{"id":18632,"date":"2024-01-18T11:11:48","date_gmt":"2024-01-18T10:11:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18632"},"modified":"2024-11-12T09:37:44","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:44","slug":"risarcimento-da-parte-del-lavoratore-e-azione-disciplinare-luno-presuppone-laltra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/risarcimento-da-parte-del-lavoratore-e-azione-disciplinare-luno-presuppone-laltra\/","title":{"rendered":"Risarcimento da parte del lavoratore e azione disciplinare: l\u2019uno presuppone l\u2019altra?"},"content":{"rendered":"\n<p>Tema spesso dibattuto \u00e8 se l\u2019azione risarcitoria proposta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore inadempiente implichi necessariamente anche il preventivo espletamento della procedura disciplinare.<\/p>\n\n\n\n<p>E cio\u00e8: per poter validamente chiedere il risarcimento di un danno causato da un dipendente &#8211; ad esempio, per negligenza nell\u2019espletamento delle mansioni -, il datore di lavoro deve sempre prima avere attivato e concluso l\u2019iter disciplinare previsto dall\u2019art.7 dello Statuto dei Lavoratori oppure no?<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Con l\u2019ordinanza n.27940\/2023 <\/strong>la Corte di Cassazione, richiamando propri precedenti, ha affermato che l\u2019azione disciplinare e quella risarcitoria possono coesistere senza, quindi, che la seconda sia necessariamente inficiata dal mancato svolgimento della prima o anche solo per il fatto che la prima si sia conclusa senza l\u2019effettiva irrogazione di un provvedimento disciplinare.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019azione disciplinare e quella risarcitoria sono autonome<\/strong> e, ricorrendo all\u2019espressione dell\u2019ordinanza, si <em>pongono su piani distinti, indipendenti l\u2019uno dall\u2019altro<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte ha altres\u00ec chiarito che <em>l\u2019esistenza di fatti accertati, anche se non censurati sotto il profilo disciplinare, pu\u00f2 comunque determinare il diritto al risarcimento del danno provocato, poich\u00e9 l\u2019interesse perseguito dal datore di lavoro \u00e8 costituito dal ripristino della situazione patrimoniale lesa.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nonostante la condivisibilit\u00e0 di tale principio, si reputa comunque sempre consigliabile per il datore di lavoro, pregiudicato dall\u2019operato del dipendente, anche l\u2019espletamento della procedura disciplinare, con irrogazione della sanzione a conclusione dello stesso: in tal caso, la contestazione deve riguardare non solo gli inadempimenti commessi ma anche i danni che dagli stessi sono derivati, dei quali \u00e8 possibile riservarsi la quantificazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale impostazione \u00e8, infatti, utile sia per rafforzare l\u2019impianto difensivo del datore di lavoro sia per prevenire possibili argomentazioni del lavoratore circa la contestazione della pretesa risarcitoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Si pensi, ad esempio, all\u2019ipotesi in cui, attivato il procedimento disciplinare con la relativa contestazione e pervenute le giustificazioni del lavoratore anche in punto di danni, il datore di lavoro non abbia poi irrogato alcuna sanzione ed il CCNL applicato al rapporto di lavoro preveda che, in caso di mancata applicazione di un provvedimento, le giustificazioni si riterranno accolte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tema spesso dibattuto \u00e8 se l\u2019azione risarcitoria proposta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore inadempiente implichi necessariamente anche il preventivo espletamento della procedura disciplinare. 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