{"id":18137,"date":"2023-06-13T16:41:54","date_gmt":"2023-06-13T14:41:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18137"},"modified":"2024-11-12T09:37:46","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:46","slug":"diffamazione-e-liberta-di-espressione-quali-limiti-alla-critica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/diffamazione-e-liberta-di-espressione-quali-limiti-alla-critica\/","title":{"rendered":"Diffamazione e libert\u00e0 di espressione: quali limiti alla critica?"},"content":{"rendered":"\n<p>Segnaliamo l\u2019interessante sentenza n. 18057\/23, in cui la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema di grande attualit\u00e0, ovvero il delicato rapporto tra l\u2019esercizio della <strong>libert\u00e0 di espressione<\/strong> e la <strong>responsabilit\u00e0 penale per il reato di diffamazione<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Instagram o Facebook sono diventati una vera e propria piattaforma virtuale, in cui ciascun utente raggiunge migliaia di persone con opinioni e giudizi di vario genere.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, \u00e8 sempre pi\u00f9 frequente l\u2019uso improprio di questi social network, che divengono veicolo di messaggi gravemente offensivi e, come tali, forieri di conseguenze anche penali per gli autori.<\/p>\n\n\n\n<p>Come noto, i requisiti essenziali del <strong>reato di diffamazione<\/strong>, previsto e punito dall\u2019art. 595 del Codice Penale, sono l<strong>\u2019offesa dell\u2019altrui reputazione<\/strong> e <strong>l\u2019assenza del soggetto passiv<\/strong>o.<\/p>\n\n\n\n<p>La pubblicazione di contenuti attraverso i social network integra la forma aggravata della fattispecie, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a \u20ac 516,00.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in esame, il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna in appello ritenendo che le frasi da lui pubblicate su Facebook non avessero alcuna valenza offensiva o diffamatoria e che gli epiteti utilizzati, come <em>&#8220;ignorante &#8230; cretino &#8230; sciacqua lattughe&#8221;<\/em> fossero espressioni dialettali riconducibili al legittimo esercizio del <strong>diritto di critica politica<\/strong> che, per sua stessa natura, presuppone l&#8217;utilizzo anche di espressioni forti e suggestive.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione, tuttavia, si \u00e8 dissociata da tale tesi difensiva e ha chiarito che la scriminante del diritto di critica politica non pu\u00f2 trovare applicazione quando la condotta dell&#8217;agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, intese non tanto a criticare i programmi e le azioni dell\u2019avversario, quanto piuttosto a screditarlo mediante l\u2019evocazione di una sua presunta inadeguatezza.<\/p>\n\n\n\n<p>Le espressioni inutilmente umilianti, infatti, assumono rilevanza penale in quanto eccedenti rispetto al limite della continenza imposto dal legislatore.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha ritenuto che le frasi pubblicate dall&#8217;imputato sulla pagina Facebook avessero una valenza chiaramente denigratoria, anche in considerazione del fatto che l&#8217;uomo non perdeva occasione per commentare qualsiasi esternazione anche non inerente ad argomenti strettamente politici, apparendo gli interventi evidentemente finalizzati ad insultare pubblicamente la persona offesa, che neppure conosceva personalmente e che pi\u00f9 volte lo aveva diffidato.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo del tutto pretestuosa l\u2019evocazione di un contesto di contrasto politico.<\/p>\n\n\n\n<p>Bench\u00e9 determinati&nbsp;epiteti siano entrati nel linguaggio comune o rappresentino modalit\u00e0 verbali colloquiali, nondimeno la loro valenza offensiva non viene vanificata dall&#8217;uso in contesti di tipo colloquiale, personale, quali quelli tra soggetti legati da vincoli di amicizia, dovendosi ritenersi come <em>la valenza denigratoria insita nel lemma lessicale si riespanda totalmente allorquando l&#8217;uso risulti del tutto gratuito&#8221;<\/em>, come verificatosi nel caso di specie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Segnaliamo l\u2019interessante sentenza n. 18057\/23, in cui la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema di grande attualit\u00e0, ovvero il delicato rapporto tra l\u2019esercizio della libert\u00e0 di espressione e la responsabilit\u00e0 penale per il reato di diffamazione. 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