{"id":14951,"date":"2020-11-04T11:31:41","date_gmt":"2020-11-04T10:31:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=14951"},"modified":"2024-11-12T09:42:30","modified_gmt":"2024-11-12T08:42:30","slug":"il-punto-sul-blocco-dei-licenziamenti-individuali-dopo-il-decreto-ristori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/il-punto-sul-blocco-dei-licenziamenti-individuali-dopo-il-decreto-ristori\/","title":{"rendered":"IL PUNTO SUL &#8216;BLOCCO&#8217; DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI DOPO IL DECRETO RISTORI"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>Decreto Ristori<\/strong> \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020 ed \u00e8 in vigore dal 29 ottobre. Nell\u2019art. 12, commi 9, 10 e 11 sono contenute le disposizioni relative al <strong>\u2018blocco\u2019 dei licenziamenti.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito una sintesi.<\/p>\n<h5><strong>Fino al 31 gennaio 2021<\/strong><\/h5>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">resta <strong>vietato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo,<\/strong> vale a dire il licenziamento dipendente da ragioni inerenti l\u2019attivit\u00e0 produttiva e l\u2019organizzazione del lavoro,<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">restano <strong>sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo<\/strong> in corso presso l\u2019Ispettorato Territoriale del Lavoro alla data del 18 marzo 2020; si tratta dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di lavoratori assunti prima del 07 marzo 2015 da aziende con pi\u00f9 di 15 dipendenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>Decreto Ristori<\/strong> conferma le eccezioni al divieto di licenziamento cosiddetto economico contenute nel Decreto Agosto (convertito con legge in vigore dal 14 ottobre 2020):<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00e8 consentito il licenziamento<\/strong> motivato dalla <strong>cessazione definitiva dell&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;impresa,<\/strong> quando la societ\u00e0 \u00e8 messa in liquidazione senza continuazione dell\u2019attivit\u00e0, se nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attivit\u00e0 che realizzi un trasferimento di azienda o un ramo di essa: quindi, <strong>se si configura cessione di azienda o di ramo di azienda, il licenziamento \u00e8 vietato;<\/strong><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00e8 consentito il licenziamento<\/strong> preceduto da <strong>accordo collettivo aziendale,<\/strong> stipulato dal datore di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale, avente ad oggetto l\u2019incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, a condizione che il singolo lavoratore aderisca all\u2019accordo;<\/li>\n<li><strong>\u00e8 consentito il licenziamento intimato in caso di fallimento,<\/strong> quando non sia previsto l&#8217;esercizio provvisorio dell&#8217;impresa ovvero quando ne sia disposta la cessazione; se l\u2019esercizio provvisorio \u00e8 disposto per un ramo dell\u2019azienda, possono essere licenziati i dipendenti addetti ai settori non compresi nel ramo.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rimane ferma la <strong>facolt\u00e0 di licenziamento nel caso di cambio appalto,<\/strong> quando il personale dipendente dell\u2019appaltatore che cessa \u00e8 riassunto dal subentrante in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto (facolt\u00e0 introdotta dalla legge di conversione del Decreto Cura Italia, in vigore dal 30 aprile 2020).<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\"><strong>Attenzione:<\/strong> la disciplina contenuta nel Decreto Ristori supera le disposizioni contenute nel Decreto Agosto, in base alle quali il divieto di licenziamento dipendeva dalla fruizione degli ammortizzatori sociali con la causale COVID19 e dalla scelta di fruire dell\u2019esonero contributivo.<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, la disciplina contenuta nel <strong>Decreto Ristori<\/strong> si applica a tutte le imprese fino al 31 gennaio 2021.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ultimo, un accenno ai<strong> licenziamenti individuali consentiti:<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il licenziamento per <strong>giusta causa,<\/strong><\/li>\n<li>il licenziamento per <strong>giustificato motivo soggettivo,<\/strong><\/li>\n<li>il licenziamento per <strong>superamento del periodo di comporto.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rientra nel divieto il licenziamento per inidoneit\u00e0 sopravvenuta alla mansione.<\/p>\n<p><strong>Sono consentiti<\/strong> (non costituendo licenziamento):<\/p>\n<ul>\n<li>il <strong>recesso<\/strong>per<strong> mancato superamento della prova,<\/strong><\/li>\n<li>il<strong> recesso<\/strong> dal <strong>contratto di apprendistato<\/strong> al termine del periodo formativo con preavviso decorrente dal medesimo termine.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Decreto Ristori \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020 ed \u00e8 in vigore dal 29 ottobre. 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