{"id":17038,"date":"2021-10-20T11:18:30","date_gmt":"2021-10-20T09:18:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=17038"},"modified":"2024-11-12T09:42:25","modified_gmt":"2024-11-12T08:42:25","slug":"attenzione-alle-quote-rosa-nei-licenziamenti-collettivi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/attenzione-alle-quote-rosa-nei-licenziamenti-collettivi\/","title":{"rendered":"Attenzione alle \u201cquote rosa\u201d nei licenziamenti collettivi"},"content":{"rendered":"\n<p>In attesa dalla pubblicazione del Decreto Fiscale, che prorogher\u00e0 la cassa integrazione in deroga e l\u2019assegno ordinario (FIS) fino al 31 dicembre 2021, per molte aziende \u00e8 ormai cessato, o si verr\u00e0 meno a breve, il <strong>blocco dei licenziamenti<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><em>La sentenza n. <\/em>26454 del 29 settembre 2021 della Corte di Cassazione, relativa all\u2019applicazione dei criteri di scelta nelle procedure di <strong>licenziamento collettivo<\/strong>, offre lo spunto per tornare in tema ed approfondire aspetti talvolta sottovalutati che, se trascurati, possono portare a conseguenze anche molto gravi.<\/p>\n\n\n\n<p>Al termine della procedura di licenziamento collettivo si pone, infatti, il problema di individuare concretamente i lavoratori destinatari del provvedimento di recesso, nell\u2019ambito dei reparti\/funzioni oggetto di riduzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Fatto salvo il raggiungimento di un accordo sindacale, i criteri di scelta, che devono essere valutati in concorso tra loro, sono:<\/p>\n\n\n\n<p>a) <strong>i carichi di famiglia<\/strong>: si considera la situazione economica del nucleo famigliare individuando i famigliari \u201ca carico\u201d risultanti dalle detrazioni fiscali applicate in busta paga;<\/p>\n\n\n\n<p>b) <strong>l\u2019anzianit\u00e0<\/strong>: da intendersi quella di servizio che si computa dall\u2019assunzione e non quella anagrafica;<\/p>\n\n\n\n<p>c) <strong>le esigenze tecnico produttive ed organizzative<\/strong>: sulla base del progetto di riduzione del personale, vengono individuati i settori che non sono pi\u00f9 di interesse, ad esempio perch\u00e9 cessati o da cessare, nonch\u00e9, viceversa, quelli per cui permane utilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Allo scopo di impedire comportamenti discriminatori, la Legge n. 223\/1991 assicura anche il rispetto delle c.d. <strong>\u201cquote rosa\u201d<\/strong> e delle <strong>\u201cquote invalidi\u201d<\/strong>, argomenti oggi al centro di numerosi dibattiti e che rendono la disposizione di grande attualit\u00e0 anche se sono passi trent\u2019anni dalla sua emanazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, con riferimento alle \u201cquote rosa\u201d, l\u2019art. 5, comma 2 della legge citata prevede che \u201c<em>l\u2019impresa non possa licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione\u201d.<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La norma, di non facile applicazione, \u00e8 stata oggetto di varie interpretazioni e pronunce giurisprudenziali che si sono succedute nel tempo, tra cui appunto da ultimo la sentenza n. 26454\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Corte di Cassazione l\u2019interpretazione deve essere letterale: <strong>non deve essere effettuata una comparazione fra il numero di lavoratori dei due sessi prima e dopo il licenziamento<\/strong>, ma occorre individuare la percentuale di donne lavoratrici ante procedura e poi disporre il licenziamento di un numero di donne non superiore a detta percentuale. Va sottolineato che il computo della percentuale deve essere effettuato considerando solo il settore\/mansioni oggetto di riduzione e non l\u2019intero organico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ad esempio<\/strong>: se nel reparto sono assunti 6 uomini e 3 donne con medesime mansioni, la manodopera femminile \u00e8 pari al 33,33%. Supponendo che le figure in esubero siano 3, l\u2019azienda non potr\u00e0 licenziare 2 donne ed 1 uomo perch\u00e8 in questo caso la percentuale di donne licenziate sarebbe pari al 66,66%, e quindi superiore alla quota rosa individuata.<\/p>\n\n\n\n<p>Occorre, quindi, fare sempre molta attenzione a rispettare tale quota poich\u00e9, diversamente, il licenziamento pu\u00f2 essere dichiarato nullo perch\u00e9 discriminatorio, con applicazione della tutela pi\u00f9 forte prevista all\u2019art. 18, comma 1 L. 300\/1970 che comporta la reintegrazione nel posto di lavoro ed il diritto all\u2019indennit\u00e0 risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello dell\u2019effettiva reintegrazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In attesa dalla pubblicazione del Decreto Fiscale, che prorogher\u00e0 la cassa integrazione in deroga e l\u2019assegno ordinario (FIS) fino al 31 dicembre 2021, per molte aziende \u00e8 ormai cessato, o si verr\u00e0 meno a breve, il blocco dei licenziamenti. 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