{"id":17607,"date":"2022-09-28T11:40:50","date_gmt":"2022-09-28T09:40:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=17607"},"modified":"2024-11-12T09:37:50","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:50","slug":"start-up-innovativa-liscrizione-nella-sezione-speciale-del-registro-delle-imprese-e-sufficiente-per-evitare-il-fallimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/start-up-innovativa-liscrizione-nella-sezione-speciale-del-registro-delle-imprese-e-sufficiente-per-evitare-il-fallimento\/","title":{"rendered":"Start-up innovativa: l\u2019iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese \u00e8 sufficiente per evitare il fallimento?"},"content":{"rendered":"\n<p>La Cassazione, con l\u2019ordinanza n. 21152 del 4 luglio scorso, \u00e8 intervenuta sulla dibattuta tematica della soggezione al <strong>fallimento di una start-up innovativa<\/strong> regolarmente iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese che per\u00f2 non possiede, di fatto, i requisiti di legge per l\u2019attribuzione di tale qualifica.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (cd. \u201cdecreto crescita-bis\u201d), convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221, e successive modificazioni, definisce la <strong>start-up innovativa<\/strong> come la <em>\u201c<strong>societ\u00e0 di capitali<\/strong>, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione\u201d<\/em> che sia in possesso di una serie di requisiti, alcuni cumulativi e altri alternativi.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, affinch\u00e9 una societ\u00e0 possa essere qualificata come start-up innovativa <strong>occorre<\/strong> che:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>sia costituita e svolga la propria attivit\u00e0 d\u2019impresa da non pi\u00f9 di 60 mesi;<\/li><li>abbia in Italia la propria sede legale, ovvero una sede produttiva o una filiale qualora la sede legale si trovi in uno stato dell\u2019Unione Europea;<\/li><li>abbia, a partire dal secondo anno di attivit\u00e0, un totale del valore della produzione annua, risultante dall\u2019ultimo bilancio approvato, non superiore a 5 milioni di euro;<\/li><li>non abbia distribuito utili dall\u2019anno della costituzione, n\u00e9 li distribuisca per tutta la durata del regime agevolativo;<\/li><li>abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente <em>\u201clo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico\u201d<\/em>;<\/li><li>non sia stata costituita da una fusione o scissione societaria n\u00e9 a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>In aggiunta a questi, <strong>occorre<\/strong> inoltre la presenza di <strong>almeno uno tra i seguenti ulteriori requisiti:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>sostenimento di spese di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggior dato fra costo e valore totale della produzione, risultanti dall\u2019ultimo bilancio approvato;<\/li><li>impiego di una forza lavoro che per almeno un terzo sia in possesso o stia svolgendo un dottorato di ricerca, ovvero sia in possesso di laurea e abbia svolto da almeno tre anni attivit\u00e0 di ricerca scientifica, ovvero che almeno per due terzi sia in possesso di laurea magistrale;<\/li><li>titolarit\u00e0 di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova variet\u00e0 vegetale, ovvero dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato, purch\u00e9 tali privative siano direttamente afferenti all\u2019oggetto sociale e all\u2019attivit\u00e0 di impresa.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Il possesso di tutti i requisiti sopra elencati, consente, quindi, alla start-up innovativa di iscriversi nell\u2019apposita sezione speciale del Registro delle Imprese <\/strong>e di poter beneficiare, per la durata di cinque anni dalla sua costituzione, della disciplina di favore che la rende non assoggettabile alla procedura fallimentare (ora denominata \u201cliquidazione giudiziale\u201d in virt\u00f9 dell\u2019entrata in vigore, il 15 luglio scorso, del Codice della Crisi d\u2019Impresa e dell\u2019Insolvenza).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in esame, la Corte di Appello di Trieste aveva revocato il fallimento di una societ\u00e0 ritenendola non assoggettabile alla procedura fallimentare per effetto della sola iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.<\/p>\n\n\n\n<p>A parere della Corte d\u2019Appello, infatti, l\u2019iscrizione automatica di una <strong>start-up innovativa<\/strong> nella sezione speciale, sulla base dell\u2019autocertificazione del proprio legale rappresentante, \u00e8 assistita da una \u201cpresunzione di veridicit\u00e0\u201d, in quanto resa sotto la sua responsabilit\u00e0 penale, che ne esclude la soggezione al fallimento, risultando preclusa la verifica, in sede prefallimentare, dell\u2019effettivo possesso dei requisiti di legge.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte, accogliendo il ricorso presentato dal Curatore, ha per\u00f2 cassato la sentenza impugnata affermando che <em>\u201cl\u2019iscrizione di una societ\u00e0 quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle Imprese, in base all\u2019autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilit\u00e0 al fallimento, essendo necessario anche l\u2019effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l\u2019attribuzione della qualifica di start-up innovativa\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Per la Cassazione, quindi, l\u2019iscrizione nella sezione speciale, avendo natura di pubblicit\u00e0 dichiarativa, non pu\u00f2 mai precludere all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria la verifica in concreto della presenza di tutti i requisiti, sia formali che sostanziali, richiesti dalla legge per la qualifica di <strong>start-up innovativa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Occorre<\/strong>, pertanto, <strong>sempre dimostrare l\u2019effettiva sussistenza dei requisiti di legge<\/strong> per evitare il fallimento o l\u2019apertura della liquidazione giudiziale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Cassazione, con l\u2019ordinanza n. 21152 del 4 luglio scorso, \u00e8 intervenuta sulla dibattuta tematica della soggezione al fallimento di una start-up innovativa regolarmente iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese che per\u00f2 non possiede, di fatto, i requisiti di legge per l\u2019attribuzione di tale qualifica. 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