{"id":18351,"date":"2023-09-21T12:24:09","date_gmt":"2023-09-21T10:24:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18351"},"modified":"2024-11-12T09:37:46","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:46","slug":"la-cassazione-sulla-prova-della-legittimazione-del-cessionario-di-crediti-in-blocco-ex-art-58-tub","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/la-cassazione-sulla-prova-della-legittimazione-del-cessionario-di-crediti-in-blocco-ex-art-58-tub\/","title":{"rendered":"La Cassazione sulla prova della legittimazione del cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB"},"content":{"rendered":"\n<p>La Cassazione, con la sentenza n. 21821 del 20 luglio scorso, \u00e8 intervenuta nuovamente sul tema, di grande attualit\u00e0, della prova che il cessionario di crediti in blocco ex <strong>art. 58 TUB<\/strong> deve fornire in giudizio per dimostrare la propria legittimazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La cessione dei crediti in ambito bancario \u00e8 regolata dall&#8217;<strong>art. 58 TUB<\/strong>, che deroga parzialmente al regime ordinario civilistico previsto dagli articoli 1260 e 1264 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;<strong>art. 58, comma II, TUB<\/strong> dispone \u2013 ai fini dell&#8217;opponibilit\u00e0 della cessione ai debitori ceduti \u2013 che la banca cessionaria dia notizia dell&#8217;avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa, rispettivamente, nel registro delle imprese e nella <strong>Gazzetta Ufficiale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in esame, una banca aveva agito per il recupero di un credito acquistato nell\u2019ambito di un\u2019operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi dell\u2019<strong>art. 58 TUB<\/strong> producendo in giudizio, a dimostrazione della propria legittimazione, l\u2019avviso pubblicato in <strong>Gazzetta Ufficiale<\/strong> unitamente alla dichiarazione della banca cedente che dava atto dell\u2019intervenuta cessione.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte d\u2019Appello di Aquila, a fronte dell\u2019eccezione di carenza di legittimazione sollevata dal debitore ceduto, aveva accolto il gravame proposto da quest\u2019ultimo ritenendo non provata la titolarit\u00e0 del credito da parte del cessionario in quanto <em>\u201cla relativa prova passava necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione, ovvero altra documentazione contrattuale negoziata con la banca cedente riconducibile al rapporto ceduto\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, per la Corte d\u2019Appello n\u00e9 l\u2019avviso di cessione pubblicato in <strong>Gazzetta Ufficiale<\/strong> n\u00e9, tantomeno, la dichiarazione del cedente erano idonei a provare la titolarit\u00e0 del credito da parte del cessionario il quale, invece, avrebbe dovuto produrre in giudizio il contratto di cessione o, in alternativa, l\u2019elenco dei crediti ceduti allegato al contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte, accogliendo il ricorso presentato dal cessionario, ha per\u00f2 cassato la sentenza impugnata affermando che <em>\u201cin caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell\u2019<strong>art. 58 TUB<\/strong>, \u00e8 sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarit\u00e0 del credito in capo al cessionario, la produzione dell\u2019avviso di pubblicazione sulla <strong>Gazzetta Ufficiale<\/strong> recante l\u2019indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorch\u00e9 gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicch\u00e9, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all\u2019origine entro una certa data ed alla possibilit\u00e0 di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformit\u00e0 alle istruzioni di vigilanza della Banca d\u2019Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la Cassazione, non vi \u00e8 dubbio che, in linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virt\u00f9 di un\u2019operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all\u2019<strong>art. 58 TUB<\/strong>, ha l\u2019onere di dimostrare l\u2019inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Onere che risulta assolto dalla produzione dell\u2019avviso di cessione pubblicato in <strong>Gazzetta Ufficiale<\/strong> se quest\u2019ultimo contiene l\u2019indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e se gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono l\u2019individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie, l\u2019avviso pubblicato in <strong>Gazzetta Ufficiale<\/strong> parlava di <em>\u201ctutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant\u2019altro) derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati \u201ca sofferenza\u201d ai sensi della Circolare della Banca d\u2019Italia n. 272\/2008\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che la mancanza tra gli atti del giudizio del contratto di cessione o dell\u2019elenco dei crediti ceduti non esonerava comunque la Corte d\u2019Appello dal compito di verificare se, a fronte delle emergenze di fatto, il credito azionato fosse, in ragione del titolo e del tempo della sua origine nonch\u00e9 della sua idoneit\u00e0 a essere identificato <em>\u201cai sensi della Circolare della Banca d\u2019Italia n. 272\/2008\u201d<\/em> come <em>\u201ca sofferenza\u201d<\/em>, compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o fosse, al contrario, annoverabile, sotto l\u2019uno e\/o l\u2019altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione.<\/p>\n\n\n\n<p>Occorre, pertanto, prestare sempre molto attenzione a quanto riportato nell\u2019avviso pubblicato in <strong>Gazzetta Ufficiale<\/strong> producendo in giudizio anche il contratto di cessione o, quantomeno, l\u2019elenco dei crediti ceduti se dall\u2019esame degli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie vi \u00e8 incertezza circa i rapporti oggetto di cessione e, ci\u00f2, al fine di evitare il rigetto della domanda per carenza di legittimazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Cassazione, con la sentenza n. 21821 del 20 luglio scorso, \u00e8 intervenuta nuovamente sul tema, di grande attualit\u00e0, della prova che il cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB deve fornire in giudizio per dimostrare la propria legittimazione. 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