{"id":18434,"date":"2023-10-16T09:47:23","date_gmt":"2023-10-16T07:47:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18434"},"modified":"2024-11-12T09:37:45","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:45","slug":"whistleblowing-prossima-scadenza-17-dicembre-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/whistleblowing-prossima-scadenza-17-dicembre-2023\/","title":{"rendered":"Whistleblowing: prossima scadenza 17 dicembre 2023"},"content":{"rendered":"\n<p>Il D. Lgs. n. 24\/2023, pubblicato il 16 marzo scorso, che ha dato attuazione alla direttiva Europea in tema <em><strong>whistleblowing<\/strong><\/em>, ha introdotto importanti tutele per il soggetto che denuncia illeciti consumati all\u2019interno dell\u2019organizzazione di appartenenza, imponendo una serie di obblighi a carico degli enti.<\/p>\n\n\n\n<p>La normativa \u00e8 gi\u00e0 divenuta applicabile per gli enti del settore pubblico, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell\u2019ultimo anno una media di lavoratori subordinati di 250 unit\u00e0 e per i soggetti che operano in settori particolari (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell\u2019ambiente e della sicurezza dei trasporti).<\/p>\n\n\n\n<p>Dal prossimo <strong>17 dicembre<\/strong>, la normativa si applicher\u00e0 anche ai soggetti del settore privato che:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>hanno impiegato, nell\u2019ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati;<\/li>\n\n\n\n<li>hanno adottato Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231\/2001 se nell\u2019ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;<\/li>\n\n\n\n<li>hanno adottato Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231\/2001 anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati, ma in questo caso potranno essere oggetto di segnalazione solo le violazioni ex D. Lgs. 231\/2001.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La normativa fornisce regole procedurali molto puntuali e precise che lasciano poco spazio di azione agli enti, anche tenuto conto delle altrettanto stringenti indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate da ANAC nel mese di luglio del 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 evidente, dunque, che l\u2019impatto del D. Lgs. 24\/2023 sugli enti del settore privato anche di piccole e medie dimensioni sar\u00e0 molto significativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Cosa fare dunque?<\/p>\n\n\n\n<p>Innanzitutto, occorre <strong>istituire il canale interno di segnalazione<\/strong> e ci\u00f2 significa, da un lato, determinare le modalit\u00e0 con cui il segnalante potr\u00e0 inviare le segnalazioni e, dall\u2019altra, individuare il soggetto (interno o esterno) deputato alla gestione delle stesse.<\/p>\n\n\n\n<p>In questi primi mesi di applicazione, abbiamo visto che la maggior parte degli enti hanno optato per l\u2019utilizzo di piattaforme informatiche; ci\u00f2 probabilmente anche in considerazione del parere di ANAC che ha ritenuto la posta elettronica uno strumento non adeguato a garantire la riservatezza.<\/p>\n\n\n\n<p>Numerose quindi le piattaforme disponibili sul mercato che garantiscono la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 del segnalante, del segnalato, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione mediante l\u2019utilizzo di protocolli sicuri e strumenti di crittografia. Molte piattaforme, inoltre, consentono di inviare anche segnalazioni in forma orale, tramite la registrazione di un messaggio vocale, ed alcune anche di gestire le eventuali richieste di incontro diretto con il soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni. In questo modo, viene garantita la facolt\u00e0 del segnalante, normativamente prevista, di scegliere tra pi\u00f9 modalit\u00e0 di inoltro della segnalazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto concerne la scelta del soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni, potr\u00e0 optarsi per un soggetto\/ufficio interno all\u2019ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva, oppure avvalersi di un soggetto esterno. La decisione \u00e8 rimessa all\u2019autonomia organizzativa di ciascun ente. Al riguardo ANAC precisa che deve trattarsi di un soggetto che possieda requisiti di autonomia, imparzialit\u00e0 ed indipendenza e formato sulla disciplina del <em>whistleblowing<\/em> (cita, dunque, a titolo di esempio gli organi di <em>internal audit<\/em>, l\u2019Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231\/2001, i comitati etici).&nbsp; \u00c8 evidente, dunque, come per gli enti di piccole o medie dimensioni la scelta comporti valutazioni approfondite, potendo risultare non agevole.<\/p>\n\n\n\n<p>Posto poi che \u00e8 previsto l\u2019obbligo di \u201cmettere a disposizione\u201d informazioni chiare sul canale di segnalazione interno (ma anche su quello c.d. esterno attivato da ANAC) e sulle modalit\u00e0 e presupposti per effettuare le segnalazioni, occorrer\u00e0 redigere una <strong>procedura specifica<\/strong> che dovr\u00e0 essere resa disponibile ai potenziali segnalanti, anche mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.<\/p>\n\n\n\n<p>Dovranno inoltre effettuarsi tutti gli <strong>adempimenti in materia di protezione dei dati personali<\/strong> tra cui la predisposizione delle informative sul trattamento dei dati per il segnalante e per le persone coinvolte nella segnalazione, la definizione dei ruoli e dei rapporti con il soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni (autorizzato o responsabile ex art. 28 del Regolamento UE 2016\/679), l\u2019aggiornamento del registro dei trattamenti. Imprescindibile inoltre, proprio perch\u00e9 espressamente previsto dal D. Lgs. 24\/2023, la valutazione di impatto volta a stabilire se le misure tecniche e organizzative adottate siano inidonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi che derivano dai trattamenti effettuati.<\/p>\n\n\n\n<p>Non si trascuri, inoltre, il necessario \u201cpassaggio\u201d con le <strong>rappresentanze sindacali <\/strong>o<strong> le organizzazioni sindacali<\/strong> di cui all\u2019art. 51 del D. Lgs. 81\/2005, che devono essere informate prima dell\u2019adozione dell\u2019intero sistema. Il D. Lgs. 24\/2023 prevede, infatti, che debbano essere sentite.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, a conferma del sempre maggiore interesse per la materia, si segnala che ANAC ha pubblicato il nominativo degli enti del \u201cTerzo Settore\u201d con cui \u00e8 stata stipulata una convenzione per garantire misure di sostegno ai segnalanti (vale a dire informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalit\u00e0 di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta e sull\u2019accesso al patrocinio a spese dello Stato). Attualmente sono 6 gli enti iscritti nell\u2019elenco istituito da ANAC.<\/p>\n\n\n\n<p>Ovviamente quanto esposto non ha pretesa di completezza, ma rappresenta solo una sintesi delle valutazioni da effettuare e degli adempimenti da attuare. Si comprende, dunque, come sia necessario attivarsi fattivamente, in vista del termine del 17 dicembre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il D. 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