{"id":17938,"date":"2023-03-16T14:41:22","date_gmt":"2023-03-16T13:41:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=17938"},"modified":"2024-11-12T09:37:48","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:48","slug":"la-cassazione-sulla-concessione-abusiva-di-credito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/la-cassazione-sulla-concessione-abusiva-di-credito\/","title":{"rendered":"La Cassazione sulla concessione abusiva di credito"},"content":{"rendered":"\n<p>La Cassazione, con la sentenza n. 1387 del 18 gennaio scorso, \u00e8 intervenuta in tema di c<strong>oncessione abusiva del credito <\/strong>da parte delle banche nei confronti di una societ\u00e0 poi dichiarata fallita.<\/p>\n\n\n\n<p>Il caso affrontato dalla Corte d\u2019Appello di Firenze riguardava una societ\u00e0 fallita nel 2009 che gi\u00e0 dal 2002 presentava una situazione deficitaria con perdite costanti per anni, un sempre maggiore indebitamento con le banche, la discordanza tra i bilanci di esercizio e le dichiarazioni dei redditi e Irap tra il 1998 e il 2006, l\u2019assenza di merito creditizio gi\u00e0 alla data del 31 dicembre 2004, debiti bancari, dal 2003 in poi, pari a un terzo dei ricavi e superiori all\u2019importo dei ricavi negli anni 2006, 2007 e 2008.<\/p>\n\n\n\n<p>A fronte di tale stato di squilibrio e nonostante importanti e durevoli sconfinamenti, la societ\u00e0 aveva comunque continuato a ottenere disponibilit\u00e0 creditizia e, ci\u00f2, a causa della condotta omissiva di alcune banche le quali, disattendendo le Istruzioni di Vigilanza della Banca d\u2019Italia, avevano trascurato di acquisire la documentazione reddituale che avrebbe consentito di avere una rappresentazione pi\u00f9 veritiera della situazione economica rispetto al documento di esercizio e di valutare l\u2019effettiva situazione patrimoniale della societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte d\u2019Appello aveva, quindi, affermato che le banche, concedendo prestito a breve, nuovi mutui e mantenendo gli affidi nonostante rilevanti scoperti per periodi medio-lunghi, avevano violato il principio generale richiamato dall\u2019articolo 5 T.U.B. e la normativa speciale del settore creditizio, in particolare le Istruzioni di Vigilanza della Banca d\u2019Italia di cui alla circolare n. 229 del 21 aprile 2009 e l\u2019Accordo di Basilea 2 sul rating.<\/p>\n\n\n\n<p>Con tale condotta, infatti, le banche avevano violato gli obblighi specifici sottesi al principio di sana e prudente gestione del credito e della normativa settoriale di vigilanza, perch\u00e9, con la concessione abusiva del credito, avevano ritardato il fallimento della societ\u00e0, aggravando il passivo fallimentare.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dagli istituti di credito, ha confermato la decisione della Corte d\u2019Appello.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, la Cassazione, partendo dal presupposto che la condotta di abusivo ricorso al credito \u00e8 prevista dall\u2019art. 218 L.F. e che \u00e8 da ritenersi egualmente illecita la condotta di concessione abusiva del credito, che individua <em>\u201cl\u2019agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere incautamente, credito in favore dell\u2019imprenditore che versi in stato di insolvenza o comunque di crisi conclamata\u201d<\/em>, ha osservato come, sebbene nel nostro ordinamento non esista un generale dovere, a carico di ciascun consociato, di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, tuttavia, con specifico riferimento alla normativa che regola il sistema bancario, il soggetto finanziatore, sulla base di questa, \u00e8 tenuto all\u2019obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 stato affermato che <em>\u201cdato che l\u2019attivit\u00e0 di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero \u201caffare privato\u201d tra le stesse parti del contratto di finanziamento, l\u2019ordinamento ha predisposto una serie di principi, controlli e regole, nell\u2019intento di gestire i rischi specifici del settore, attese le possibili conseguenze negative dell\u2019inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa; potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonch\u00e9, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione ha, quindi, concluso che il curatore \u00e8 investito della legittimazione a promuovere azioni nei confronti delle banche finanziatrici ritenute responsabili, in conseguenza dell\u2019illecito sostegno finanziario all\u2019impresa per la concessione o la reiterata concessione del credito, dei danni loro cagionati e, ci\u00f2, quando la banca abbia, dolosamente o colposamente, mantenuto artificiosamente in vita un imprenditore in stato di dissesto, in tal modo arrecando al patrimonio medesimo danni pari all\u2019aggravamento del dissesto, nonch\u00e9 delle perdite generate dalle nuove operazioni cos\u00ec favorite.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 pertanto evidente come le banche, prima di concedere nuovo credito o di mantenere in essere gli affidamenti, siano chiamate a valutare con molta attenzione la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della societ\u00e0 acquisendo, se del caso, tutte le informazioni e i documenti necessari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Cassazione, con la sentenza n. 1387 del 18 gennaio scorso, \u00e8 intervenuta in tema di concessione abusiva del credito da parte delle banche nei confronti di una societ\u00e0 poi dichiarata fallita. 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