{"id":18212,"date":"2023-06-28T15:35:30","date_gmt":"2023-06-28T13:35:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18212"},"modified":"2024-11-12T09:37:46","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:46","slug":"il-garante-multa-la-societa-finanziaria-di-un-noto-marchio-automobilistico-spetta-a-quest-ultima-fornire-al-cliente-le-informazioni-ottenute-dal-sic","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/il-garante-multa-la-societa-finanziaria-di-un-noto-marchio-automobilistico-spetta-a-quest-ultima-fornire-al-cliente-le-informazioni-ottenute-dal-sic\/","title":{"rendered":"Il Garante multa la Societ\u00e0 finanziaria di un noto marchio automobilistico: spetta a quest\u2019ultima fornire al cliente le informazioni ottenute dal SIC"},"content":{"rendered":"\n<p><em>Le societ\u00e0 finanziarie non possono rifiutarsi di comunicare ai propri clienti le informazioni relative alla loro affidabilit\u00e0 creditizia, che hanno portato al diniego del finanziamento richiesto.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante per la protezione dei dati personali ha&nbsp;ingiunto&nbsp;alla societ\u00e0 finanziaria di pagare la somma di 40 mila euro per aver violato gli artt.&nbsp;12&nbsp;e&nbsp;15&nbsp;del Regolamento UE n. 2016\/679 (di seguito \u201cGDPR\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>Un cliente si era rivolto alla predetta societ\u00e0 richiedendo la concessione di un finanziamento al fine di ottenere un noleggio a lungo termine.<\/p>\n\n\n\n<p>Avendo ricevuto un diniego, il cliente aveva presentato una&nbsp;<strong>richiesta di accesso ai dati personali<\/strong>&nbsp;al fine di conoscere le informazioni sulla base delle quali la societ\u00e0 aveva deciso di negare la concessione del finanziamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Quest\u2019ultima, pur avendo riscontrato tempestivamente l\u2019istanza avanzata dal cliente, non aveva fornito alcuna indicazione rispetto ai dati trattati ai fini delle valutazioni di merito creditizie di costui.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Per tale ragione il cliente ha presentato reclamo al Garante lamentando di&nbsp;<strong>non aver ottenuto un adeguato riscontro<\/strong>&nbsp;<strong>ad una richiesta di accesso<\/strong>&nbsp;<strong>ai propri dati personali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante ha quindi avviato un\u2019istruttoria, all\u2019esito della quale \u00e8 emerso che:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"a\" start=\"1\">\n<li><strong>il riscontro della societ\u00e0<\/strong>, pur essendo stato fornito in tempi appropriati,&nbsp;<strong>era del tutto insufficiente<\/strong>. La stessa si era infatti limitata a trasmettere copia della documentazione fornita dal cliente per ottenere il finanziamento e a riferire di aver consultato CRIF S.p.A. (Sistema di informazioni creditizie, di seguito \u201cSIC\u201d), invitando il cliente a rivolgersi direttamente a quest\u2019ultimo;<\/li>\n\n\n\n<li>la societ\u00e0 aveva&nbsp;<strong>rifiutato la richiesta di finanziamento<\/strong>&nbsp;proprio&nbsp;<strong>in seguito all\u2019analisi delle informazioni ottenute dal SIC<\/strong>, dalle quali era emersa un\u2019inaffidabilit\u00e0 finanziaria del cliente e una situazione patrimoniale non adeguata;<\/li>\n\n\n\n<li>il riscontro parziale della societ\u00e0 aveva&nbsp;<strong>impedito al cliente di verificare l\u2019esattezza delle informazioni<\/strong>&nbsp;trattate per decretare il diniego del finanziamento richiesto.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>L\u2019Autorit\u00e0, ritenuto che la condotta della societ\u00e0 fosse in contrasto con gli artt.&nbsp;12&nbsp;e&nbsp;15&nbsp;del GDPR ha colto l\u2019occasione per precisare che:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>il titolare del trattamento deve adottare, ai sensi del&nbsp;<em>principio di accountability<\/em>, tutte le misure necessarie ad&nbsp;<strong>agevolare l\u2019esercizio del diritto di accesso<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>lo&nbsp;<strong>scopo del diritto di accesso<\/strong>&nbsp;\u00e8 quello di rendere noti all\u2019interessato \u201cquali\u201d dati e \u201ccome\u201d questi vengono trattati, al fine di consentirgli di effettuare un controllo sugli stessi;<\/li>\n\n\n\n<li>nel gestire una richiesta di accesso avanzata da un interessato, il&nbsp;<strong>titolare non pu\u00f2 limitarsi a fornire una descrizione generale<\/strong>&nbsp;dei dati o un semplice riferimento alla categoria dei dati personali trattati ma&nbsp;<strong>ha l\u2019obbligo di comunicare tutte le informazioni<\/strong>&nbsp;acquisite ed effettivamente trattate;<\/li>\n\n\n\n<li>le&nbsp;<strong>informazioni<\/strong>&nbsp;fornite dal titolare devono essere&nbsp;<strong>complete, corrette, aggiornate<\/strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>attuali<\/strong>, oltre che essere rese&nbsp;<strong>in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Nello specifico, riguardo al&nbsp;<strong>peculiare contesto relativo all\u2019acquisizione di informazioni da un SIC<\/strong>, occorre prestare particolare attenzione rispetto alle misure organizzative e tecniche che il titolare deve adottate.<\/p>\n\n\n\n<p>Le&nbsp;<strong>informazioni relative all\u2019affidabilit\u00e0 creditizia degli individui<\/strong>, infatti, pur non rientrando nella categoria dei dati c.d. \u201cparticolari\u201d, hanno una<strong>&nbsp;natura particolarmente delicata.<\/strong>&nbsp;Tant\u2019\u00e8 che il trattamento di tali informazioni pu\u00f2 comportare conseguenze pregiudizievoli rispetto ai diritti e alle libert\u00e0 degli interessati (tra cui, come avvenuto nel caso sottoposto all\u2019esame del Garante, il diniego della concessione di un finanziamento).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le societ\u00e0 finanziarie non possono rifiutarsi di comunicare ai propri clienti le informazioni relative alla loro affidabilit\u00e0 creditizia, che hanno portato al diniego del finanziamento richiesto. 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