{"id":18298,"date":"2023-07-20T14:18:21","date_gmt":"2023-07-20T12:18:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18298"},"modified":"2024-11-12T09:37:46","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:46","slug":"i-contratti-a-termine-nella-legge-di-conversione-del-decreto-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/i-contratti-a-termine-nella-legge-di-conversione-del-decreto-lavoro\/","title":{"rendered":"I contratti a termine nella legge di conversione del Decreto Lavoro"},"content":{"rendered":"\n<p>Da sempre strumento di grande flessibilit\u00e0, il <strong>contratto a termine<\/strong> ha subito moltissime modifiche negli anni.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48\/2023), entrato in vigore il 05.05.2023, ha confermato parzialmente l\u2019impianto normativo precedente, introducendo per\u00f2 alcune importanti novit\u00e0 oggetto di ulteriore modifica in sede di conversione.<\/p>\n\n\n\n<p>Innanzitutto \u00e8 stato confermato che il contratto a termine <strong>fino a 12 mesi non necessita di causale<\/strong>, vale a dire di motivazione, a prescindere dal fatto che il limite temporale sia raggiunto con un unico rapporto di lavoro, eventualmente prorogato fino ad un massimo di 4 volte.<\/p>\n\n\n\n<p>La prima novit\u00e0 riguarda il rinnovo, quando cio\u00e8 il contratto non \u00e8 prorogato ma vengono sottoscritti pi\u00f9 contratti con lo stop and go: diversamente da prima, ora non \u00e8 pi\u00f9 necessaria la causale purch\u00e9 la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 stato altres\u00ec confermato il <strong>limite massimo di 24 mesi<\/strong> complessivi, salvo eventuale stipulazione presso l\u2019Ispettorato del Lavoro di un ulteriore contratto\/proroga di massimo 12 mesi.<\/p>\n\n\n\n<p>La durata dei contratti dopo i 12 mesi \u00e8 rimasta vincolata all\u2019apposizione di specifiche causali:<\/p>\n\n\n\n<p>a) previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, territoriali o aziendali sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dalle RSA\/RSU;<\/p>\n\n\n\n<p>b) per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuata dalle parti se i contratti citati alla lettera a) non prevedono nulla e comunque sino al 30.04.2024;<\/p>\n\n\n\n<p>c) in sostituzione di altri lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>Le causali di cui alla lettera a) trovano obbligatoriamente applicazione in presenza di contratti collettivi sottoscritti\/rinnovati dopo il 05.05.2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Il problema si pone quando i contratti di cui alla lettera a) contengano espressamente delle causali ma siano stati firmati prima del 05.05.2023: secondo parte della dottrina occorre fare riferimento alla lettera b), che tuttavia ripropone le \u201cantiche causali\u201d, fonte di grande contenzioso derivante dalle relative difficolt\u00e0 interpretative ed applicative.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta delle prime interpretazioni che dovranno essere comunque sottoposte al vaglio della giurisprudenza. Il nostro consiglio, in caso di applicazione delle causali indicate alla lettera b), \u00e8 quello di prevedere la scadenza del contratto di lavoro al 30.04.2024.<\/p>\n\n\n\n<p>Altra novit\u00e0 di particolare rilievo riguarda l\u2019introduzione di una <strong>disciplina \u201ctransitoria\u201d<\/strong> per cui ai fini del computo dei 12 mesi si deve tenere conto solo dei contratti stipulati dopo l&#8217;entrata in vigore del Decreto Lavoro (05.05.2023).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019interpretazione letterale della norma porta ad una serie di considerazioni e ricadute pratiche:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>non si devono considerare i rapporti di lavoro iniziati prima del 05.05.2023 per il calcolo dei 12 mesi, ma occorre computarli ai fini del limite massimo di 24 mesi;<\/li>\n\n\n\n<li>sono esclusi dai 12 mesi i periodi lavorati prima del 05.05.2023 in caso di rinnovo, mentre&nbsp; &nbsp;sussistono dubbi in caso di proroga, poich\u00e9 la norma fa espresso riferimento a \u201ccontratti stipulati\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Per ogni caso specifico occorre quindi valutare con attenzione come considerare i periodi lavorati dopo il 05.05.2023 in forza di contratti stipulati precedentemente e se incidano nel computo dei 12 mesi.<\/p>\n\n\n\n<p>Stante la novella legislativa e in attesa di ulteriori chiarimenti, il nostro consiglio \u00e8 di preferire l\u2019istituto del rinnovo contrattuale, rispettando sempre lo stop and go, e di computare, in via prudenziale, ai fini del calcolo dei 12 mesi i giorni di lavoro effettuati dal 05.05.2023 anche se in forza di contratti di lavoro a termine sottoscritti prima di tale data.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da sempre strumento di grande flessibilit\u00e0, il contratto a termine ha subito moltissime modifiche negli anni. 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