{"id":17348,"date":"2022-04-27T15:41:44","date_gmt":"2022-04-27T13:41:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=17348"},"modified":"2024-11-12T09:37:53","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:53","slug":"infezioni-da-covid-e-polizze-infortuni-il-tribunale-di-torino-riconosce-lindennizzo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/infezioni-da-covid-e-polizze-infortuni-il-tribunale-di-torino-riconosce-lindennizzo\/","title":{"rendered":"Infezioni da Covid e polizze infortuni: il Tribunale di Torino riconosce l\u2019indennizzo"},"content":{"rendered":"\n<p>Con la sentenza n. 184 del 19 gennaio 2022, il Tribunale di Torino ha riconosciuto agli eredi di un uomo deceduto a seguito di contagio da SARS CoV 2 il diritto al pagamento della somma prevista dalla polizza Infortuni da questi stipulata, ritenendo che l\u2019evento fosse inquadrabile quale infortunio ai sensi delle condizioni di contratto e, come tale, indennizzabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale si \u00e8 pronunciato su un tema che negli ultimi due anni \u00e8 stato al centro, in dottrina e nell\u2019ambito della medicina legale, di un acceso dibattito, che ha visto contrapporsi due diversi schieramenti sull\u2019indennizzabilit\u00e0 o meno dell\u2019infezione da SARS CoV 2 come infortunio.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di un dibattito alimentato dalla legislazione emergenziale e, in particolare, dall\u2019introduzione dell\u2019art. 42, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (\u201cCura Italia\u201d), che ha definito il contagio da SARS CoV 2 come <strong>infortunio<\/strong> ai fini dell\u2019erogazione delle prestazioni Inail.<\/p>\n\n\n\n<p>In assenza di specifiche previsioni per le assicurazioni private, si sono quindi schierati, da un lato, i sostenitori della tesi secondo cui l\u2019infezione da SARS CoV 2 \u00e8 una malattia infettiva virale e che, per tale sua natura, non pu\u00f2 qualificarsi come infortunio; dall\u2019altro, chi sostiene, invece, che l\u2019infezione, in quanto evento violento, fortuito ed esterno, rientri in tale definizione.<\/p>\n\n\n\n<p>In tale contesto, <strong>si \u00e8 appunto espresso,<\/strong> con motivazione chiara e puntuale, <strong>il Tribunale di Torino<\/strong> che, dopo aver ripercorso i fatti di causa e aver esaminato il testo contrattuale, ha individuato quale danno ristorabile quello da <strong>infortunio per causa fortuita<\/strong>, violenta ed esterna\u00a0ai sensi dell\u2019art. 12 delle condizioni generali di polizza.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale ha, poi, condiviso l\u2019<em>iter<\/em>&nbsp;argomentativo della consulenza tecnica d\u2019ufficio svolta in corso di causa, dalla quale \u00e8 emerso in modo incontrovertibile che nel caso di specie il decesso \u00e8 stato conseguenza di \u201c<em>una comprovata condizione di insufficienza respiratoria da SARS CoV 2<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>A questo punto, al fine di verificare se la predetta situazione sia in effetti da inquadrarsi quale infortunio e se sia quindi indennizzabile, il Giudice ha proseguito il suo ragionamento, precisando che l\u2019infezione da SARS CoV 2 \u00e8 dipesa da&nbsp;<strong>causa<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"a\"><li><strong>fortuita<\/strong>, in quanto trattasi di atto assolutamente non volontario. Il carattere fortuito della causa \u00e8, altres\u00ec, evidenziato \u201c<em>dal fatto di essere del tutto estranea ad un&#8217;attivit\u00e0 consapevole del soggetto infettato, che si \u00e8 venuto a trovare in siffatta condizione senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere la pi\u00f9 pallida idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l&#8217;infezione<\/em>&#8221; (del resto, quando l&#8217;assicurato ha\u00a0contratto\u00a0l\u2019infezione si era da poco scoperto che la pandemia circolava anche in Italia);<\/li><li><strong>violenta<\/strong>, in quanto, comerilevato dal CTU, il contatto non \u00e8 dilatato nel tempo e determina \u201c<em>uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale<\/em>&#8220;;<\/li><li><strong>esterna<\/strong> \u201c<em>perch\u00e9 il virus \u00e8 un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi proprio quale elemento proveniente dall&#8217;esterno<\/em>&#8220;.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>\u00c8 stato inoltre sottolineato che nel contratto di assicurazione non fossero escluse le&nbsp;infezioni virali&nbsp;&#8211; cos\u00ec come quelle&nbsp;batteriche, micotiche o parassitarie- e che non sono state documentate da un punto di vista clinico \u201c<em>preesistenti situazioni in grado di facilitare l\u2019insorgenza dell\u2019infezione da SARS-CoV-2, cos\u00ec come la sua sfavorevole evoluzione\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice \u00e8 quindi giunto alla conclusione che <strong>l\u2019infezione da SARS CoV 2 soddisfi la definizione di infortuni<\/strong>o contemplata nel contratto di assicurazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Da qui la condanna dell\u2019assicurazione al pagamento in favore degli eredi dell\u2019assicurato l\u2019indennizzo come contrattualmente previsto per il caso di <strong>infortunio mortale<\/strong>, oltre rivalutazione monetaria\u00a0ed\u00a0interessi legali, oltre al rimborso delle spese di lite ed ai costi della consulenza tecnica d\u2019ufficio.<\/p>\n\n\n\n<p>Non si tratta dell\u2019unica pronuncia sul tema, altri tribunali si sono pronunciati in senso opposto, pur applicando le norme sull\u2019interpretazione del contratto per giungere a conclusioni difformi (Tribunale di Pesaro, ordinanza del 15 giugno 2021; Tribunale di Roma, sentenza del 30 gennaio 2022; Tribunale di Pescara, sentenza del 22 marzo 2022).<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ambito del dibattito descritto, ora estesosi anche alle aule dei tribunali, al giurista non resta, dunque, che verificare ogni singolo caso &#8211; coadiuvato dal medico-legale cui va necessariamente demandato l\u2019approfondimento degli aspetti clinici -, mediante un approfondimento delle condizioni di contratto ed applicando i criteri interpretativi previsti dal codice civile, al fine di stabilire se una infezione da SARS CoV 2 rientri o meno in copertura e risulti quindi tecnicamente indennizzabile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 184 del 19 gennaio 2022, il Tribunale di Torino ha riconosciuto agli eredi di un uomo deceduto a seguito di contagio da SARS CoV 2 il diritto al pagamento della somma prevista dalla polizza Infortuni da questi stipulata, ritenendo che l\u2019evento fosse inquadrabile quale infortunio ai sensi delle condizioni di contratto [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17349,"comment_status":"closed","ping_status":"0","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17348"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17348"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17348\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17353,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17348\/revisions\/17353"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17349"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17348"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17348"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17348"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}