{"id":14822,"date":"2020-07-15T08:36:48","date_gmt":"2020-07-15T07:36:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=14822"},"modified":"2024-11-12T09:42:31","modified_gmt":"2024-11-12T08:42:31","slug":"privacy-nuova-stangata-per-le-compagnie-telefoniche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/privacy-nuova-stangata-per-le-compagnie-telefoniche\/","title":{"rendered":"PRIVACY: NUOVA \u201cSTANGATA\u201d PER LE COMPAGNIE TELEFONICHE"},"content":{"rendered":"<p>Il <strong>Garante<\/strong> per la <strong>protezione dei dati personali<\/strong> non d\u00e0 tregua agli operatori telefonici e <strong>torna a sanzionare.<\/strong><\/p>\n<p>Questa volta sono due le compagnie telefoniche entrate nel mirino del Garante e colpite con sanzioni davvero ingenti: \u20ac 17.672.960,00 a <strong>Wind Tre S.p.A.<\/strong> per aver svolto il c.d. \u201cmarketing selvaggio\u201d nei confronti di numerosi utenti ed \u20ac 800.000,00 a <strong>Iliad Italia S.p.A.<\/strong> per aver posto in essere trattamenti contrari ai principi privacy.<\/p>\n<p>L\u2019elevata sanzione comminata a <strong>Wind Tre S.p.A.<\/strong> trova fondamento non solo nella realizzazione di numerosi trattamenti illeciti di dati degli utenti, ma anche nell\u2019aggravante di essere gi\u00e0 stata oggetto &#8211; nel maggio 2018 &#8211; di un provvedimento inibitorio e prescrittivo per il compimento di analoghi trattamenti commessi nella vigenza del precedente quadro normativo.<\/p>\n<p>In particolare, all\u2019esito della complessa attivit\u00e0 istruttoria avviata a seguito della ricezione di numerose segnalazioni e diversi reclami da parte di vari utenti, il Garante per la protezione dei dati personali ha riscontrato che la compagnia telefonica ha:<\/p>\n<ul>\n<li>continuato ad inoltrare<strong> comunicazioni promozionali indesiderate<\/strong> tramite telefono, sms, e-mail, fax o chiamate automatizzate ad utenti, nonostante questi ultimi avessero in precedenza revocato il consenso al trattamento dei dati o esercitato il diritto di opposizione al trattamento;<\/li>\n<li>impedito agli utenti di poter facilmente esercitare <strong>il diritto di revoca del consenso o di opposizione al trattamento dei dati<\/strong> per finalit\u00e0 di marketing, fornendo imprecise indicazioni circa tali modalit\u00e0;<\/li>\n<li>pubblicato <strong>dati personali di utenti in pubblici elenchi,<\/strong> nonostante gli stessi avessero manifestato la propria opposizione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Oltre alle predette condotte di per s\u00e9 gi\u00e0 alquanto gravi, il Garante ha, altres\u00ec, rilevato che le App My Wind e My3 prevedevano delle impostazioni privacy non in linea con i principi previsti dalla normativa. In particolare, entrambe le App obbligavano l\u2019utente &#8211; in caso di nuovo accesso &#8211; ad acconsentire al trattamento dei propri dati per tutta una serie di finalit\u00e0 (marketing, profilazione, comunicazione a terzi, arricchimento e geolocalizzazione), fatta salva poi la possibilit\u00e0 di revoca nelle successive 24 ore.<\/p>\n<p>Gravi sono, inoltre, gli illeciti commessi anche con riferimento alla filiera dei partner commerciali di Wind Tre S.p.A., ove sono state addirittura riscontrate improprie attivazioni di contratto.<\/p>\n<p>A nulla sono valse le argomentazioni portate dalla compagnia telefonica a propria difesa e le misure correttive implementate, le quali non sono state sufficienti ad escludere qualsivoglia responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Per maggiori approfondimenti circa il contenuto dell\u2019ordinanza di ingiunzione emanata dal Garante, \u00e8 possibile cliccare <a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/9435753\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">qui.<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">***<\/p>\n<p>Quanto, invece, alla sanzione comminata ad <strong>Iliad Italia S.p.A.<\/strong> il Garante ha semplicemente evidenziato che, all\u2019esito degli accertamenti effettuati, sono stati riscontrate numerose violazioni dal punto di vista del trattamento dei dati. In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 stata evidenziata una <strong>\u201caccettazione\u201d del contenuto dell\u2019informativa<\/strong> sul trattamento <strong>e non la presa visione con una formulazione unica<\/strong> rispetto alle conferme di carattere contrattuale, risultando cos\u00ec in contrasto con i principi di correttezza e trasparenza previsti dal Regolamento;<\/li>\n<li>\u00e8 stata richiesto agli utenti di <strong>esprimere il consenso al trattamento dei dati per finalit\u00e0 di marketing,<\/strong> quando in realt\u00e0 detto trattamento non \u00e8 mai stato realizzato;<\/li>\n<li>sono state rilevate<strong> carenze in termini di riservatezza<\/strong> relativamente alla procedura di sottoscrizione di un contratto tramite Simbox;<\/li>\n<li><strong>le modalit\u00e0 di accesso<\/strong> dei dipendenti della compagnia ai dati di traffico degli utenti <strong>sono risultate contrarie ai principi<\/strong> in materia di trattamento dei dati personali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tuttavia, in considerazione delle difese fornite, nonch\u00e9 delle implementazioni e correzioni adottate dalla compagnia anche sotto il profilo delle misure di sicurezza, il Garante ha ritenuto di qualificare \u201cdi grado minore\u201d le prime tre condotte.<\/p>\n<p>Queste, quindi, le motivazioni che hanno portato alla comminazione della sanzione pecuniaria di \u20ac 800.000,00. Anche in questo caso, \u00e8 possibile approfondire il contenuto dell\u2019ordinanza di ingiunzione emanata dal Garante per la protezione dei dati personali cliccando <a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/9435807\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">qui.<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Garante per la protezione dei dati personali non d\u00e0 tregua agli operatori telefonici e torna a sanzionare. Questa volta sono due le compagnie telefoniche entrate nel mirino del Garante e colpite con sanzioni davvero ingenti: \u20ac 17.672.960,00 a Wind Tre S.p.A. per aver svolto il c.d. \u201cmarketing selvaggio\u201d nei confronti di numerosi utenti ed [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14823,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[34,11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14822"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14822"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14822\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19279,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14822\/revisions\/19279"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14823"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14822"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14822"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14822"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}