{"id":18848,"date":"2024-03-27T13:38:22","date_gmt":"2024-03-27T12:38:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18848"},"modified":"2024-11-12T09:33:30","modified_gmt":"2024-11-12T08:33:30","slug":"accertamenti-la-proroga-covid-19-di-85-giorni-non-ha-effetto-per-gli-anni-di-imposta-2016-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/accertamenti-la-proroga-covid-19-di-85-giorni-non-ha-effetto-per-gli-anni-di-imposta-2016-2018\/","title":{"rendered":"Accertamenti: la proroga Covid-19 di 85 giorni non ha effetto per gli anni di imposta 2016-2018"},"content":{"rendered":"\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate ha finalmente recepito l\u2019orientamento univoco dei giudici tributari di primo grado che hanno bocciato l\u2019estensione da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria della <strong>proroga di 85 giorni del termine di prescrizione e decadenza anche per i periodi d\u2019imposta successivi al 2015<\/strong>, introdotta dal Legislatore nel periodo pandemico.<\/p>\n\n\n\n<p>Occorre ricordare che ai sensi dell\u2019art. 43 del DPR 600\/1973, come modificato dalla Legge n. 208\/2015 (c.d. Legge stabilit\u00e0 2015), a partire dall\u2019anno di imposta 2016, l\u2019avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, in caso di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante il periodo emergenziale di Covid-19, con il decreto legge \u201cCura Italia\u201d il Legislatore ha concesso agli uffici pi\u00f9 tempo per svolgere l\u2019attivit\u00e0 di accertamento, stabilendo la sospensione dei termini per 85 giorni, facendo slittare al 26 marzo 2021 i termini di decadenza degli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 (l\u2019anno Covid).<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo l\u2019interpretazione data dall\u2019Agenzia delle Entrate, la suddetta sospensione opera anche per le annualit\u00e0 in scadenza dal 2021 in poi, nelle quali l\u2019attivit\u00e0 di controllo era in corso. Infatti, con la risposta al quesito n. 5.9, contenuta nella circolare 11\/E del 6 maggio 2020, l\u2019Agenzia delle Entrate ha affermato che il periodo di sospensione di 85 giorni non si applica solo al periodo di imposta 2015 (i cui termini scadono nel 2020 in caso di presentazione della dichiarazione) ma, a cascata, anche agli altri periodi d\u2019imposta i cui termini non scadono nel 2020, ma sono \u201cdi passaggio\u201d, ovvero gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, <strong>la proroga a cascata di 85 giorni \u00e8 stata bocciata dai giudici tributari che con sentenze del tutto univoche hanno annullato gli accertamenti relativi all\u2019anno di imposta 2016, in quanto notificati oltre il termine del 31 dicembre 2022<\/strong> e rilevato l\u2019ingiustificatezza, irrazionalit\u00e0 e illegittimit\u00e0 della tesi dell\u2019Agenzia delle Entrate, fortemente penalizzante per i contribuenti e contraria alla ratio stessa che ha ispirato la proroga, ovvero, da un lato, non gravare sui contribuenti nel periodo colpito dall\u2019evento eccezionale pandemico e, dall\u2019altro, non intralciare l\u2019attivit\u00e0 degli uffici finanziari (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, Sent. n. 974\/23; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, Sent. n. 87\/23; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, Sent. n. 890\/22; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sent. n. 537\/23).<\/p>\n\n\n\n<p>Preso atto dell\u2019orientamento univoco dei giudici tributari, l\u2019Agenzia delle Entrate, Direzione centrale di Roma, con l\u2019atto di indirizzo del 29 febbraio 2024, ha, quindi, invitato gli uffici finanziari a programmare le attivit\u00e0 di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini \u201cordinari\u201d di decadenza, evitando di avvalersi della proroga di 85 giorni, causa Covid.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 significa che per gli accertamenti relativi all\u2019anno di imposta 2017, in presenza di dichiarazione regolarmente presentata, il termine per l\u2019accertamento \u00e8 scaduto il 31 dicembre 2023 e, conseguentemente, <strong>tutti gli avvisi notificati dall\u2019Agenzia delle Entrate al contribuente entro il 25 marzo 2024, avvalendosi della proroga di 85 giorni, sono da considerarsi illegittimi<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Agenzia delle Entrate ha finalmente recepito l\u2019orientamento univoco dei giudici tributari di primo grado che hanno bocciato l\u2019estensione da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria della proroga di 85 giorni del termine di prescrizione e decadenza anche per i periodi d\u2019imposta successivi al 2015, introdotta dal Legislatore nel periodo pandemico. 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