{"id":16784,"date":"2021-06-16T16:46:50","date_gmt":"2021-06-16T14:46:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=16784"},"modified":"2024-11-12T09:42:26","modified_gmt":"2024-11-12T08:42:26","slug":"il-danno-alla-privacy-non-e-risarcibile-se-la-lesione-e-minima","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/il-danno-alla-privacy-non-e-risarcibile-se-la-lesione-e-minima\/","title":{"rendered":"Il danno alla privacy non \u00e8 risarcibile se la lesione \u00e8 minima"},"content":{"rendered":"\n<p>Il principio \u00e8 stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l\u2019ordinanza n. 16402\/21 dello scorso 10 giugno, in conformit\u00e0 ai precedenti in materia.<\/p>\n\n\n\n<p>Il caso ha origine dalle richieste risarcitorie azionate da un soggetto in relazione all\u2019<strong>illecito trattamento<\/strong> dei suoi dati personali da parte di un <strong>Istituto di Investigazioni<\/strong>, il quale, con la cooperazione dell\u2019INPS, aveva ottenuto la documentazione attestante la sua situazione retributiva, al fine di acquisire elementi di prova nell\u2019ambito di un procedimento penale in cui lo stesso era coinvolto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale, pur dando atto che le informazioni in questione fossero effettivamente eccedenti le finalit\u00e0 per cui i dati erano stati raccolti, aveva escluso la responsabilit\u00e0 dell\u2019Istituto di Investigazioni, sottolineando che sarebbe stato eventualmente compito del difensore dell\u2019Istituto oscurare i dati non rilevanti ai fini difensivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale, inoltre, aveva ritenuto non dimostrato <strong>il pregiudizio di natura non patrimoniale<\/strong>, essendo stata dedotta esclusivamente la violazione della normativa sul <strong>trattamento dei dati personali<\/strong>, senza allegare e specificare le conseguenze lesive causate dalla condotta ritenuta illecita.<\/p>\n\n\n\n<p>In sede di legittimit\u00e0 \u00e8 stato dedotto, tra i molteplici motivi di ricorso, il vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento per <strong>violazione della privacy<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In proposito, la Suprema Corte ha nuovamente affermato che <em>&lt;&lt;il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell\u2019art. 15 d.lgs. n. 196\/2003 (Codice della Privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost e dall\u2019art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della \u201cgravit\u00e0 della lesione\u201d e della \u201cseriet\u00e0 del danno\u201d, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidariet\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima \u00e8 intrinseco precipitato>><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Costituisce, quindi, <strong>lesione ingiustificabile<\/strong> <strong>non la mera violazione della normativa in materia di privacy<\/strong>, ma quella che offende <em>&lt;&lt;in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito>>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha, inoltre, ribadito che <strong>il danno alla privacy <\/strong>(come ogni danno non patrimoniale) <strong>non sussiste in \u201c<em>re ipsa<\/em>\u201d<\/strong>, ma va provato anche attraverso presunzioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Per ottenere il risarcimento <\/strong>non basta quindi affermare la semplice lesione del proprio diritto alla protezione dei dati personali, ma <strong>occorre dimostrare le effettive conseguenze pregiudizievoli<\/strong> subite per effetto dell\u2019illecito trattamento e la loro gravit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il principio \u00e8 stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l\u2019ordinanza n. 16402\/21 dello scorso 10 giugno, in conformit\u00e0 ai precedenti in materia. 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