{"id":16563,"date":"2021-05-13T11:33:59","date_gmt":"2021-05-13T09:33:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=16563"},"modified":"2024-11-12T09:42:27","modified_gmt":"2024-11-12T08:42:27","slug":"ulteriori-modalita-di-protezione-per-i-filati-i-tessuti-ed-i-capi-di-abbigliamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/ulteriori-modalita-di-protezione-per-i-filati-i-tessuti-ed-i-capi-di-abbigliamento\/","title":{"rendered":"Ulteriori modalit\u00e0 di protezione per i filati, i tessuti ed i capi di abbigliamento"},"content":{"rendered":"\n<p>Nella <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/come-proteggere-i-filati-i-tessuti-e-capi-di-abbigliamento\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">scorsa puntata<\/a> de \u201c<strong>Il Filo dell\u2019IP<\/strong>\u201dabbiamo scritto di come i filati, i tessuti ed i capi di abbigliamento possano formare oggetto di brevetto o essere protetti come disegni e modelli.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma le tutele non finiscono qui.<\/p>\n\n\n\n<p>Di grande attualit\u00e0 \u00e8 infatti il tema della tutela dei prodotti del comparto tessile e moda come <strong>marchi (a motivi ripetuti, di forma, di colore<\/strong>\u2026) o come opere protette dal diritto di autore.<\/p>\n\n\n\n<p>Partiamo da quest\u2019ultimo.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019accesso alla protezione offerta dal <strong>diritto d\u2019autore<\/strong> rappresenta una grande opportunit\u00e0 per le imprese perch\u00e9 si estende fino a 70 anni dalla morte dell\u2019autore, garantendo una durata molto pi\u00f9 ampia di quella concessa dai disegni e modelli registrati (25 anni) e dai disegni e modelli comunitari non registrati (3 anni).<\/p>\n\n\n\n<p>In Italia, la tutela autorale non richiede alcuna registrazione perch\u00e9 nasce contestualmente alla creazione dell\u2019opera, rappresentata, in questo caso, dai filati, dai tessuti, dai capi di abbigliamento, da una borsa, da una scarpa&#8230;<\/p>\n\n\n\n<p>Tali prodotti sono infatti assimilati alle <strong>opere del disegno industriale<\/strong> e tutelati se posseggono:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>carattere creativo;<\/li><li>valore artistico.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Se il <strong>carattere creativo<\/strong> \u00e8 facilmente individuabile nella forma espressiva che riflette la personalit\u00e0 dell\u2019autore manifestando le sue scelte libere e creative, non cos\u00ec per il <strong>valore artistico<\/strong> che, nel corso del tempo, \u00e8 stato definito in vari modi dalla giurisprudenza e di cui, anzi, a seguito di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea resa proprio con riferimento a capi di abbigliamento (<strong>caso Cofemel<\/strong>) \u00e8 ormai messa in discussione anche la sussistenza.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte di Giustizia ha infatti statuito che tutte le opere creative dovrebbero essere protette dal diritto d\u2019autore, senza che per alcune, quelle del design industriale, sia necessaria la sussistenza anche del valore artistico per poter accedere a tale tutela.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo principio <strong>apre sicuramente la strada<\/strong> alla possibilit\u00e0 di proteggere con il diritto di autore prodotti del tessile e moda che ne erano esclusi perch\u00e9 mai esposti in mostre o musei, mai pubblicati su riviste di settore o mai oggetto di premi o riconoscimenti della critica.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Allo stato attuale, per\u00f2, non esistono sentenze italiane che hanno escluso l\u2019applicazione del valore artistico in modo puntuale. Cos\u00ec, a gennaio, la nota sentenza del Tribunale di Milano pronunciatosi sui <strong>simil &#8211; Moon Boot di Chiara Ferragni<\/strong> ha valutato anche l\u2019esistenza del valore artistico, gi\u00e0 riconosciuto ai Moon Boot originali da una sentenza del 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>Tirando le fila: filati, tessuti, capi di abbigliamento, borse e calzature che presentano i requisiti richiesti, possono essere oggetti di brevetto e protetti dalla normativa italiana ed europea sia come disegni e modelli, registrati e non, sia, dal diritto di autore per il pi\u00f9 ampio periodo di 70 anni dalla morte dell\u2019autore.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec, ad esempio, con un\u2019altra recente sentenza, il Tribunale di Milano ha riconosciuto questa tutela per <strong>tessuti moda realizzati sulla base disegni africani<\/strong> espressione dell\u2019antica tradizione culturale dei loro autori.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma non \u00e8 tutto.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora infatti i prodotti del comparto tessile abbigliamento posseggano anche <strong>capacit\u00e0 distintiva<\/strong>, ossia permettano ai consumatori di identificare in modo certo e agevole la loro provenienza da una determinata impresa, possono ricevere anche tutela come <strong>marchi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 soprattutto il caso dei <strong>continuativi<\/strong>, che, appartenendo a collezioni non stagionali, acquistano la capacit\u00e0 distintiva attraverso la loro costante presenza sul mercato e l\u2019apprezzamento da parte dei clienti e, in generale, del pubblico che li riconduce intuitivamente a quel produttore.<\/p>\n\n\n\n<p>Una particolare scelta stilistica riguardante la fantasia di un tessuto, il modello di un abito, la forma di una borsa o la posizione del logo su una calzatura possono, infatti, divenire distintivi con il passare del tempo e quindi essere protetti come marchi.<\/p>\n\n\n\n<p>Non ci riferiamo qui tanto al classico logo figurativo bidimensionale, ma specifiche tipologie di marchi, a motivi ripetuti, di forma, di colore e di posizionamento, che vengono molto utilizzati e possono esser utilmente protetti, quando sussistano le condizioni, depositandoli.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco alcuni esempi:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>i<strong> marchi a motivi ripetuti<\/strong>: hanno ad oggetto grafiche, decori, <em>pattern<\/em> apposti in serie su tutta o su parte della superficie dei prodotti quando richiamano la provenienza da una determinata impresa e sono scelti proprio per questo dai consumatori: pensiamo al <strong><em>damier <\/em>di Luis Vuitton<\/strong> o<strong> al <em>tartan<\/em> di Burberry<\/strong>;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>i<strong> marchi di forma:<\/strong> proteggono la forma <strong>tridimensionale<\/strong> del prodotto o di una parte di esso, non necessitato dalla sua funzione, che, nella mente dei consumatori, \u00e8 immediatamente riconducibile a quell\u2019impresa: l\u2019iconica <strong>Birkin<\/strong> di <strong>Herm\u00e8s<\/strong> che \u00e8 oggetto di registrazione sia come forma dell\u2019intera borsa che come forma della tipica chiusura con il lucchetto; &nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>i<strong> marchi di colore:<\/strong> ove oggetto di registrazione sono un colore o una particolare combinazione cromatica: <strong><em>robin-egg blue <\/em><\/strong>di <strong>Tiffany &amp; Co, rosso<\/strong> delle suole <strong>Louboutin;<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>i<strong> marchi di posizionamento <\/strong>riferitialla specifica posizione o modalit\u00e0 di apposizione del marchio sul prodotto: la striscia rossa di una linea di calzature <strong>Prada<\/strong>, posta longitudinalmente e che copre in parte la zona posteriore della suola\u2026<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Spesso pensare anche a questo tipo di tutela e non solo al marchio come logo bidimensionale non \u00e8 immediato per le imprese eppure vale sempre la pena di rifletterci anche perch\u00e9 il marchio permette di ottenere una <strong>tutela potenzialmente illimitata nel tempo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti la registrazione, che pu\u00f2 essere chiesta a livello nazionale, europeo o internazionale e dura 10 anni prevede, al permanere dei requisiti richiesti, la possibilit\u00e0 di rinnovo per ulteriori periodi ciascuno della durata di 10 anni.<\/p>\n\n\n\n<p>Concludendo, tutti gli strumenti analizzati nelle due puntate offrono agli operatori del settore un ampio e vario ventaglio di opportunit\u00e0 di protezione dei propri prodotti e, quindi, di <strong>valorizzazione degli investimenti<\/strong> <strong>effettuati non solo in ricerca e sviluppo ma anche in marketing e pubblicit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nella scorsa puntata de \u201cIl Filo dell\u2019IP\u201dabbiamo scritto di come i filati, i tessuti ed i capi di abbigliamento possano formare oggetto di brevetto o essere protetti come disegni e modelli. 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