{"id":14804,"date":"2020-07-06T10:40:46","date_gmt":"2020-07-06T09:40:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=14804"},"modified":"2024-11-12T09:42:31","modified_gmt":"2024-11-12T08:42:31","slug":"riorganizzazione-del-lavoro-post-emergenza-sanitaria-quale-responsabilita-penale-per-il-datore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/riorganizzazione-del-lavoro-post-emergenza-sanitaria-quale-responsabilita-penale-per-il-datore\/","title":{"rendered":"RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO POST EMERGENZA SANITARIA:  QUALE RESPONSABILIT\u00c0 PENALE PER IL DATORE?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La normativa emergenziale emanata in questi mesi dal Governo per limitare la diffusione del Covid-19 ha previsto importanti indicazioni operative per la ripresa delle attivit\u00e0 economiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come \u00e8 stato approfondito nella <strong>newsletter del <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/emergenza-covid-19-sicurezza-sul-lavoro-e-responsabilita-231\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">15.04.2020<\/a><\/strong><em><strong>,<\/strong> <\/em>il legislatore ha imposto alle aziende una <strong>sostanziale riorganizzazione,<\/strong> mediante l\u2019adozione di <strong>specifici protocolli di sicurezza<\/strong> volti a coniugare la prosecuzione delle attivit\u00e0 produttive\u00a0con la garanzia di condizioni di salubrit\u00e0 degli ambienti di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra questi, a titolo esemplificativo, la <strong>pulizia giornaliera<\/strong> e la <strong>sanificazione periodica<\/strong> delle <strong>postazioni di lavoro, degli spogliatoi e delle aree comuni,<\/strong> la messa a disposizione di <strong>prodotti igienizzanti<\/strong> e di idonei <strong>dispositivi di protezione individuale,<\/strong> come le mascherine, la predisposizione di <strong>procedure<\/strong> per la<strong> gestione di dipendenti<\/strong> con sintomatologia da Coronavirus.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La mancata adozione<\/strong> di tali misure, oltre a mettere a rischio l\u2019incolumit\u00e0 di dipendenti e collaboratori, espone il <strong>datore di lavoro<\/strong> a differenti <strong>profili di responsabilit\u00e0,<\/strong> anche di natura <strong>penale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primo luogo, il datore potr\u00e0 essere chiamato a rispondere della contravvenzione di cui all\u2019art. 650 c.p., che punisce con <strong>l&#8217;arresto\u00a0fino a tre mes<\/strong>i o con <strong>l&#8217;ammenda\u00a0fino a euro 206<\/strong> l\u2019inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall\u2019Autorit\u00e0 per ragioni di sicurezza pubblica, d\u2019ordine pubblico o di igiene.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con specifico riferimento alla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i datori che non adottano i piani di intervento previsti per legge potrebbero andare incontro ad importanti <strong>sanzioni anche di carattere amministrativo<\/strong> per violazione dell\u2019art. 18, lett. i) del D. Lgs. 81\/2008<em>, <\/em>che sancisce l\u2019obbligo di informare il prima possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le misure assunte per la loro protezione. Peraltro, per gli enti la cui attivit\u00e0 comporti l\u2019esposizione diretta dei lavoratori al rischio di contagio, il datore di lavoro pu\u00f2 essere chiamato a rispondere del reato contravvenzionale di <em>omessa valutazione dei rischi derivanti dall\u2019esposizione agli agenti biologici presenti nell\u2019ambiente<\/em> (art. 282 D. Lgs. n. 81\/2008).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>In caso di contagio<\/strong> da Covid-19 avvenuto nei locali aziendali, vi \u00e8 inoltre la possibilit\u00e0 che il datore sia considerato <strong>penalmente responsabile per i\u00a0delitti di lesioni personali colpose<\/strong> (art. 590 c.p.) o di <strong>omicidio colposo<\/strong> (art. 589 c.p.), per\u00a0non aver impedito, adottando tutte le misure di prevenzione connesse al proprio ruolo, il pregiudizio derivato al lavoratore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tal fine, dovr\u00e0 essere accertato il\u00a0<strong>nesso causale<\/strong>\u00a0tra la condotta tenuta dal <strong>datore e l\u2019evento-contagio<\/strong> verificatosi nell\u2019ambiente lavorativo, escludendo la possibilit\u00e0 che la contaminazione si avvenuta altrove.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal canto proprio, il datore di lavoro potr\u00e0 dimostrare di avere adempiuto all\u2019obbligo di tutelare i lavoratori mediante l\u2019applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, negli altri protocolli e linee guida di cui all&#8217;articolo 1, comma 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, nonch\u00e9 tramite l\u2019adozione delle misure contenute nei protocolli o negli accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, come previsto dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 che ha convertito in legge il D.L. 23\/2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ultimo, i reati di lesioni colpose e omicidio colposo commessi con violazione delle norme in materia di <strong>sicurezza sul lavoro<\/strong> rientrano nel catalogo dei reati-presupposto, con possibili conseguenze anche sotto il profilo della r<strong>esponsabilit\u00e0 amministrativa degli enti<\/strong> ai sensi del D. Lgs. 231\/2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il legislatore,<\/strong> anche sotto la minaccia della sanzione penale, ha imposto ed impone quotidianamente <strong>una grande responsabilit\u00e0,<\/strong> giuridica oltre che morale, <strong>in capo ai datori di lavoro<\/strong>, chiamati ad adottare ogni soluzione idonea a salvaguardare l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa ed i posti di lavoro e, dall\u2019altro lato, a tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La normativa emergenziale emanata in questi mesi dal Governo per limitare la diffusione del Covid-19 ha previsto importanti indicazioni operative per la ripresa delle attivit\u00e0 economiche. 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