{"id":17518,"date":"2022-07-27T11:24:33","date_gmt":"2022-07-27T09:24:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=17518"},"modified":"2024-11-12T09:37:51","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:51","slug":"aumento-del-costo-delle-materie-prime-rincondurre-il-contratto-ad-equita-mediante-la-modifica-delle-sue-condizioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/aumento-del-costo-delle-materie-prime-rincondurre-il-contratto-ad-equita-mediante-la-modifica-delle-sue-condizioni\/","title":{"rendered":"Aumento del costo delle materie prime rincondurre il contratto ad equit\u00e0 mediante la modifica delle sue condizioni"},"content":{"rendered":"\n<p>Dapprima come conseguenza della pandemia e, poi, dello scoppio del conflitto armato russo-ucraino, stiamo assistendo a <strong>rincari anomali<\/strong>, dei beni di consumo, della componentistica e dei semilavorati, per fare qualche esempio, dell\u2019acciaio Inox, delle auto elettriche, dei prodotti di fonderia e placcatura e degli imballaggi, che sono l\u2019effetto diretto dell\u2019aumento del costo delle materie prime impiegate nella loro produzione, pensiamo ad esempio al nichel oggi a + 154 % rispetto al periodo <em>pre<\/em> Covid, allo zinco a + 96 % o all\u2019acciaio a + 217%.<\/p>\n\n\n\n<p>Tali rincari non possono che avere un impatto importante sui contratti di fornitura e\/o di somministrazione conclusi precedentemente e in tempi non sospetti: inevitabilmente, il prezzo inizialmente pattuito per i beni in questione non rappresenta pi\u00f9 il loro <em>giusto<\/em> corrispettivo e ci\u00f2 discapito della parte che, ai sensi del contratto, fornisce o somministra, la cui prestazione, infatti, diviene eccessivamente onerosa.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, in <strong>assenza di specifiche previsioni contrattuali relative alla possibile variazione del prezzo dei beni oggetto del contratto, <\/strong>la parte pregiudicata dall\u2019eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta della prestazione ha come rimedio esperibile quello della <strong>risoluzione del contratto<\/strong> ai sensi dell\u2019<strong>art. 1467 c.c<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il presupposto necessario per l\u2019applicazione della norma appena citata \u00e8 che l\u2019eccessiva onerosit\u00e0 derivi da un <em>evento straordinario<\/em> (cio\u00e8 un evento che statisticamente \u00e8 poco frequente, con carattere di eccezionalit\u00e0) e <em>imprevedibile<\/em> (deve essere cio\u00e8 tale che i contraenti non lo avessero messo in conto, in base alle loro conoscenze ed esperienze), avente il <em>carattere della generalit\u00e0<\/em> (deve quindi trattarsi di una situazione riscontrabile collettivamente e tale da modificare il valore di mercato della prestazione).<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>risoluzione del contratto<\/strong> a favore della parte pregiudicata era gi\u00e0 stata indicata dalla Suprema Corte di Cassazione nella relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020, consultabile sul sito cortedicassazione.it, come rimedio alle sopravvenienze contrattuali determinate dalla pandemia, quali l\u2019inusuale aumento di una o pi\u00f9 voci di costo della prestazione da eseguire (c.d. \u201ceccessiva onerosit\u00e0 diretta\u201d), e della speciale diminuzione di valore reale della prestazione da ricevere (c.d. \u201ceccessiva onerosit\u00e0 indiretta\u201d). Anche se le considerazioni contenute nella relazione appena citata fanno riferimento alle ripercussioni della pandemia sull\u2019universo delle imprese e dei contratti commerciali, a parare di chi scrive, possono ancora ritenersi attuali ed estendibili, per analogia, alle sopravvenienze determinate dal conflitto russo-ucraino<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ma se le parti, anzich\u00e9 alla risoluzione, puntassero alla conservazione del contratto e dei suoi effetti<\/strong> ristabilendo, in caso di necessit\u00e0, il suo equilibrio, <strong>quali mezzi hanno a disposizione<\/strong>?<\/p>\n\n\n\n<p>Certamente possono optare, in sede di stesura del contratto, alla previsione di un <strong>meccanismo revisionale del prezzo<\/strong> per agevolare, se necessario, l\u2019adeguamento del corrispettivo inizialmente concordato impedendo che la prestazione di una delle parti diventi eccessivamente onerosa.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale adeguamento \u00e8 ad esempio espressamente disciplinato dall\u2019<strong>art. 1664 c.c. <\/strong>per i <strong>contratti di appalto<\/strong> che, infatti, prevede la possibilit\u00e0 per le parti di chiedere all\u2019altra una revisione del prezzo nel caso in cui il costo dei materiali o della manodopera subisca un aumento o una diminuzione superiore a 1\/10 del prezzo complessivamente pattuito.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>specialit\u00e0 di tale norma, <\/strong>rispetto alla disciplina generale dettata dall\u2019art. 1467 c.c., sussiste inoltre anche rispetto ai presupposti applicativi della stessa, laddove \u00e8 sufficiente che gli eventi in parola siano imprevedibili e non anche straordinari, in questo senso si \u00e8 espresso il Tribunale di Milano 2319\/2020 dell\u20198 aprile 2020, in <em>DeJure.<\/em> &nbsp;Sempre in tema di appalto, <strong>l\u2019onere di provare l\u2019aumento dei prezzi delle materie prime nel corso del rapporto contrattuale<\/strong>, imputabile a circostanze eccezionali ed imprevedibili, grava sull\u2019appaltatore, anche laddove fosse presente una clausola di revisione dei prezzi, in questo senso si \u00e8 pronunciato il T.A.R. per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, 504\/2020 del 03 luglio 2020 in <em>DeJure<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Al di fuori di questa ipotesi, occorre una disciplina convenzionale mediante l\u2019elaborazione di apposite clausole contrattuali atte, appunto, a prevedere la revisione dei prezzi in modo automatico ed immediato al semplice ricorrere di determinati fattori. Tali clausole devono fissare la portata e la natura di eventuali modifiche, nonch\u00e9 le condizioni alle quali esse possono essere impiegate.<\/p>\n\n\n\n<p>Alternativamente, \u00e8 possibile richiamare nel contratto la c.d. <strong>ICC hardship clause, <\/strong>letteralmente clausola di avversit\u00e0 elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale,possibilmente adattata alle peculiarit\u00e0 del caso, che consente di <strong>assicurare un governo dell\u2019hardship conforme agli standard del commercio internazionale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale clausola \u00e8 stata infatti creata per venire incontro alle esigenze proprie delle imprese che operano sul mercato globale mediante contratti di durata prolungata, quindi soggetti al possibile mutamento delle condizioni nel tempo.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla base dell\u2019hardship clause vige il principio secondo cui <strong>una maggiore onerosit\u00e0 della prestazione non \u00e8 di per s\u00e9 idonea ad esonerare la parte dall\u2019adempimento della propria obbligazione<\/strong>, a meno che essa non incida in misura rilevante sull\u2019equilibrio originario del contratto e purch\u00e9 ricorrano determinate condizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019hardship clause prevede l\u2019impegno delle parti ad avviare in buona fede le trattative per l\u2019adeguamento delle condizioni contrattuali laddove la prestazione di una delle parti sia diventata eccessivamente onerosa, disciplinando, a monte, le conseguenze dell\u2019eventuale mancato raggiungimento di un accordo, quali la risoluzione del contratto ovvero, pi\u00f9 ricorrentemente, l\u2019intervento del giudice o di un arbitro per l\u2019adattamento del contratto o la sua risoluzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per un corretto e proficuo impiego di questo tipo di clausola, occorre individuare, in primo luogo, l\u2019<strong>evento di <em>hardship<\/em><\/strong>; in secondo luogo, le <strong>modalit\u00e0 di accertamento e comunicazione alla controparte dell\u2019evento<\/strong>; e, a completamento, le <strong>modalit\u00e0 con cui verr\u00e0 eseguita la ristrutturazione del contratto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ricordiamo, infine, che in tema di <strong>contratti pubblici<\/strong>, la previsione di clausole di adeguamento \u00e8 imposta dall\u2019<strong>art. 29 del decreto-legge 4\/2022<\/strong>, c.d. \u201csostegni ter\u201d, alla lett. a), convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25, il quale stabilisce che, all\u2019interno dei contratti pubblici, \u00e8 obbligatorio l\u2019inserimento, in particolar modo nei documenti di gara iniziali, della clausola di revisione dei prezzi previste dall\u2019articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs. 50\/2016 (Codice dei contratti pubblici).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dapprima come conseguenza della pandemia e, poi, dello scoppio del conflitto armato russo-ucraino, stiamo assistendo a rincari anomali, dei beni di consumo, della componentistica e dei semilavorati, per fare qualche esempio, dell\u2019acciaio Inox, delle auto elettriche, dei prodotti di fonderia e placcatura e degli imballaggi, che sono l\u2019effetto diretto dell\u2019aumento del costo delle materie prime [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17519,"comment_status":"closed","ping_status":"0","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[41,11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17518"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17518"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17518\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17523,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17518\/revisions\/17523"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17519"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17518"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17518"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17518"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}