f2, essere preventivamente comunicata dal lavoratore al datore di lavoro e deve essere altres\u00ec motivata l\u2019impossibilit\u00e0 di accudire la persona disabile a causa della sospensione dell\u2019attivit\u00e0 del Centro che la ospitava.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Decreto Legge n. 18\/2020 (DL) ha introdotto congedi e permessi (ampliando in taluni casi quelli gi\u00e0 esistenti) per consentire ai lavoratori &#8211; 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