{"id":17120,"date":"2021-11-24T14:05:07","date_gmt":"2021-11-24T13:05:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=17120"},"modified":"2024-11-12T09:42:24","modified_gmt":"2024-11-12T08:42:24","slug":"le-principali-novita-della-legge-di-conversione-165-2021-sullobbligo-del-green-pass-nei-luoghi-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/le-principali-novita-della-legge-di-conversione-165-2021-sullobbligo-del-green-pass-nei-luoghi-di-lavoro\/","title":{"rendered":"Le principali novit\u00e0 della legge di conversione 165\/2021 sull\u2019obbligo del green pass nei luoghi di lavoro"},"content":{"rendered":"\n<p>Il 21 novembre \u00e8 entrata in vigore la legge 165\/2021 di conversione del decreto legge 127\/2021, che ha introdotto <strong>l\u2019obbligo del green pass sul luogo di lavoro <\/strong>a decorrere dal 15 ottobre.<\/p>\n\n\n\n<p>La legge di conversione ha modificato il decreto, portando <strong>significative novit\u00e0.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I.<\/p>\n\n\n\n<p>La<strong> principale novit\u00e0<\/strong> consiste nella <strong>facolt\u00e0<\/strong> per i lavoratori di<em> richiedere di <strong>consegnare<\/strong> al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 <\/em>con la conseguenza che<em> i lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validit\u00e0, sono <strong>esonerati<\/strong> dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Immediata conseguenza per i datori di lavoro \u00e8 la necessit\u00e0 di <strong>integrare il documento contenente le modalit\u00e0 operative<\/strong> delle verifiche del green pass ed i <strong>documenti lato privacy<\/strong> in uso dal 15 ottobre.<\/p>\n\n\n\n<p>C\u2019\u00e8 da dire che la previsione di legge presenta<strong> criticit\u00e0 dal punto di vista del trattamento dei dati<\/strong>, come evidenziato dal <strong>Garante<\/strong> <strong>Privacy<\/strong> nella segnalazione al Parlamento e al Governo inviata il 11 novembre scorso. Tra le altre cose, il Garante ha rilevato che \u201cla <strong>conservazione dei certificati<\/strong> imporrebbe l\u2019adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, con un non trascurabile incremento degli oneri\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora, il Garante ha precisato che \u201cla prevista consegna del certificato verde a un soggetto, quale il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la <strong>conoscenza di condizioni soggettive peculiari<\/strong> dei lavoratori come situazione clinica e convinzioni personali, pare poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normative giuslavoristica\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>In effetti, il green pass pu\u00f2 essere consegnato <strong>dal lavoratore vaccinato ed anche da quello tamponato<\/strong> e l\u2019esonero dalla verifica non pu\u00f2 che interessare entrambi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Confindustria<\/strong> nella Nota del 22 novembre ha commentato la novit\u00e0 legislativa, affermando che \u201cspetta al datore di lavoro la decisione in ordine all\u2019esonero dalle verifiche\u201d. In sostanza, <strong>il lavoratore che abbia consegnato al datore di lavoro copia del proprio green pass, potrebbe essere comunque oggetto di verifica per decisione del datore di lavoro.<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di un\u2019interpretazione che potrebbe generare contrasti inutili in una situazione gi\u00e0 di difficoltosa gestione quotidiana.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 comprensibile, peraltro, che Confindustria tenti cos\u00ec di sciogliere il nodo che si creer\u00e0 nel momento in cui non solo il lavoratore vaccinato, ma anche quello tamponato consegni il green pass e il datore di lavoro si trovi a dovere <strong>dare agli incaricati indicazioni sui soggetti da verificare e, dal 21 novembre, da non verificare<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Di seguito in sintesi le <strong>altre modificazioni rilevanti<\/strong> per il settore privato.<\/p>\n\n\n\n<p>II.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 introdotta la disposizione, fino ad ora presente sotto forma di faq presente sul sito del <a href=\"https:\/\/www.governo.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Governo<\/a>, per cui, qualora<strong> la\u00a0scadenza del green pass si collochi\u00a0nell\u2019ambito della giornata lavorativa<\/strong>, il lavoratore pu\u00f2 <strong>permanere nel luogo di lavoro<\/strong> e <strong>non \u00e8 soggetto ad alcuna sanzione<\/strong>, n\u00e9 disciplinare (comminata dal datore di lavoro) n\u00e9 amministrativa (irrogata dal Prefetto).<\/p>\n\n\n\n<p>Allo stato manca qualsiasi indicazione da parte ministeriale o da parte del Garante Privacy circa la corretta gestione del caso.<\/p>\n\n\n\n<p>Si ritiene possa essere<strong> corretto risolvere cos\u00ec il caso<\/strong>: il dipendente, sottoposto a verifica non all\u2019accesso in azienda, ma successivamente durante la prestazione lavorativa, ha <strong>diritto \u2013che non gli si pu\u00f2 negare- di dimostrare che all\u2019inizio della propria giornata lavorativa era in possesso di green pass valido<\/strong>, esibendo all\u2019incaricato il documento attestante di essersi sottoposto a tampone, che riporta anche l\u2019ora dell\u2019esecuzione. Si tratta della mera <strong>esibizione<\/strong> del documento, che non deve essere acquisito in copia dall\u2019incaricato della verifica.<\/p>\n\n\n\n<p>III.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I&nbsp;lavoratori in somministrazione devono essere controllati dall\u2019impresa utilizzatrice<\/strong> e non dall\u2019agenzia, che \u00e8 tenuta solo ad un\u2019attivit\u00e0 informativa nei confronti dei propri dipendenti circa l\u2019obbligo del green pass nei luoghi di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>IV.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono tenuti ad esibire il green pass coloro che accedono in azienda <strong>per partecipare a corsi di formazione come allievi<\/strong> (non solo come docenti).<\/p>\n\n\n\n<p>V.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualsiasi datore di lavoro pu\u00f2 <em>promuovere <strong>campagne di informazione e sensibilizzazione<\/strong> sulla necessit\u00e0 e sull&#8217;importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per il contrasto e il contenimento della diffusione dell&#8217;infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro<\/em>. Allo scopo la norma di legge prevede che i datori di lavoro si avvalgano del <strong>medico competente<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>VI.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, \u00e8 stata rivista la norma che permette alle aziende del settore privato con <strong>meno di 15 dipendenti<\/strong>, <strong>sostituire<\/strong> i lavoratori sospesi in quanto privi di green pass (sempre senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dopo il quinto giorno di assenza<\/strong> ingiustificata per mancanza del green pass, il lavoratore pu\u00f2 essere sospeso e <strong>sostituito da un neoassunto a termine<\/strong>: la <strong>durata massima<\/strong> della sospensione e del contratto a termine stipulato per la sostituzione \u00e8 di <strong>dieci giorni lavorativi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto a termine \u00e8 <strong>rinnovabile fino al 31 dicembre<\/strong> anche pi\u00f9 volte.<\/p>\n\n\n\n<p>A&amp;A ha affrontato problematiche e dubbi: siamo pronti a redigere procedure e informative per ogni impresa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 21 novembre \u00e8 entrata in vigore la legge 165\/2021 di conversione del decreto legge 127\/2021, che ha introdotto l\u2019obbligo del green pass sul luogo di lavoro a decorrere dal 15 ottobre. La legge di conversione ha modificato il decreto, portando significative novit\u00e0. I. La principale novit\u00e0 consiste nella facolt\u00e0 per i lavoratori di richiedere [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17121,"comment_status":"closed","ping_status":"0","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[25,11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17120"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17120"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17120\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17153,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17120\/revisions\/17153"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17121"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17120"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17120"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17120"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}