{"id":14977,"date":"2020-11-17T12:47:45","date_gmt":"2020-11-17T11:47:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=14977"},"modified":"2024-11-12T09:42:30","modified_gmt":"2024-11-12T08:42:30","slug":"trasferimento-dei-dati-extra-ue-arrivano-le-raccomandazioni-delledpb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/trasferimento-dei-dati-extra-ue-arrivano-le-raccomandazioni-delledpb\/","title":{"rendered":"TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE: ARRIVANO LE RACCOMANDAZIONI DELL\u2019EDPB"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Nel corso della quarantunesima sessione plenaria tenutasi il 10.11, il Comitato europeo per la protezione dei dati <strong>(European Data Protection Board, c.d. EDPB)<\/strong> ha emanato delle <strong>raccomandazioni<\/strong> contenenti alcune misure da adottare per il <strong>trasferimento dei dati al di fuori dell\u2019Unione Europea<\/strong> e, in particolare in USA, nel rispetto del GDPR.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tali raccomandazioni &#8211; consultabili <a href=\"https:\/\/edpb.europa.eu\/sites\/edpb\/files\/consultation\/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf\">qui<\/a> in lingua inglese e sottoposte a consultazione pubblica sino alla fine del mese &#8211; assumono grande rilevanza, soprattutto a seguito della ormai nota sentenza \u201cSchrems II\u201d con cui quest\u2019estate la Corte di Giustizia Europea ha invalidato la decisione di adeguatezza del \u201cPrivacy Shield\u201d adottata dalla Commissione europea e relativa al trasferimento dei dati tra la stessa Unione e gli USA.<\/p>\n<p>Andiamo, quindi, a vedere insieme le indicazioni pi\u00f9 rilevanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MAPPARE IL FLUSSO DEI DATI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 l\u2019attivit\u00e0 principale che ciascun titolare deve sempre tenere in considerazione rispetto a ogni trattamento di dati realizzato. Il titolare deve, infatti, essere in grado di <strong>stabilire se i dati trattati vengono o meno trasferiti al di fuori dell\u2019Unione europea,<\/strong> al fine di assicurare a tutti i dati lo stesso livello di protezione garantito dal GDPR in caso di non trasferimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IDENTIFICARE LO STRUMENTO CHE LEGITTIMA IL TRASFERIMENTO DEI DATI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mappato il flusso dei dati, il titolare deve individuare &#8211; tra gli strumenti elencati agli articoli 45 e seguenti del GDPR &#8211; quello pi\u00f9 adeguato a <strong>garantire la liceit\u00e0 del trasferimento al di fuori dell\u2019Unione Europea.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>VALUTARE LA LEGGE o LA PRASSI DEL PAESE TERZO IN CUI VENGONO TRASFERITI I DATI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non basta identificare lo strumento per legittimare il trasferimento dei dati al di fuori dell\u2019Unione Europea. Prima di procedere in tal senso, il titolare deve <strong>valutare<\/strong> <strong>il quadro normativo<\/strong> presente nel Paese terzo, ponendo particolare attenzione alla disciplina dell\u2019accesso ai dati da parte dell\u2019autorit\u00e0 pubblica per fini di sorveglianza. Ci\u00f2, unicamente per verificare che il predetto accesso:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>non configuri un\u2019ingerenza giustificata nei diritti alla vita privata e alla privacy degli interessati;<\/li>\n<li>non sia in contrasto con gli impegni assunti mediante lo strumento di trasferimento scelto.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Su tale aspetto l\u2019EDPB \u00e8 venuto in aiuto dei titolari, fornendo loro un\u2019ulteriore raccomandazione &#8211; consultabile <a href=\"https:\/\/edpb.europa.eu\/sites\/edpb\/files\/files\/file1\/edpb_recommendations_202002_europeanessentialguaranteessurveillance_en.pdf\">qui<\/a> sempre in lingua inglese &#8211; contenente le garanzie ritenute essenziali e riconosciute dalla stessa Unione Europea rispetto alle misure di sorveglianza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IDENTIFICARE E ADOTTARE ULTERIORI MISURE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora all\u2019esito della predetta valutazione dovesse emergere che lo strumento utilizzato per il trasferimento non \u00e8 sufficientemente sicuro alla luce del quadro normativo adottato dal Paese terzo, il titolare dovr\u00e0 identificare e adottare <strong>ulteriori misure<\/strong> per garantire ai dati, oggetto del trasferimento,<strong> un livello di protezione pari a quanto previsto dallo standard europeo.<\/strong> A tale proposito, l\u2019allegato 2) della raccomandazione prevede un\u2019elencazione non esaustiva di misure supplementari con alcune condizioni necessarie per la loro efficacia.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MONITORARE IL LIVELLO DI PROTEZIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il titolare dovr\u00e0, infine, <strong>monitorare<\/strong> periodicamente che<strong> il livello di protezione garantito ai dati oggetto del trasferimento<\/strong> resti sempre il medesimo e che non si siano verificate condizioni in grado di inficiarlo. Il tutto, ovviamente, nell\u2019ottica del <strong>rispetto del principio di accountability,<\/strong> principio cardine del GDPR a cui il titolare deve sempre guardare.<\/p>\n<p>Non resta, quindi, che attendere la pubblicazione definitiva delle raccomandazioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel corso della quarantunesima sessione plenaria tenutasi il 10.11, il Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board, c.d. EDPB) ha emanato delle raccomandazioni contenenti alcune misure da adottare per il trasferimento dei dati al di fuori dell\u2019Unione Europea e, in particolare in USA, nel rispetto del GDPR. 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