{"id":18045,"date":"2023-04-27T16:28:28","date_gmt":"2023-04-27T14:28:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18045"},"modified":"2024-11-12T09:37:47","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:47","slug":"controllo-a-distanza-dei-lavoratori-il-punto-dellispettorato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/controllo-a-distanza-dei-lavoratori-il-punto-dellispettorato\/","title":{"rendered":"Controllo a distanza dei lavoratori &#8211; Il punto dell\u2019Ispettorato"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00c8 del 14\/04\/04\/2023 l\u2019ultima nota dell\u2019INL che fornisce indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell\u2019art. 4 L. 300\/1970, alla luce dell\u2019<strong>evoluzione tecnologica<\/strong> e degli <strong>orientamenti del Garante privacy<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra conferme e spunti di riflessione, \u00e8 chiara l\u2019attenzione alla tutela dei lavoratori e agli aspetti privacy, che impongono al datore di lavoro opportune valutazioni e cautele.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 sempre bene ricordare, infatti, che le informazioni raccolte nel rispetto dell\u2019art. 4 sono utilizzabili, anche per fini disciplinari, a condizione che i lavoratori siano stati adeguatamente informati anche sul <strong>trattamento dei dati<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Vediamo i principali aspetti della nota.<\/p>\n\n\n\n<p>Fermo il divieto di controllo intenzionale a distanza, l\u2019INL conferma che l\u2019installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve essere preceduta dall\u2019accordo con le RSA e\/o RSU.<\/p>\n\n\n\n<p>Soltanto in assenza di rappresentanze sindacali o in caso di mancato accordo con le stesse, va presentata l\u2019istanza di autorizzazione all\u2019Ispettorato: detta istanza deve quindi contenere la dichiarazione di assenza delle RSA\/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.<\/p>\n\n\n\n<p>Non sono ammesse altre procedure: come affermato anche in giurisprudenza, l\u2019eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori non rende legittima l\u2019installazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per le aziende multilocalizzate, occorre sempre distinguere a seconda della dislocazione territoriale delle unit\u00e0 produttive:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se ubicate nell\u2019ambito di competenza della stessa sede territoriale dell\u2019Ispettorato, va presentata una sola istanza e il provvedimento, che sar\u00e0 unico, \u00e8 valido per tutte le unit\u00e0 interessate dall\u2019istanza stessa;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA\/RSU, si pu\u00f2 stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale. In assenza della RSA\/RSU o in caso di mancato accordo, l\u2019istanza va presentata alle singole sedi territoriali dell\u2019Ispettorato o, in alternativa, alla sede centrale.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019INL chiarisce che se l\u2019azienda ha gi\u00e0 ottenuto un provvedimento autorizzativo e intende installare lo stesso sistema in un\u2019altra unit\u00e0 produttiva, \u00e8 sufficiente presentare un\u2019istanza di integrazione, sempre che ovviamente l\u2019impianto da autorizzare abbia i medesimi presupposti legittimanti e le stesse modalit\u00e0 di funzionamento di quello gi\u00e0 autorizzato.<\/p>\n\n\n\n<p>Posto che l\u2019art. 4 della L. n 300\/1970 si applica alle aziende in cui sono presenti lavoratori, l\u2019INL affronta due casi particolari:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; quello della costituzione di una nuova azienda che non ha lavoratori al momento della presentazione dell\u2019istanza, ma prevede di averli non appena sar\u00e0 avviata l\u2019attivit\u00e0: in tal caso l\u2019istanza va presentata prima dell\u2019installazione dell\u2019impianto, indicando il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all\u2019avvio dell\u2019attivit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; quello di un\u2019azienda gi\u00e0 operativa, senza dipendenti e con impianto installato e funzionante, che intende assumere personale, ricadendo cos\u00ec, da quel momento, nella sfera di applicazione delle tutele dell\u2019art. 4: in tale caso, pur avendo l\u2019azienda gi\u00e0 installato e messo in funzione l\u2019impianto di videosorveglianza, seppure in assenza di lavoratori, l\u2019istanza pu\u00f2 essere presentata in un momento successivo, ma dovr\u00e0 contenere l\u2019attestazione che l\u2019impianto sar\u00e0 disattivato non appena il personale sar\u00e0 adibito al lavoro e sar\u00e0 rimesso in funzione soltanto dopo l\u2019autorizzazione dell\u2019Ispettorato.<\/p>\n\n\n\n<p>Per i sistemi di geolocalizzazione (dei quali avevamo recentemente parlato <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/gps-e-rapporto-di-lavoro-si-e-pronunciata-la-cedu\/\">https:\/\/www.albeeassociati.it\/gps-e-rapporto-di-lavoro-si-e-pronunciata-la-cedu\/<\/a> ), l\u2019INL fa propri i principi del Garante e afferma quindi che l\u2019installazione \u00e8 consentita solo se i dati raccolti e trattati sono limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalit\u00e0 di cui all\u2019art. 4, che ne costituiscono il presupposto di liceit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, l\u2019installazione deve<\/p>\n\n\n\n<p>(i) escludere il monitoraggio continuo;<\/p>\n\n\n\n<p>(ii) consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalit\u00e0 perseguite;<\/p>\n\n\n\n<p>(iii) consentire, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell\u2019orario di lavoro;<\/p>\n\n\n\n<p>(iv) effettuare, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi);<\/p>\n\n\n\n<p>(v) prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalit\u00e0 perseguite.<\/p>\n\n\n\n<p>Se il sistema di geolocalizzazione \u00e8 installato su autovetture, non \u00e8 necessario indicare le targhe nell\u2019istanza, in quanto il provvedimento autorizzativo viene rilasciato in relazione allo \u201cstrumento\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019INL precisa, inoltre, che la procedura dell\u2019art. 4 si applica anche nel caso di disposizioni normative che favoriscano o impongano l\u2019utilizzo di sistemi di videosorveglianza, come ad esempio nelle strutture scolastiche o socio-assistenziali e nelle sale scommesse, in quanto anche in tali casi le finalit\u00e0 della norma non subiscono limitazioni. Infine, l\u2019INL chiarisce che la procedura dell\u2019art. 4, oltre che ai rapporti di lavoro subordinato, si applica anche nel caso delle prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero organizzate dal committente previste dall\u2019art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81\/2015, e a quelle sviluppate tramite piattaforme digitali. Sono esclusi invece i volontari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 del 14\/04\/04\/2023 l\u2019ultima nota dell\u2019INL che fornisce indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell\u2019art. 4 L. 300\/1970, alla luce dell\u2019evoluzione tecnologica e degli orientamenti del Garante privacy. 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