{"id":17187,"date":"2021-12-23T16:04:25","date_gmt":"2021-12-23T15:04:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=17187"},"modified":"2024-11-12T09:42:23","modified_gmt":"2024-11-12T08:42:23","slug":"attenzione-al-greenwashing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/attenzione-al-greenwashing\/","title":{"rendered":"Attenzione al greenwashing!"},"content":{"rendered":"\n<p>Secondo un recente studio di McKinsey, quasi il 70 % dei consumatori \u00e8 portato ad orientarsi, nelle scelte di acquisto, sui prodotti ecofriendly rispetto a quelli tradizionali, anche pagando un prezzo maggiore.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco allora che le dichiarazioni green non veritiere di aziende spregiudicate o, semplicemente, poco informate, danneggiano non solo i concorrenti pi\u00f9 rigorosi ma anche i consumatori che vengono ingannati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il 26 novembre scorso, \u00e8 stata emessa, a Gorizia, la prima ordinanza cautelare di un Tribunale italiano in materia di greeenwashing<\/strong> che ha accolto il ricorso di Alcantara S.p.A., dichiarando ingannevoli i messaggi pubblicitari diffusi dalla concorrente Miko S.r.l. incentrati sui benefici ambientali di alcuni prodotti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dopo i provvedimenti del Giur\u00ec di Autodisciplina Pubblicitaria e dell\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato<\/strong>, finalmente anche la Magistratura si \u00e8 espressa su un tema caldissimo, ordinando a MiKo S.r.l.: i) di astenersi dalla diffusione, diretta e indiretta, dei messaggi pubblicitari contestati, veicolati su ogni canale di comunicazione, on line e offline, poich\u00e9 integranti un\u2019ipotesi di <strong>concorrenza sleale<\/strong> ai sensi dell\u2019articolo 2598, III comma, del codice civile; ii) di comunicare ai propri clienti l\u2019esito del procedimento, segnalando loro i claim illeciti e invitandoli a non usarli pi\u00f9 nella comunicazione pubblicitaria; iii) di pubblicare l\u2019ordinanza sul suo sito per sessanta giorni e, per due volte, su una serie di quotidiani e riviste, prevendendo penali per ogni violazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La decisione del Tribunale di Gorizia \u00e8 stata motivata proprio sulla base del fatto che \u201cla sensibilit\u00e0 verso i problemi ambientali \u00e8, oggi, molto elevata e le virt\u00f9 ecologiche decantate da un\u2019impresa o da un prodotto possono influenzare le scelte di acquisto del consumatore\u201d, per cui <strong>le dichiarazioni ambientali green devono essere<\/strong> \u201c<strong>chiare, veritiere, accurate e non fuorvianti, basate su dati scientifici<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso specifico, alcuni green claim, \u201camica dell\u2019ambiente\u201d e \u201cscelta naturale\u201d, oltre a non soddisfare i requisiti richiamati, sono stati definiti dal Tribunale \u201cmolto <strong>generici<\/strong> e tali da creare nel consumatore un\u2019immagine green dell\u2019azienda <strong>senza dar conto effettivamente di quali siano le politiche aziendali<\/strong> che consentono un maggior rispetto dell\u2019ambiente e riducano fattivamente l\u2019impatto che la produzione e commercializzazione di un tessuto di derivazione petrolifera possano determinare in senso positivo sull\u2019ambiente e sul suo rispetto\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza \u00e8 particolarmente innovativa perch\u00e9 applica, per la prima volta in quest\u2019ambito, la normativa nazionale sulla concorrenza sleale che va cos\u00ec, ad affiancarsi alle specifiche normative e prassi gi\u00e0 adottate in materia di green claim che spaziano dalla Direttiva comunitaria 2005\/29\/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, al Codice del Consumo, agli Orientamenti CE del 25 maggio 2016 per l\u2019attuazione della direttiva richiamata, al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, alla Direttiva New Deal e alla Comunicazione CE del 13 novembre 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Possiamo poi rilevare che il Tribunale ha fatto propri anche i principi elaborati dalla normativa Comunitaria per la redazione delle asserzioni ambientali, disciplinate dalla UNI EN ISO 14021:2016 secondo cui le asserzioni possono essere effettuate attraverso dichiarazioni che devono essere accurate, pertinenti, verificabili, specifiche e non fuorvianti o attraverso simboli che devono essere semplici e distinguibili da altri simboli e non fraintendibili come simbolo ambientale. Qualora invece l\u2019asserzione possa causare incomprensione dovr\u00e0 essere accompagnata da una dichiarazione esplicativa.<\/p>\n\n\n\n<p>La pluralit\u00e0 e la complessit\u00e0 delle norme coinvolte richiede una profonda attenzione e consapevolezza da parte delle imprese nella propria comunicazione green e nella redazione delle asserzioni ambientali poich\u00e9 le espone oggi, oltre a pesanti sanzioni pecuniarie, anche a pronunce, quali quelle del Tribunale di Gorizia, che possono impattare pesantemente sull\u2019immagine aziendale di fronte ai propri stakeholder.<\/p>\n\n\n\n<p>Di contro, alle imprese che applicano i principi di correttezza professionale viene offerto un \u201cnuovo\u201d strumento per tutelarsi dai concorrenti sleali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo un recente studio di McKinsey, quasi il 70 % dei consumatori \u00e8 portato ad orientarsi, nelle scelte di acquisto, sui prodotti ecofriendly rispetto a quelli tradizionali, anche pagando un prezzo maggiore. 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