{"id":17882,"date":"2023-02-15T16:00:34","date_gmt":"2023-02-15T15:00:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=17882"},"modified":"2024-11-12T09:37:48","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:48","slug":"illecito-trattamento-di-dati-per-fini-di-marketing-e-consensi-invalidi-nuova-sanzione-del-garante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/illecito-trattamento-di-dati-per-fini-di-marketing-e-consensi-invalidi-nuova-sanzione-del-garante\/","title":{"rendered":"Illecito trattamento di dati per fini di marketing e consensi invalidi: nuova sanzione del Garante"},"content":{"rendered":"\n<p>Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 1 milione e 400 mila euro ad una tra le pi\u00f9 note societ\u00e0 europee distributrici di prodotti beauty &amp; care&nbsp;per aver commesso numerose violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Quali le violazioni contestate?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le violazioni hanno riguardato diversi ambiti. Nello specifico:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>la&nbsp;<strong>raccolta di un unico consenso<\/strong>&nbsp;privo peraltro dei requisiti di liberalit\u00e0 e specificit\u00e0 <strong>all\u2019interno dell\u2019App di propriet\u00e0 della Societ\u00e0 per diverse finalit\u00e0<\/strong>&nbsp;di carattere non contrattuale, tra cui lo svolgimento di attivit\u00e0 di marketing da parte della stessa e di soggetti terzi, nonch\u00e9 la realizzazione di attivit\u00e0 di profilazione. Cos\u00ec facendo, il trattamento dei dati \u00e8 risultato privo delle condizioni di liceit\u00e0 previste dall\u2019art. 6 del Regolamento UE n. 2016\/679 (di seguito \u201cGDPR\u201d);<\/li>\n\n\n\n<li>la&nbsp;<strong>mancata dimostrazione circa la corretta raccolta dei dati personali e dei trattamenti realizzati dalle societ\u00e0 in precedenza acquisite<\/strong>. La Societ\u00e0 non \u00e8 stata in grado di esibire al Garante per la protezione dei dati personali n\u00e9 i testi delle informative sul trattamento dei dati a suo tempo in uso, n\u00e9 i relativi moduli di consenso per le tre societ\u00e0 acquisite, impedendo cos\u00ec all\u2019Autorit\u00e0 di valutare la corretta esecuzione degli adempimenti;<\/li>\n\n\n\n<li>la&nbsp;<strong>conservazione dei dati personali<\/strong>&nbsp;dei clienti delle tre societ\u00e0 acquisite all\u2019interno del CRM della Societ\u00e0, nonostante questi non abbiano attivato la c.d. fidelity card. Tale comportamento ha, quindi, comportato la violazione dei \u201c<em>principi di limitazione delle finalit\u00e0 e di limitazione della conservazione<\/em>\u201d di cui all\u2019art. 5 del GDPR;<\/li>\n\n\n\n<li>la presenza di un\u2019<strong>incongruenza tra quanto effettivamente realizzato&nbsp;<\/strong>e<strong>&nbsp;il contenuto dell\u2019informativa<\/strong>&nbsp;sul trattamento dei dati personali rilasciata ai soggetti interessati;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019esistenza di un consenso al trattamento dei dati personali per la ricezione di sms, che di fatto autorizzava anche la ricezione di&nbsp;<strong>telefonate promozionali<\/strong>&nbsp;con evidente violazione del principio di privacy by design di cui all\u2019art. 25 del GDPR;<\/li>\n\n\n\n<li>la mancata informazione circa i trattamenti realizzati tramite il<strong>&nbsp;blog<\/strong>, ove non \u00e8 risultato un testo chiaro che identificasse con precisione le finalit\u00e0 e le modalit\u00e0 del trattamento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Quali gli insegnamenti da tenere in considerazione?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Trasparenza<\/strong>&nbsp;\u00e8 sicuramente la parola chiave che ogni Titolare deve tenere in debita considerazione nel momento in cui realizza un qualsiasi trattamento di dati personali. \u00c8, infatti, fondamentale che l\u2019interessato sia sempre messo nella condizione di conoscere le finalit\u00e0 e le modalit\u00e0 del trattamento dei propri dati, prima che questi vengano effettivamente raccolti, utilizzati e conservati dal Titolare.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contenuto dell\u2019informativa sul trattamento dei dati personali, come anche quello sulla gestione dei cookie devono, quindi, essere chiari, semplici e accessibili all\u2019interessato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consenso<\/strong>&nbsp;&#8211; condizione di liceit\u00e0 che autorizza il trattamento dei dati per fini di marketing e profilazione &#8211; deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile. L\u2019interessato, infatti, deve poter essere libero di scegliere se acconsentire o meno al trattamento dei dati personali per le singole finalit\u00e0; no, quindi, ad uniche forme di consenso per differenti finalit\u00e0, come anche a caselle preselezionate.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Periodo di conservazione&nbsp;<\/strong>dei dati \u2013 elemento da rendere noto all\u2019interessato nell\u2019informativa sul trattamento dei dati personali \u2013 deve rispondere al concreto raggiungimento della finalit\u00e0. I dati personali possono essere conservati legittimamente fintanto che non venga raggiunta la finalit\u00e0 per cui questi sono stati raccolti. Evitare, quindi, di mantenere dati personali senza motivo all\u2019interno dei CRM, ma prevedere delle impostazioni che consentano di \u201cripulire\u201d i database al momento della scadenza della retention.<\/p>\n\n\n\n<p>Al riguardo si segnala che il provvedimento \u201c<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/1103045\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><em>Fidelity card\u00b4 e garanzie per i consumatori. Le regole del Garante per i programmi di fidelizzazione<\/em><\/a>\u201d del 24.02.2005 del Garante per la protezione dei dati personali prescrive precisi tempi di conservazione sia rispetto alle attivit\u00e0 di marketing (24 mesi), che rispetto a quelle di profilazione (12 mesi).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Procedura per la gestione dei diritti degli interessati<\/strong>&nbsp;contenente precise istruzioni da seguire nel caso in cui l\u2019interessato avanzi una richiesta ai sensi della normativa privacy. \u00c8, infatti, importante che l\u2019interessato riceva un riscontro esaustivo in tempi rapidi, anche al fine di non incorrere in reclami e\/o segnalazioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Privacy by design e by default&nbsp;<\/strong>per garantire che il trattamento dei dati personali sia sempre rispettoso dei principi sanciti dalla normativa sin dal momento della sua implementazione e per tutta la sua durata. I sistemi utilizzati dal Titolare del trattamento devono, quindi, prevedere misure di sicurezza tali da consentire che il trattamento risponda sempre ai requisiti previsti dalla normativa.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/9825667\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/9825667\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Qui<\/a><strong>&nbsp;<\/strong>il testo del provvedimento in commento.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><a id=\"_msocom_1\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 1 milione e 400 mila euro ad una tra le pi\u00f9 note societ\u00e0 europee distributrici di prodotti beauty &amp; care&nbsp;per aver commesso numerose violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Quali le violazioni contestate? Le violazioni hanno riguardato diversi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18339,"comment_status":"closed","ping_status":"0","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[34,11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17882"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17882"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17882\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18389,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17882\/revisions\/18389"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18339"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17882"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17882"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17882"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}