{"id":18039,"date":"2023-04-21T17:24:11","date_gmt":"2023-04-21T15:24:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18039"},"modified":"2024-11-12T09:37:47","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:47","slug":"e-possibile-il-cumulo-tra-risarcimento-del-danno-e-indennizzo-assicurativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/e-possibile-il-cumulo-tra-risarcimento-del-danno-e-indennizzo-assicurativo\/","title":{"rendered":"\u00c8 possibile il cumulo tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo?"},"content":{"rendered":"\n<p>Importante pronuncia del Tribunale di Milano, a firma autorevole del Dott. Damiano Spera, Presidente della decima sezione civile, oltre che coordinatore dell\u2019Osservatorio per la Giustizia Civile.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza \u00e8 la n. 2894, 11 aprile 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di responsabilit\u00e0 da fatto illecito, il Tribunale si \u00e8 trovato a decidere sulla possibilit\u00e0 di riconoscere il risarcimento del danno, nell\u2019ipotesi in cui il soggetto leso abbia gi\u00e0 ottenuto un indennizzo dalla propria assicurazione in forza di una polizza infortuni.<\/p>\n\n\n\n<p>La fattispecie attiene l\u2019applicabilit\u00e0 del cd. principio indennitario, per cui, a fronte di un medesimo evento di danno, opera, in linea generale, il divieto di cumulo tra indennizzi assicurativi e risarcimenti civilistici.<\/p>\n\n\n\n<p>La <em>ratio<\/em> di questo principio \u00e8 evidentemente quella di evitare l\u2019arricchimento del danneggiato, che altrimenti si verrebbe a trovare in una condizione economica pi\u00f9 favorevole rispetto a quella in cui versava prima del fatto illecito.<\/p>\n\n\n\n<p>Dopo aver fornito una dettagliata ricostruzione del quadro giurisprudenziale e una lettura evolutiva dei principi affermati dalla Suprema Corte, il Tribunale di Milano \u00e8 giunto ad escludere, nel caso specifico, lo scomputo dell\u2019indennizzo assicurativo dal risarcimento del danno. Ci\u00f2, valorizzando la natura previdenziale della polizza infortuni stipulata dal danneggiato, assimilabile ad un\u2019assicurazione sulla vita.<\/p>\n\n\n\n<p>Per individuare la disciplina applicabile alla polizza infortuni, il Giudice si \u00e8 basato sull\u2019interpretazione della volont\u00e0 negoziale ancorata alla teoria della causa concreta del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, \u00e8 stato sottolineato come l\u2019indennizzo assicurativo fosse legato ad un capitale convenzionalmente stabilito, secondo un modello pi\u00f9 simile a quello dell\u2019assicurazione sulla vita (anzich\u00e9 ad un ipotetico valore della persona).<\/p>\n\n\n\n<p>Ancor pi\u00f9 dirimente, ai fini dell\u2019interpretazione della concreta volont\u00e0 delle parti, \u00e8 stata ritenuta la clausola di rinuncia dell\u2019assicurazione al diritto di surroga nei confronti del responsabile civile. A dire del Giudice, proprio tale pattuizione conferma l\u2019intenzione dei contraenti di scindere il profilo risarcitorio da quello indennitario, in quanto la suddetta preventiva rinuncia consentirebbe, in caso di infortunio addebitabile ad un terzo, il cumulo del risarcimento con l\u2019indennizzo assicurativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in esame, quindi, \u00e8 stato ritenuto che il contratto assicurativo non assolvesse una funzione di neutralizzazione di un pregiudizio subito, quanto piuttosto ad una finalit\u00e0 previdenziale, volta a garantire all\u2019assicurato una maggiore tranquillit\u00e0 economica al verificarsi di un evento avverso. La pronuncia ben evidenzia, dunque, come l\u2019applicazione del cd. principio indennitario non possa prescindere da una valutazione, caso per caso, dell\u2019omogeneit\u00e0 dei crediti portati in compensazione, esaminata la finalit\u00e0 dello specifico contratto di assicurazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Importante pronuncia del Tribunale di Milano, a firma autorevole del Dott. Damiano Spera, Presidente della decima sezione civile, oltre che coordinatore dell\u2019Osservatorio per la Giustizia Civile. La sentenza \u00e8 la n. 2894, 11 aprile 2023. 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