{"id":18786,"date":"2024-03-07T10:26:07","date_gmt":"2024-03-07T09:26:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18786"},"modified":"2024-11-12T09:33:56","modified_gmt":"2024-11-12T08:33:56","slug":"eliminazione-di-una-clausola-di-prelazione-statutaria-nelle-s-r-l-attenzione-allabuso-di-maggioranza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/eliminazione-di-una-clausola-di-prelazione-statutaria-nelle-s-r-l-attenzione-allabuso-di-maggioranza\/","title":{"rendered":"Eliminazione di una clausola di prelazione statutaria nelle s.r.l.? Attenzione all\u2019abuso di maggioranza"},"content":{"rendered":"\n<p>Poco tempo fa la Corte di Cassazione \u00e8 intervenuta per chiarire quando l\u2019abolizione della clausola di prelazione interna prevista dallo statuto di una s.r.l. pu\u00f2 costituire <strong>abuso di maggioranza<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Precisamente, con l\u2019<strong>ordinanza n. 4034\/2024 dello scorso 14 febbraio<\/strong>, i giudici della Suprema Corte hanno statuito che una delibera assembleare avente ad oggetto l\u2019eliminazione di una clausola di prelazione interna integra abuso del voto di maggioranza qualora venga accertato che i soci di maggioranza abbiano agito in modo strumentale per recare <strong>un danno ingiustificato al socio di minoranza<\/strong>, eventualmente con il proprio particolare e altrettanto ingiustificato vantaggio, in violazione del canone di buona fede oggettiva posto dall\u2019art. 1375 c.c..<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in esame, una s.r.l. composta da tre soci, titolari per un terzo ciascuno del capitale sociale, aveva deliberato a maggioranza l\u2019<strong>eliminazione dallo statuto della clausola di prelazione interna<\/strong> prevista per il caso di trasferimento di quote tra soci. Poco dopo, uno dei soci aveva trasferito parte della propria quota ad un altro socio, che cos\u00ec aveva raggiunto <strong>la maggioranza del capitale sociale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il socio rimasto in minoranza aveva reagito <strong>impugnando la delibera<\/strong> di abolizione della clausola di prelazione interna, che era stata dichiarata invalida dal <strong>Tribunale di Roma<\/strong> per abuso del voto di maggioranza.<\/p>\n\n\n\n<p>In secondo grado, la <strong>Corte d\u2019appello di Roma<\/strong> aveva accolto il gravame promosso dalla s.r.l.: a sostegno della decisione, la corte territoriale aveva sottolineato che il socio, gi\u00e0 in minoranza, sarebbe rimasto in questa condizione anche se la clausola di prelazione non fosse stata abolita. In aggiunta, la Corte aveva ritenuto che non era stata nemmeno fornita la prova della sussistenza dell\u2019interesse personale dei soci di maggioranza all\u2019adozione della delibera, n\u00e9 tantomeno della dannosit\u00e0 della delibera per la societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il socio di minoranza ha quindi proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d\u2019appello per ottenerne la cassazione, lamentando in particolare la violazione o falsa applicazione, per omesso esame di fatti decisivi, rilevanti in base agli artt. 2479, comma 2, n. 4), 2479-<em>ter<\/em>, 1175, 1375 e 2697 c.c., perch\u00e9 idonei a dimostrare l\u2019intento dei soci di maggioranza di <strong>emarginare definitivamente dalla compagine sociale il socio di minoranza<\/strong>, senza consentirgli di aumentare la consistenza della propria partecipazione al capitale sociale mediante l\u2019acquisto della quota del socio uscente.<\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019ordinanza in commento, i giudici della Cassazione hanno ritenuto il motivo fondato e meritevole di accoglimento alla luce dei principi fissati dalla stessa giurisprudenza di legittimit\u00e0 nel delineare la <strong>fisionomia dell\u2019abuso di maggioranza<\/strong>. Invero, secondo la Suprema Corte questo sussiste, con conseguente annullamento della delibera con la quale esso si \u00e8 espresso, se \u201c<em>il voto non trovi alcuna giustificazione nell\u2019interesse della societ\u00e0, perch\u00e9 volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure se sia il risultato di un\u2019intenzionale attivit\u00e0 fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza <\/em>uti singuli<em> (Cass. n. 27387\/05; n. 15942\/07; n. 15950\/07; n. 23823\/07; n. 20625\/20; sez. un., n. 2767\/23)<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec delineata la fattispecie di abuso della maggioranza, la Cassazione ha poi precisato che la questione decisiva nel caso di specie consiste nello stabilire se il ricorrente, sul quale grava il relativo onere, abbia o meno fornito <strong>la prova<\/strong> <strong>dell\u2019abuso<\/strong> lamentato.<\/p>\n\n\n\n<p>A questa domanda la Corte d\u2019appello aveva dato risposta negativa, perch\u00e9, secondo i giudici del gravame, quel socio era gi\u00e0 di minoranza e tale sarebbe rimasto anche se la clausola di prelazione interna non fosse stata soppressa. Secondo la Cassazione, questa statuizione \u00e8 tuttavia <strong>tautologica e inconferente<\/strong>, in quanto \u201c<em>effettivamente non esamina la rilevanza del vulnus provocato dalla delibera alle prerogative del socio all\u2019interno dell\u2019organizzazione sociale<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte ha infatti osservato che alla clausola di prelazione si \u00e8 soliti riconoscere <strong>rilevanza organizzativa<\/strong>, vale a dire \u201c<em>funzione specificamente sociale, perch\u00e9 essa incide sul rapporto tra l\u2019elemento capitalistico e quello personale della societ\u00e0, nel senso che accresce il peso del secondo elemento rispetto al primo nella misura che i soci ritengano di volta in volta pi\u00f9 adatta alle esigenze dell\u2019ente (Cass. n. 12370\/14; n. 24559\/15). \u00c8 inevitabile, tuttavia, che la modifica delle regole organizzative alteri le posizioni organizzative dei soci, o anche soltanto le posizioni dei soci nell\u2019organizzazione; in particolare, la soppressione o la modifica di una clausola di prelazione inesorabilmente si riverbera sul deterioramento delle prerogative dei soci<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>deterioramento delle prerogative dei soci<\/strong> conseguente alla abolizione di una clausola di prelazione \u00e8 ancora pi\u00f9 evidente, secondo la Suprema Corte, nel caso in cui la clausola sia stata modificata nel senso di escluderne soltanto gli effetti all\u2019interno della compagine societaria, in quanto l\u2019eliminazione della clausola di prelazione interna elide l\u2019opportunit\u00e0 concessa a ciascun socio di acquisire la quota di un socio uscente e conseguentemente rafforzare la propria partecipazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per i giudici della Cassazione occorre dunque verificare se i soci di maggioranza, con l\u2019adozione della delibera, abbiano agito in modo strumentale per arrecare <strong>un danno ingiustificato al socio di minoranza<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto, la Corte ha ricordato che in dottrina si \u00e8 sottolineato che qualora si contrappongano, tra i soci di maggioranza e i soci di minoranza, interessi entrambi negoziali o entrambi non negoziali, allora si dovr\u00e0 lasciar operare la regola della maggioranza poich\u00e9 si ritiene che il socio debba tollerare le limitazioni ai propri diritti che siano collegate e funzionali al miglior perseguimento dell\u2019interesse comune della societ\u00e0. Diversamente, se a contrapporsi sono interessi negoziali e non negoziali, perch\u00e9 volti a pregiudicare o escludere il singolo socio o una minoranza di essi, allora <strong>il principio di maggioranza non riesce ad operare<\/strong> e ci\u00f2 in quanto, ha osservato la Suprema Corte, \u201c<em>nel collegamento tra principio di maggioranza e il suo atto di esercizio, esce alterata la funzione obiettiva dell\u2019atto rispetto al potere che lo prevede<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di tali considerazioni, i giudici della Suprema Corte, hanno ritenuto che la sentenza impugnata non avesse dato il giusto rilievo all\u2019interesse del socio di minoranza e alla circostanza che l\u2019eliminazione della clausola di prelazione interna era avvenuta <strong>a ridosso<\/strong> (\u201c<em>appena diciotto giorni dopo<\/em>\u201d) <strong>della cessione di quote <\/strong>da parte di un socio in favore di un altro socio, che raggiunse cos\u00ec la maggioranza del capitale sociale. Infatti, secondo la Cassazione, \u201c<em>un conto \u00e8 essere socio di minoranza insieme ad altri soci, ciascuno di minoranza, il che impone ai soci il raggiungimento di un accordo; altro conto \u00e8 restare l\u2019unico socio di minoranza, mentre altro socio diviene di maggioranza e quindi in grado di determinare le sorti della societ\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Per tali motivi, la Corte ha ritenuto di<strong> accogliere la censura svolta dal socio di minoranza e di cassare la sentenza impugnata<\/strong>, rinviando alla Corte d\u2019appello di Roma in diversa composizione l\u2019accertamento della sussistenza in concreto di quel comportamento strumentale dei soci che, alla luce dei principi delineati, \u00e8 da ritenersi idoneo ad integrare un abuso di maggioranza: in tali termini, la Corte d\u2019appello sar\u00e0 dunque chiamata a \u201c<em>valutare e spiegare se la successione cronologica degli eventi sia stata volta a impedire al ricorrente l\u2019esercizio del diritto di prelazione e, in particolare, se sia stata volta a impedirgli di interferire con la vendita delle quote dell\u2019altro socio<\/em>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Poco tempo fa la Corte di Cassazione \u00e8 intervenuta per chiarire quando l\u2019abolizione della clausola di prelazione interna prevista dallo statuto di una s.r.l. pu\u00f2 costituire abuso di maggioranza. 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