{"id":18833,"date":"2024-03-14T11:23:39","date_gmt":"2024-03-14T10:23:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18833"},"modified":"2024-11-12T09:33:41","modified_gmt":"2024-11-12T08:33:41","slug":"lappalto-nel-decreto-pnrr-tra-nuove-regole-ed-incertezze-applicative","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/lappalto-nel-decreto-pnrr-tra-nuove-regole-ed-incertezze-applicative\/","title":{"rendered":"L\u2019appalto nel Decreto PNRR tra nuove regole ed incertezze applicative"},"content":{"rendered":"\n<p>La materia degli appalti \u00e8 da sempre oggetto di grande attenzione da parte del Legislatore ed ha subito nel corso degli anni numerose modifiche, tutte orientate in una direzione precisa: <strong>rafforzare le tutele dei lavoratori.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 nel solco di questa evoluzione che sono state introdotte importanti novit\u00e0 con il<strong> decreto PNRR<\/strong> <strong>(D.L. n. 19\/2024)<\/strong>, entrato in vigore il 2 marzo, il quale si pone in continuit\u00e0 con il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs n. 36\/2023, che ha sancito l\u2019obbligo per le stazioni appaltanti di indicare il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell\u2019appalto).<\/p>\n\n\n\n<p>Il decreto PNRR \u00e8 intervenuto sul D.Lgs n. 276\/2003, introducendo all\u2019art. 29, tra le varie modifiche, il comma 1-bis che prevede per gli appaltatori ed i subappaltatori <strong>l\u2019obbligo di riconoscere al personale impiegato nell\u2019appalto un trattamento economico non inferiore<\/strong> <strong>a quello previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali maggiormente applicati nella zona e nel settore connesso all\u2019oggetto dell\u2019appalto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le finalit\u00e0 di questa modifica sono evidenti: da un lato, evitare che l\u2019appalto costituisca uno strumento per ridurre impropriamente il costo del lavoro mediante l\u2019applicazione di accordi collettivi poco coerenti con le attivit\u00e0 appaltate; dall\u2019altro, ridurre la concorrenza sleale, impedendo fenomeni di dumping da parte di aziende che concorrono per l\u2019aggiudicazione di un appalto.<\/p>\n\n\n\n<p>La formulazione della norma, tuttavia, lascia spazio a diverse incertezze interpretative e, di conseguenza, applicative, di non poco conto che di seguito sintetizziamo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Chi sono i lavoratori interessati?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La disposizione cita, testualmente, il \u201c<em>personale impiegato nell\u2019appalto di opere o servizi e nell\u2019eventuale subappalto<\/em>\u201d: la formulazione si riferisce, quindi, a tutto il personale che svolge attivit\u00e0 lavorativa nell\u2019ambito dell\u2019appalto a prescindere dalla tipologia contrattuale.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo senso, quindi, accanto ai lavoratori dipendenti, devono intendersi ricompresi, ad esempio, anche i lavoratori somministrati, i distaccati ed i collaboratori.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La norma introduce l\u2019obbligo di applicare integralmente uno specifico contratto collettivo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>No: l\u2019art. 29 fa espresso riferimento al solo trattamento economico contenuto nei contratti collettivi nazionali o territoriali maggiormente applicati nella zona e nel settore connesso all\u2019oggetto dell\u2019appalto.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Le aziende possono quindi continuare ad applicare la contrattazione collettiva in uso, con il vincolo per\u00f2 di adeguare i trattamenti economici, se inferiori.<\/p>\n\n\n\n<p>Mancano tuttavia indicazioni su come possa essere attuato il coordinamento tra il contratto applicato ed il differenziale economico eventualmente da riconoscere.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 soprattutto se si considera che gli appaltatori, quali datori di lavoro, spesso aderiscono ad associazioni di categoria che pongono loro vincoli contrattuali che necessitano di essere rispettati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Come individuare la contrattazione collettiva di riferimento?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le modalit\u00e0 non sono agevoli. Difatti, se il concetto di \u2018settore\u2019 pare essere pi\u00f9 facilmente identificabile, anche in ragione del campo di applicazione indicato nei CCNL, lo stesso non pu\u00f2 dirsi per quello di \u2018zona\u2019.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, non mancano criticit\u00e0 anche con riferimento alle ipotesi di subappalto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il pi\u00f9 delle volte, infatti, il subappalto riguarda attivit\u00e0 settoriali e diverse da quelle oggetto dell\u2019appalto; pertanto, applicare la contrattazione collettiva maggiormente rispondente all\u2019oggetto dell\u2019appalto e non del subappalto rischia di generare conseguenze difficilmente sostenibili da parte delle aziende, che si troverebbero cos\u00ec di fronte ad una vera e propria forzatura.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019auspicio \u00e8 che, trattandosi di un decreto legge, la legge di conversione fornisca i chiarimenti indispensabili per garantire una corretta, adeguata e funzionale applicazione delle novit\u00e0 introdotte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La materia degli appalti \u00e8 da sempre oggetto di grande attenzione da parte del Legislatore ed ha subito nel corso degli anni numerose modifiche, tutte orientate in una direzione precisa: rafforzare le tutele dei lavoratori. \u00c8 nel solco di questa evoluzione che sono state introdotte importanti novit\u00e0 con il decreto PNRR (D.L. n. 19\/2024), entrato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":18834,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[25,11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18833"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18833"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18833\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18838,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18833\/revisions\/18838"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18834"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18833"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18833"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18833"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}