{"id":18511,"date":"2023-11-15T12:24:00","date_gmt":"2023-11-15T11:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18511"},"modified":"2024-11-12T09:37:45","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:45","slug":"part-time-il-rifiuto-alla-trasformazione-in-full-time-impedisce-il-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/part-time-il-rifiuto-alla-trasformazione-in-full-time-impedisce-il-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo\/","title":{"rendered":"Part time: il rifiuto alla trasformazione in full time impedisce il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?"},"content":{"rendered":"\n<p>L\u2019art. 8 D.Lgs. 8\/2015 prevede che il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da part time a full time \u2013 o viceversa \u2013 non costituisce giustificato motivo di licenziamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale norma non esclude per\u00f2 in termini assoluti che, a seguito di detto rifiuto, il lavoratore possa essere licenziato per giustificato motivo oggettivo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il licenziamento disposto dopo il rifiuto della proposta di trasformazione non \u00e8 di per s\u00e9 ritorsivo e cos\u00ec nullo<\/strong>: affinch\u00e9 sia dichiarato nullo e disposta la reintegrazione \u00e8 necessario che il lavoratore dimostri l&#8217;intento ritorsivo del datore di lavoro e che lo stesso costituisca il motivo unico ed esclusivo che ha determinato il recesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini della legittimit\u00e0 del licenziamento \u00e8 determinante che il motivo non sia il rifiuto in s\u00e9 alla trasformazione, ma l\u2019impossibilit\u00e0 del datore di lavoro di continuare ad utilizzare la prestazione a tempo parziale e la conseguente necessit\u00e0 di proporre al lavoratore la modifica dell\u2019orario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Per non soccombere in giudizio, quindi, il datore di lavoro deve provare tre elementi<\/strong>: (i) la sussistenza di esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo parziale, ma solo con l&#8217;orario full time richiesto; (ii) l&#8217;avvenuta proposta al dipendente di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rifiuto dello stesso; (iii) l&#8217;esistenza di un nesso causale tra le esigenze di aumento dell&#8217;orario ed il licenziamento.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, il rifiuto alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time costituisce soltanto una componente del pi\u00f9 ampio onere della prova del datore di lavoro, che, infatti, deve dimostrare le ragioni economiche che gli impediscono di continuare ad utilizzare la prestazione a tempo parziale e che comportano la conseguente proposta al lavoratore di passare al full time.<\/p>\n\n\n\n<p>Questi i principi affermati nell\u2019interessante <strong>ordinanza n. 29337 del 23\/10\/2023<\/strong> con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una societ\u00e0 condannata alla reintegrazione nel posto di lavoro di un\u2019addetta alla contabilit\u00e0 licenziata per soppressione della&nbsp;posizione lavorativa, dopo aver rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro da part time a 20 ore settimanali a full time e dopo che la societ\u00e0 stessa aveva formato un neoassunto per svolgere le sue stesse mansioni, ma a tempo pieno.<\/p>\n\n\n\n<p>La proposta di trasformazione era stata formulata dalla societ\u00e0 per fare fronte a un\u2019effettiva necessit\u00e0 di riorganizzazione legata ad un incremento stabile della clientela non contestato dalle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 nonostante, la Corte d\u2019Appello di Milano aveva dichiarato la nullit\u00e0 del licenziamento, perch\u00e9 ritorsivo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Accogliendo il ricorso del datore di lavoro, la Corte di Cassazione non ha condiviso la decisione della Corte d\u2019Appello che aveva ritenuto indimostrata l\u2019impossibilit\u00e0 di attuare misure diverse dal licenziamento<\/strong>, come ad esempio ripartire il maggiore carico di lavoro tra le due contabili, la lavoratrice licenziata e una collega.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;operare tale analisi la Corte d\u2019Appello non ha, infatti, considerato che l\u2019altra lavoratrice era assunta con orario part time al 90% e che, pertanto, non avrebbe potuto svolgere l\u2019ulteriore attivit\u00e0 per la quale alla lavoratrice licenziata era stata proposta la trasformazione da part time a 20 ore a full time.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>In conclusione, in giudizio non \u00e8 sindacabile la scelta imprenditoriale di sostituire la dipendente part time con una full time, ma va verificato se quella \u00e8 l&#8217;unica soluzione organizzativa possibile per fare fronte al nuovo andamento dell&#8217;azienda<\/strong>, tant\u2019\u00e8 che il recesso dal contratto con la lavoratrice part time, che si rifiuta di modificare il proprio orario di lavoro, si manifesta appunto quale soluzione estrema del problema organizzativo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019art. 8 D.Lgs. 8\/2015 prevede che il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da part time a full time \u2013 o viceversa \u2013 non costituisce giustificato motivo di licenziamento. 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