{"id":17583,"date":"2022-09-16T09:36:45","date_gmt":"2022-09-16T07:36:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=17583"},"modified":"2024-11-12T09:37:51","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:51","slug":"la-fideiussione-per-immobile-da-costruire-in-gazzetta-ufficiale-il-modello-standard","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/la-fideiussione-per-immobile-da-costruire-in-gazzetta-ufficiale-il-modello-standard\/","title":{"rendered":"La fideiussione per immobile da costruire: in Gazzetta Ufficiale il modello standard"},"content":{"rendered":"\n<p>La disciplina della vendita di immobili da costruire prevede l\u2019obbligo in capo al venditore &#8211; costruttore di rilasciare una fideiussione bancaria o assicurativa al promissario acquirente.<\/p>\n\n\n\n<p>Considerata la particolare posizione di rischio assunta dal compratore di un\u2019immobile da costruire, il rilascio di questa particolare garanzia ha la funzione di rendere pi\u00f9 agevole il recupero di tutte le somme anticipate dal promissario acquirente in caso di crisi o insolvenza dell\u2019impresa costruttrice.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u20198 settembre 2022 \u00e8 entrato in vigore il <strong>modello standard della fideiussione per immobili da costruire<\/strong>,&nbsp;pubblicato con D.M. n.125 del 06\/06\/2022 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.197 del 24.08.2022.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019intervento era molto atteso.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019emanazione del modello, infatti, era gi\u00e0 stata prevista dal decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 7-bis, come modificato dal&nbsp;Codice della crisi di impresa (D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14), ma sino ad ora alcun documento era stato pubblicato.<\/p>\n\n\n\n<p>Negli anni, sono state emesse fideiussioni bancarie e assicurative di cui le parti confermavano, di volta in volta, la rispondenza alle previsioni normative.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo meccanismo, tuttavia, non poteva considerarsi pianamente rispondente alla funzione di tutela del \u201ccontraente debole\u201d rivestita dal sistema delle fideiussioni per immobili da costruire, che devono essere rilasciare dal costruttore, a pena di nullit\u00e0 del contratto,&nbsp;per tutte le somme allo stesso anticipate dal promissario acquirente, sia a titolo di acconto sia a titolo di caparra (prima dell\u2019effettivo trasferimento della propriet\u00e0 o di altro diritto reale di godimento), a garanzia della loro restituzione in ipotesi di una crisi dell\u2019impresa tale da determinare la mancata conclusione della vendita.<\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019emanazione del modello standard, si cambia passo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ogni fideiussione per immobile da costruire, infatti, dovr\u00e0 rispettare il documento ministeriale, con possibilit\u00e0 di modifica delle condizioni di cui alla Sezione I del modello solo in senso pi\u00f9 favorevole per il beneficiario, e delle clausole previste alla Sezione II solo su accordo delle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alle <strong>fideiussioni per immobili da costruire precedentemente emesse,<\/strong><strong> <\/strong><strong>l<\/strong>a tesi maggioritaria ne conferma la validit\u00e0 ed efficacia, senza necessit\u00e0 di loro sostituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>La pubblicazione del modello<strong> <\/strong>rappresenta senz\u2019altro una notizia positiva per tutti coloro che si accingono ad acquistare un immobile in costruzione, anche alla luce di un periodo storico ed economico di grande incertezza che riguarda trasversalmente tutti i settori, compreso quello delle nuove costruzioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La disciplina della vendita di immobili da costruire prevede l\u2019obbligo in capo al venditore &#8211; costruttore di rilasciare una fideiussione bancaria o assicurativa al promissario acquirente. 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