{"id":18535,"date":"2023-11-23T11:40:01","date_gmt":"2023-11-23T10:40:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18535"},"modified":"2024-11-12T09:37:45","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:45","slug":"via-libera-della-cassazione-per-le-clausole-di-roulette-russa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/via-libera-della-cassazione-per-le-clausole-di-roulette-russa\/","title":{"rendered":"Via libera della Cassazione per le clausole di roulette russa"},"content":{"rendered":"\n<p>La cosiddetta \u201c<strong><em>russian roulette clause<\/em><\/strong>\u201d all\u2019interno dei patti parasociali \u00e8 valida ed efficace anche per l\u2019ordinamento nazionale: cos\u00ec si \u00e8 recentemente espressa la Corte di Cassazione con la <strong>sentenza n. 22375 del 25 luglio 2023<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il tema sottoposto all\u2019attenzione dei giudici origina dal ricorso presentato da una societ\u00e0 avverso la sentenza con cui la Corte d\u2019appello di Roma, nel confermare la decisione assunta dal Tribunale di primo grado, ha ribadito <strong>la validit\u00e0 della clausola antistallo<\/strong> contenuta nel patto parasociale sottoscritto tra le parti, ritenendo che la stessa fosse idonea a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l\u2019ordinamento giuridico poich\u00e9 tesa a salvaguardare la causa imprenditoriale evitando uno stallo pregiudizievole tramite la ricollocazione delle partecipazioni sociali.<\/p>\n\n\n\n<p>Prima di affrontare la fattispecie oggetto di esame, il Collegio ha compiuto un interessante inquadramento delle questioni di diritto rilevanti ai fini della decisione, avvalendosi a tal fine di un approfondimento sul tema svolto dall\u2019Ufficio del Massimario e del Ruolo.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha anzitutto osservato che la tematica delle clausole del tipo \u201c<em>roulette russa<\/em>\u201d \u00e8 emersa dapprima nell\u2019<strong>esperienza nordamericana<\/strong> per poi diffondersi nei paesi di <em>civil law<\/em>, dove \u00e8 poi entrata nella prassi applicativa anche dell\u2019ordinamento nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, l\u2019affermarsi della detta clausola \u00e8 da ricondursi alla crescente esigenza dei soci di introdurre \u2013 per via statutaria o anche solo attraverso la sottoscrizione di patti parasociali (vale a dire, accordi <em>a latere<\/em> che regolamentano l\u2019esercizio di taluni diritti derivanti dalle partecipazioni societarie) \u2013 un meccanismo in grado di evitare o superare le possibili <strong>condizioni di stallo<\/strong> della societ\u00e0, che rischierebbero di <strong>bloccare l\u2019impresa economica<\/strong> o che potrebbero persino portare allo <strong>scioglimento della societ\u00e0 <\/strong>stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>Invero, con la <em>russian roulette clause<\/em> i soci prevedono che, al verificarsi di una situazione di stallo (\u201c<em>deadlock<\/em>\u201d) individuata nella clausola e non altrimenti risolvibile, a uno o pi\u00f9 soci \u00e8 attribuita la facolt\u00e0 di rivolgere all\u2019altro socio <strong>un\u2019offerta d\u2019acquisto della partecipazione<\/strong> da costui posseduta ad un determinato prezzo. A sua volta, il socio destinatario dell\u2019offerta di acquisto pu\u00f2 decidere di <strong>accettare l\u2019offerta<\/strong>, e quindi vendere la propria partecipazione al socio offerente al prezzo stabilito nell\u2019offerta, oppure <strong>\u201cribaltare\u201d l\u2019iniziativa<\/strong> e farsi acquirente della partecipazione del socio originario-offerente, per il medesimo prezzo che costui aveva indicato nella propria offerta.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto al tema della validit\u00e0 ed efficacia, il Collegio ha precisato che, nel<strong> sistema statunitense<\/strong>, le Corti generalmente considerano la clausola di <em>russian roulette<\/em> valida in linea di principio (\u201c<em>presumptively fair<\/em>\u201d), salvo ipotesi di abuso, e ci\u00f2 a partire dalla decisione resa da United States Court of Appeals il 21 novembre 2002 (Giudice Easterbrook), a detta della quale la possibilit\u00e0 per cui il primo offerente potrebbe trovarsi sia ad acquistare la partecipazione del socio-destinatario dell\u2019offerta, sia a vedere la propria per il medesimo prezzo offerto assicura che la determinazione del prezzo da parte dell\u2019originario offerente sia effettuata in modo onesto (\u201c<em>the possibility that the person naming the price can ben forced either to buy or sell keeps the first moover honest<\/em>\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>Anche nei <strong>paesi di <em>civil law<\/em><\/strong> l\u2019orientamento maggioritario sembra spingersi da tempo nel senso di considerare la validit\u00e0 della clausola anzidetta (cfr., tra le pronunce richiamate dal Collegio, Corte d\u2019appello di Parigi del 15 dicembre 2006; Corte d\u2019appello di Vienna del 20 aprile 2009; Alta Corte di Norimberga del 20 dicembre 2013): secondo le principali Corti europee, il riconoscimento della validit\u00e0 della clausola di <em>roulette russa<\/em> \u00e8 da ricondursi a quei meccanismi di \u201c<em>check and balance<\/em>\u201d insiti nelle modalit\u00e0 operative della clausola. Invero, la possibilit\u00e0 di scelta concessa al socio-oblato (di vendere oppure di acquistare al medesimo prezzo) permette di scongiurare il rischio che il socio che per primo ricorra alla clausola crei per s\u00e9 un vantaggio ingiusto.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A <strong>livello nazionale<\/strong>, poi, i principali consigli notarili (cfr. Consiglio Notarile di Milano, massima n. 181\/2019; Consiglio Notarile di Firenze, massima n. 73\/2020) hanno ormai da qualche anno affermato la legittimit\u00e0 della clausola di <em>roulette russa<\/em> anche per l\u2019ordinamento interno.<\/p>\n\n\n\n<p>Da un <strong>punto di vista civilistico<\/strong>, infatti, la Suprema Corte ha osservato che la clausola in parola non pu\u00f2 dirsi in contrasto n\u00e9 con l\u2019art. 1355 c.c. (in tema di <strong>condizione meramente potestativa<\/strong>), in quanto la dottrina ha pi\u00f9 volte sottolineato come il meccanismo di attivazione non soggiace alla mera volont\u00e0 di chi vi fa ricorso, ma \u00e8 collegato al verificarsi di una specifica situazione di stallo societario che la stessa deve predeterminare; n\u00e9 tantomeno con l\u2019art. 1349 c.c. (in tema di <strong>determinazione\/determinabilit\u00e0 dell\u2019oggetto<\/strong>), ritenendo, anche in questo caso, che proprio il meccanismo di funzionamento della clausola impedisce all\u2019offerente di determinare in via meramente arbitraria il prezzo di acquisto delle partecipazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il Collegio ha escluso qualsiasi possibile contrasto con l\u2019art. 2265 c.c. in tema di <strong>patto leonino <\/strong>(il quale sancisce la nullit\u00e0 del patto \u201c<em>con il quale uno o pi\u00f9 soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite<\/em>\u201d) e ci\u00f2 in quanto con la clausola di <em>roulette russa<\/em> non si opera alcuna alterazione della <em>causa societatis<\/em>, ma, al contrario, la stessa \u00e8 stipulata dai soci proprio per prevenire uno scioglimento anticipato della societ\u00e0 conseguente ad uno stallo gestionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 chiarito, la Corte si \u00e8 poi interrogata sulla necessit\u00e0 o meno di applicare, in caso di <em>roulette russa<\/em>, il <strong>principio di equa valorizzazione<\/strong> della partecipazione sociale dettato nella societ\u00e0 per azioni dagli artt. 2437 c.c. (in caso di recesso del socio) o 2437-<em>sexies<\/em> c.c. (in caso di riscatto di azioni), propendendo per\u00f2 per la soluzione negativa atteso che, secondo i giudici del Supremo Consesso, nella <em>russian roulette clause <\/em>non vi \u00e8 alcun socio di minoranza da tutelare e, in ogni caso, al socio oblato spetta la decisione ultima di vendere o acquistare. A conferma della non applicabilit\u00e0 del principio in esame, la Corte ha peraltro voluto richiamare quell\u2019orientamento giurisprudenziale secondo cui, per la <em>russian roulette clause<\/em>, il principio di equa valorizzazione avrebbe una sua ragion d\u2019essere solo allorch\u00e9 essa sia inserita all\u2019interno dello statuto, mentre \u201c<em>non [pu\u00f2] essere sollevato laddove si tratti di una clausola di un patto parasociale, stante la sua valenza puramente obbligatoria e l\u2019assenza di tutela \u201creale\u201d in caso di inadempimento<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, la Corte ha evidenziato che anche la clausola di <em>russian roulette <\/em>potrebbe dar luogo ad abusi, con la conseguenza che il suo esercizio dovr\u00e0 comunque soggiacere all\u2019applicazione dei <strong>principi generali di correttezza e buona fede<\/strong>, la cui violazione dovrebbe comportare, come ipotizzato dalla dottrina, il riconoscimento di una tutela di tipo risarcitorio in capo all\u2019oblato per i danni subiti a seguito dell\u2019iniqua attivazione della clausola.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la Corte ha ritenuto di confermare la decisione assunta dalla Corte d\u2019appello di Roma, la quale aveva dunque correttamente escluso la nullit\u00e0\/abusivit\u00e0 della clausola antistallo contenuta nel patto parasociale <em>inter partes<\/em> in quanto, da un lato, pattiziamente accettata dai soci mediante la sottoscrizione del patto e, dall\u2019altro lato, corrispondente al comune interesse dei medesimi di evitare il possibile stallo del funzionamento dell\u2019assemblea a causa del paritetico peso delle partecipazioni nell\u2019esercizio dei diritti di voto.<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva, se, con la pronuncia in esame, la Cassazione sembra aver definitivamente aperto le porte all\u2019ingresso delle clausole di <em>russian roulette<\/em> all\u2019interno dei patti parasociali, qualche incertezza residua ancora per l\u2019inserimento di tali clausole negli statuti societari: invero, in chiusura della parte motiva della sentenza si legge che \u201c<em>ove la clausola di russian roulette sia contenuta in un patto parasociale, l\u2019avvenuta pattuizione a opera delle parti esclude in radice che si possa parlare di abusivit\u00e0 genetica della previsione, in quanto avente precipua funzione organizzativa all\u2019interno della societ\u00e0; abusivit\u00e0 che sarebbe astrattamente predicabile solo in ipotesi di clausola contenuta nello statuto della societ\u00e0, e perci\u00f2 imponibile al socio non in forza di un\u2019autonoma pattuizione, bens\u00ec come mera conseguenza dell\u2019ingresso in societ\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La cosiddetta \u201crussian roulette clause\u201d all\u2019interno dei patti parasociali \u00e8 valida ed efficace anche per l\u2019ordinamento nazionale: cos\u00ec si \u00e8 recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22375 del 25 luglio 2023. 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