{"id":17667,"date":"2022-11-09T15:04:34","date_gmt":"2022-11-09T14:04:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=17667"},"modified":"2024-11-12T09:37:50","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:50","slug":"malattia-per-piu-di-60-giorni-e-ingiustificata-lassenza-del-lavoratore-che-attende-passivamente-la-visita-del-medico-competente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/malattia-per-piu-di-60-giorni-e-ingiustificata-lassenza-del-lavoratore-che-attende-passivamente-la-visita-del-medico-competente\/","title":{"rendered":"Malattia per pi\u00f9 di 60 giorni: \u00e8 ingiustificata l\u2019assenza del lavoratore che attende passivamente la visita del medico competente"},"content":{"rendered":"\n<p>Secondo le disposizioni in materia di <strong>sorveglianza sanitaria<\/strong>, e in particolare, secondo l\u2019art. 41 del D.Lgs. 81\/2008, a seguito dell\u2019assenza dal lavoro per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi, il dipendente pu\u00f2 riprendere il lavoro dopo essere stato sottoposto alla visita medica che ne verifica l\u2019idoneit\u00e0 alla mansione.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue che, al termine del periodo di malattia, il datore di lavoro ha l\u2019obbligo di fissare la visita medica e, prima di conoscerne l\u2019esito, non pu\u00f2 adibire il lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>E il lavoratore non ha nessun obbligo e pu\u00f2, quindi, rimanere assente fintanto che il datore di lavoro non fissa la visita?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con un\u2019interessante sentenza del 12\/10\/2022, la n. 29756, la Corte di Cassazione ha dato risposta negativa, affermando, infatti, che, una volta cessato lo stato di malattia, il lavoratore ha comunque il dovere di presentarsi al lavoro: l\u2019obbligo a carico del datore di lavoro di cui all\u2019art. 41 D.Lgs. 81\/2008&nbsp;non lo autorizza a rimanere passivamente in attesa dell&#8217;iniziativa datoriale finalizzata all&#8217;effettuazione della visita di idoneit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Richiamando un\u2019altra pronuncia sul tema, la Suprema Corte ribadisce che la visita medica deve precedere l&#8217;assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell&#8217;inizio dell&#8217;assenza, ma che nulla esclude che, in attesa della visita, il datore di lavoro disponga un&#8217;eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, l\u2019omessa convocazione a visita legittima il lavoratore a non svolgere le mansioni assegnate prima della malattia, ma non anche la sua mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro adibirlo temporaneamente ad altre mansioni, nel rispetto ovviamente delle disposizioni che regolano il \u201ccambio di mansioni\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Applicando tali principi, ed \u00e8 qui l\u2019aspetto pi\u00f9 interessante della pronuncia, la Corte di Cassazione ha, quindi, confermato la legittimit\u00e0 del licenziamento intimato al lavoratore, che, dopo la malattia, non si era presentato al lavoro ed era rimasto inerte in attesa di essere sottoposto a vista, con ci\u00f2 restando, di fatto, assente ingiustificato.<\/p>\n\n\n\n<p>Vedremo come si orienter\u00e0 la giurisprudenza sul tema, ma \u00e8, comunque, bene che, anche in applicazione degli obblighi di correttezza e buona fede che devono connotare il rapporto di lavoro, al termine del periodo di malattia il datore di lavoro si attivi tempestivamente per fissare la visita e assolvere all\u2019obbligo di cui all\u2019art. 41 D.Lgs. 81\/2008.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, e in particolare, secondo l\u2019art. 41 del D.Lgs. 81\/2008, a seguito dell\u2019assenza dal lavoro per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi, il dipendente pu\u00f2 riprendere il lavoro dopo essere stato sottoposto alla visita medica che ne verifica l\u2019idoneit\u00e0 alla mansione. 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