{"id":16486,"date":"2021-04-29T11:46:00","date_gmt":"2021-04-29T09:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=16486"},"modified":"2024-11-12T09:42:27","modified_gmt":"2024-11-12T08:42:27","slug":"come-proteggere-i-filati-i-tessuti-ed-i-capi-di-abbigliamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/come-proteggere-i-filati-i-tessuti-ed-i-capi-di-abbigliamento\/","title":{"rendered":"Come proteggere i filati, i tessuti ed i capi di abbigliamento"},"content":{"rendered":"\n<p>Eccoci alla seconda puntata de \u201c<strong>Il Filo dell\u2019Ip<\/strong>\u201d, la nostra rubrica bimensile sui temi del tessile moda.<\/p>\n\n\n\n<p>Oggi vedremo come \u00e8 possibile proteggere i prodotti del comparto tessile moda dai comportamenti scorretti dei concorrenti che vanificano lo sforzo creativo e gli investimenti effettuati, arrecando spesso danni ingenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Per rendere tutto pi\u00f9 chiaro partiamo da due casi classici.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Caso 1:<\/strong> uno storico produttore di tessuti realizza un particolare tessuto realizzato con filati di ottima qualit\u00e0, caratterizzato da un intreccio di trama e ordito e una mano peculiari e da una fantasia facilmente individuabile e distinguibile. Il tessuto \u00e8 presentato a Premi\u00e8re Vision e viene apprezzato dai potenziali acquirenti che richiedono poi la metratura necessaria per la realizzazione di un capo campione. Uno di questi potenziali clienti, per\u00f2, una volta ricevuto il campione di tessuto, decide di farlo produrre a basso costo ad un proprio fornitore cinese.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Caso 2: <\/strong>una casa di moda che si occupa sia della creazione che della vendita diretta della propria linea di abbigliamento presenta i capi della collezione durante una sfilata e pubblica on line il relativo catalogo. Alcuni dei capi vengono riprodotti in modo identico per taglio, modello e fantasia da parte di un concorrente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Queste condotte sono lecite? Come \u00e8 possibile tutelarsi?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le condotte appaiono intuitivamente illecite ma come \u00e8 possibile prevenire situazioni del genere? Quali sono gli strumenti di tutela offerti dalla legge?<\/p>\n\n\n\n<p>Ci sono casi, piuttosto rari, in cui un tessuto pu\u00f2 avere caratteristiche tecniche da consentirne la brevettazione ma, normalmente, la tutela pi\u00f9 efficace \u00e8 quella conferita ai disegni e modelli.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>disegno e modello <\/strong>\u00e8 l\u2019<strong>aspetto <\/strong>di un prodotto o di una sua parte in quanto particolare risultato ottenuto dalle <strong>caratteristiche<\/strong> delle <strong>linee<\/strong>, dei <strong>contorni<\/strong>, dei <strong>colori<\/strong>, della <strong>forma<\/strong>, della <strong>struttura superficiale<\/strong> e dei <strong>materiali utilizzati<\/strong> e\/o del suo <strong>ornamento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Occorre per\u00f2 che si tratti di <strong>caratteristiche dell\u2019aspetto non funzionali<\/strong>, che non \u00e8 necessario riprodurre nelle loro esatte forme e dimensioni per permettere al prodotto di svolgere la propria funzione tecnica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ma quali sono i requisiti per proteggere un filato, un tessuto, un abito?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono due:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>novit\u00e0<\/strong> che si verifica quando nessun disegno o modello identico, ossia con caratteristiche che differiscono solamente per dettagli irrilevanti, sia stato divulgato al pubblico. Nel comparto tessile e abbigliamento, la giurisprudenza ha considerato sufficienti anche lievi variazioni;<\/li><li><strong>carattere individuale: <\/strong>che si ha quando l&#8217;<strong>impressione generale <\/strong>che il disegno o modello suscita nell&#8217;<strong>utilizzatore informato <\/strong>(ossia chi, pur non essendo un esperto del settore, ha una grado di conoscenza del settore stesso e presta un grado di attenzione superiore a quelli del consumatore medio) differisce in modo significativo da quella suscitata da qualsiasi altro disegno e modello che sia stato divulgato al pubblico.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Detto questo,<strong> come pu\u00f2 essere protetto un disegno e modello?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sia la normativa europea (Regolamento (CE) n. 6\/2002) che quella italiana (D.lgs. n. 30\/2005) prevedono la possibilit\u00e0 di tutelare il design attraverso <strong>il disegno e modello registrato<\/strong>. La registrazione avviene quando la domanda di deposito del titolare supera il controllo formale dell\u2019ufficio competente (l\u2019EUIPO per il disegno e modello comunitario e per quello italiano l\u2019UIBM), dura per 5 anni dalla data di deposito e pu\u00f2 essere rinnovata di volta in volta per ulteriori 5 anni fino ad un massimo di 25 anni. A variare nel caso di disegno e modello comunitario o nazionale \u00e8 l\u2019ampiezza territoriale della tutela: tutti gli Stati membri dell\u2019UE nel primo caso e il territorio italiano nel secondo. Entro 6 mesi dal deposito nazionale, poi, \u00e8 anche possibile chiedere l\u2019estensione della tutela a livello europeo.<\/p>\n\n\n\n<p>Detto questo, \u00e8 vero che la registrazione \u00e8 una tutela importante ma normalmente, in ragione della stagionalit\u00e0 dei prodotti che spesso caratterizza il settore, una procedura formale ha senso per <strong>quegli abiti o tessuti continuativi<\/strong> che presentino le caratteristiche per ottenere la registrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per queste ragioni, a livello europeo \u00e8 stata introdotta un\u2019altra interessante forma di protezione che non necessita della procedura di registrazione ma <strong>nasce con la prima divulgazione certa<\/strong> del modello e disegno <strong>all\u2019interno<\/strong> dell\u2019UE e, in particolare, degli <strong>ambienti specializzati del settore<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta del <strong>disegno e modello comunitario non registrato<\/strong> che garantisce una forma di protezione immediata e temporanea della durata di 3 anni dalla divulgazione che non pu\u00f2 essere prolungata ed ha validit\u00e0 su tutto il territorio UE.<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro, qualora il produttore di filati, di tessuti o la casa di moda decida poi che, in ragione del successo, della iconicit\u00e0 del capo o di altre valutazioni, si pi\u00f9 conveniente registrare il modello potr\u00e0 farlo nel cosiddetto <strong>periodo di grazia<\/strong>, che dura 12 mesi dalla prima divulgazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cosa<\/strong> <strong>si intende per divulgazione<\/strong>?<\/p>\n\n\n\n<p>Per i modelli e disegni non registrati la divulgazione coincide con la data della prima presentazione al pubblico che li renda ragionevolmente conosciuti negli ambienti specializzati del settore di riferimento. Pensiamo, per il comparto tessile e abbigliamento, alla <strong>partecipazione a Premi\u00e8re Vision, Milano Unica, Pitti od altra esposizione internazionale ma anche una sfilata<\/strong>, la pubblicazione in un catalogo on line o in una rivista, una campagna pubblicitaria su larga scala possono costituire una divulgazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Non cos\u00ec, invece, la rivelazione a terzi vincolati da obblighi di riservatezza. Di qui l\u2019importanza, quando ad esempio si consegna a terzisti un modello non ancora divulgato affinch\u00e8 contribuiscano alla sua realizzazione, di sottoscrivere prima, un <strong>accordo di riservatezza<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 chiaro invece che, quando si tratti di modello registrato, la divulgazione coincide con il deposito della domanda o, se rivendicata, della priorit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>ATTENZIONE<\/strong> quindi perch\u00e9 la divulgazione assume un rilievo fondamentale soprattutto per il design non registrato perch\u00e9 la capacit\u00e0 di dimostrare il momento in cui \u00e8 avvenuta \u00e8 indispensabile ai fini della sua protezione.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine<strong> qual \u00e8 l\u2019ambito di protezione offerta ai filati, ai tessuti e agli abiti dai modelli?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di modello registrato, tutti i soggetti diversi dal titolare, a meno che quest\u2019ultimo li autorizzati, non potranno utilizzare disegni e modelli identici o che differiscano per dettagli irrilevanti e questo vale anche sei i concorrenti siano giunti alla creazione del loro modello in buona fede, senza aver volutamente copiato quello oggetto di registrazione, di cui possono anche non essere a conoscenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di modello non registrato che venga copiato, l\u2019impresa dovr\u00e0 provare la data di divulgazione (da cui decorre la protezione), la sussistenza dei requisiti di novit\u00e0 e di carattere individuale e la contraffazione intenzionale da parte del soggetto che era a conoscenza dell\u2019esistenza del prodotto.<\/p>\n\n\n\n<p>A questo punto, \u00e8 facile comprendere come, in assenza di registrazione del design, nel <strong>CASO 1<\/strong> sar\u00e0 pi\u00f9 agevole ottenere la protezione del tessuto non registrato in ragione della certezza della conoscenza da parte del concorrente.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche per il <strong>CASO 2<\/strong> ci sono state, per\u00f2, sentenze che hanno statuito come l\u2019assoluta sovrapponibilit\u00e0 delle scelte stilistiche in relazione a ogni minimo profilo di un capo d\u2019abbigliamento consente di ritenere azzerata la probabilit\u00e0 di un\u2019involontaria e casuale ripresa degli stessi.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, a chiusura del sistema, al concorrente che imita pedissequamente gli elementi caratterizzanti di un prodotto altrui \u00e8 possibile contestare la <strong>concorrenza sleale<\/strong> e, in particolare, l\u2019imitazione servile in, cui il parametro di riferimento non \u00e8 pi\u00f9 l\u2019utilizzatore informato ma \u00e8 il consumatore medio, e la violazione dei principi di correttezza professionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Eccoci alla seconda puntata de \u201cIl Filo dell\u2019Ip\u201d, la nostra rubrica bimensile sui temi del tessile moda. 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