{"id":17422,"date":"2022-05-24T12:18:16","date_gmt":"2022-05-24T10:18:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=17422"},"modified":"2024-11-12T09:37:52","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:52","slug":"e-mail-aziendale-e-riservatezza-per-il-collaboratore-valgono-le-stesse-regole-del-dipendente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/e-mail-aziendale-e-riservatezza-per-il-collaboratore-valgono-le-stesse-regole-del-dipendente\/","title":{"rendered":"E-mail aziendale e riservatezza: per il collaboratore valgono le stesse regole del dipendente"},"content":{"rendered":"\n<p><em>Sanzione da 50.000 euro ai danni di una societ\u00e0 per accertate violazioni privacy<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il trattamento dei dati effettuato mediante tecnologie informatiche nell\u2019ambito di un <strong>qualsivoglia rapporto di lavoro<\/strong> deve rispettare i <strong>diritti e le libert\u00e0 fondamentali<\/strong> nonch\u00e9 la <strong>dignit\u00e0<\/strong> dell\u2019interessato.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo \u00e8 il principio ribadito dal Garante a seguito di un reclamo presentato da un collaboratore (nello specifico, un agente), che aveva lamentato violazioni nella gestione del proprio account aziendale.<\/p>\n\n\n\n<p>Nello specifico l\u2019agente, senza alcun preavviso, si era visto <strong>inibire l\u2019accesso all\u2019account<\/strong>, che era continuato per\u00f2 a rimanere attivo.<\/p>\n\n\n\n<p>A seguito della segnalazione e all\u2019esito dell\u2019accertamento ispettivo che ne \u00e8 derivato \u2013 effettuato dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza \u2013 il Garante ha imposto alla societ\u00e0 una <strong>sanzione di \u20ac 50.000 <\/strong>per <strong>violazioni<\/strong> delle norme in materia di privacy, precisando che il fatto che il reclamante fosse <strong>un agente e non un lavoratore subordinato non rileva ai fini delle valutazioni<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Le violazioni contestate alla societ\u00e0 sono state molteplici. Tra le altre:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>non essere in grado di dimostrare di aver fornito al lavoratore un\u2019idonea <strong>informativa sul trattamento<\/strong> dei dati personali;<\/li><li>non aver adottato un valido <strong>disciplinare sulle modalit\u00e0 di utilizzo degli strumenti informatici<\/strong>;<\/li><li>non aver <strong>disattivato l\u2019account<\/strong> dopo la cessazione del rapporto di lavoro;<\/li><li>non aver riscontrato, senza ingiustificato ritardo e comunque entro trenta giorni, la <strong>richiesta presentata dall\u2019interessato<\/strong> per l\u2019esercizio dei propri diritti.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Il Garante ha ribadito che la protezione della vita privata si estende anche all\u2019ambito lavorativo, considerato che proprio in occasione dello svolgimento di attivit\u00e0 lavorative e\/o professionali si sviluppano relazioni dove si esplica la personalit\u00e0 dell\u2019interessato.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo scambio di corrispondenza elettronica \u2013 estranea o meno all\u2019attivit\u00e0 lavorativa \u2013 su un account aziendale individuale consente di conoscere alcune informazioni personali relative al lavoratore. Ragione per cui il Garante ha nuovamente chiarito che <strong>dopo la cessazione del rapporto di lavoro <\/strong>il titolare del trattamento deve provvedere alla<strong> rimozione dell\u2019account, <\/strong>previa<strong> disattivazione <\/strong>dello stesso e contestuale adozione di <strong>sistemi automatici<\/strong> volti ad informare i terzi e a fornire a questi indirizzi e-mail alternativi.<\/p>\n\n\n\n<p>La necessit\u00e0, del tutto legittima, di conservare la documentazione necessaria per la continuit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 aziendale pu\u00f2 essere garantita attraverso la predisposizione di <strong>idonei sistemi di gestione documentale<\/strong> con i quali individuare i documenti che nel corso dello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa devono essere <strong>via via archiviati<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutto ci\u00f2 conferma, ancora una volta, la necessit\u00e0 \u2013 anche al fine di evitare il rischio di pesati sanzioni \u2013 di adeguarsi alle prescrizioni in materia di privacy. Nello specifico, tra le altre, con riguardo ai rapporti con i dipendenti e collaboratori:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>fornire preventivamente \u2013 ed essere in grado di dimostrare di aver fornito \u2013 adeguate <strong>informative<\/strong>;<\/li><li>adottare una <strong>policy dettagliata sull\u2019utilizzo degli strumenti informatici<\/strong>, che detti anche le regole per la gestione degli account di posta elettronica in costanza e al termine del rapporto con gli interessati;<\/li><li>implementare idonei <strong>sistemi di archiviazione documentale<\/strong>;<\/li><li>adottare una <strong>procedura<\/strong> che consenta di garantire un completo e tempestivo riscontro agli interessati nel caso di <strong>esercizio dei diritti<\/strong>.<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sanzione da 50.000 euro ai danni di una societ\u00e0 per accertate violazioni privacy Il trattamento dei dati effettuato mediante tecnologie informatiche nell\u2019ambito di un qualsivoglia rapporto di lavoro deve rispettare i diritti e le libert\u00e0 fondamentali nonch\u00e9 la dignit\u00e0 dell\u2019interessato. 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