{"id":17753,"date":"2022-12-07T14:03:10","date_gmt":"2022-12-07T13:03:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=17753"},"modified":"2024-11-12T09:37:49","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:49","slug":"piante-sul-confine-si-allusucapione-del-diritto-a-mantenerle-ad-una-distanza-inferiore-al-minimo-legale-ma-non-quello-ad-eccedere-in-altezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/piante-sul-confine-si-allusucapione-del-diritto-a-mantenerle-ad-una-distanza-inferiore-al-minimo-legale-ma-non-quello-ad-eccedere-in-altezza\/","title":{"rendered":"Piante sul confine: s\u00ec all&#8217;usucapione del diritto a mantenerle ad una distanza inferiore al minimo legale, ma non quello ad eccedere in altezza"},"content":{"rendered":"\n<p>I rapporti di vicinato non sono sempre facili e, molto spesso, possono sfociare in litigi che approdano davanti ad un Giudice.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 quanto accaduto nella vicenda del proprietario di un terreno, che citava in giudizio i propri vicini contestando loro il piantamento a ridosso del muro di confine di una siepe, in violazione delle norme in materia di distanze legali. L\u2019attore eccepiva, inoltre, una diminuzione di aria, di luce e veduta ai danni del proprio fondo confinante causata dalle piante, nonch\u00e9 la possibilit\u00e0 che si venissero a creare pericolose zone d\u2019umidit\u00e0. Egli chiedeva quindi la condanna dei vicini ad estirpare la siepe ovvero, in subordine, a potarla&nbsp;fino al raggiungimento dell&#8217;altezza del muro divisorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice di primo grado, accogliendo la domanda dell\u2019attore, condannava i convenuti a estirpare tutte le piante. La Corte d\u2019Appello, in parziale riforma della decisione del Tribunale, accertava l\u2019acquisto per&nbsp;usucapione&nbsp;del&nbsp;diritto di tenere la siepe a distanza inferiore a quella legale, ma condannava i vicini a tenere le piante ad altezza pari alla sommit\u00e0 del muro di confine.<\/p>\n\n\n\n<p>La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. I vicini, infatti, contestavano le motivazioni del giudice di appello e la condanna a ridurre la siepe in altezza, non ritenendo accettabile una modificazione o riduzione del diritto da loro acquisito per usucapione.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione con ordinanza n. 35377 del 01 dicembre 2022, sulla scorta delle motivazioni gi\u00e0 proposte dalla Corte d\u2019Appello, confermava il seguente consolidato principio: \u00abil divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall&#8217;art. 892, comma 1, n. 1), c.c., mira a impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare un&nbsp;danno&nbsp;ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicit\u00e0, tanto che, anche ove le distanze indicate dalla norma non debbano essere osservate per la presenza di un muro divisorio sul confine proprio o comune, le piante devono comunque essere tenute&nbsp;ad altezza non eccedente la sommit\u00e0 del muro\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice di Legittimit\u00e0 aggiungeva, inoltre, che lo stesso art. 892 c.c. impone, in ogni caso, che le piante debbano essere tenute a un&#8217;altezza che non ecceda la sommit\u00e0 del muro di confine.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019usucapione \u00e8 quindi possibile quanto alle distanze delle piante dal confine, ma non rispetto all\u2019altezza delle stesse.<\/p>\n\n\n\n<p>Certamente la recentissima pronuncia della Cassazione \u00e8 destinata a rappresentare un punto fermo, per controversie simili, che ineriscono i rapporti di vicinato e che sono molto comuni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I rapporti di vicinato non sono sempre facili e, molto spesso, possono sfociare in litigi che approdano davanti ad un Giudice. \u00c8 quanto accaduto nella vicenda del proprietario di un terreno, che citava in giudizio i propri vicini contestando loro il piantamento a ridosso del muro di confine di una siepe, in violazione delle norme [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17754,"comment_status":"closed","ping_status":"0","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[35,11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17753"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17753"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17753\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17758,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17753\/revisions\/17758"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17754"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17753"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17753"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17753"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}