{"id":18868,"date":"2024-04-08T11:44:35","date_gmt":"2024-04-08T09:44:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18868"},"modified":"2024-11-12T09:33:19","modified_gmt":"2024-11-12T08:33:19","slug":"dati-biometrici-dei-dipendenti-per-rilevare-le-presenze-il-garante-conferma-lilliceita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/dati-biometrici-dei-dipendenti-per-rilevare-le-presenze-il-garante-conferma-lilliceita\/","title":{"rendered":"Dati biometrici dei dipendenti per rilevare le presenze: il garante conferma l\u2019illiceit\u00e0"},"content":{"rendered":"\n<p>Lo scorso 22 febbraio il Garante, intervenuto a seguito dei reclami ricevuti da diversi dipendenti, ha sanzionato cinque societ\u00e0 &#8211; coinvolte nello smaltimento di rifiuti presso lo stesso sito &#8211; per aver utilizzato un sistema di <strong>riconoscimento facciale <\/strong>per la <strong>rilevazione delle presenze <\/strong>dei dipendenti sul posto di lavoro, violando cos\u00ec la loro privacy.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante ha colto l\u2019occasione per precisare &#8211; e ribadire &#8211; che <strong>non esiste alcuna norma che consenta l\u2019utilizzo di dati biometrici dei dipendenti<\/strong> (come impronte digitali, fisionomia del volto, linee della mano ecc.) <strong>per rilevare la loro presenza<\/strong> sul luogo di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019utilizzo di tali dati nell\u2019ordinaria gestione del rapporto di lavoro (come la rilevazione delle presenze) <strong>non<\/strong> \u00e8 <strong>conforme<\/strong> ai principi di <strong>minimizzazione<\/strong> e <strong>proporzionalit\u00e0<\/strong> del trattamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Per porre in essere tale attivit\u00e0 possono essere, infatti, utilizzati strumenti <strong>meno invasivi<\/strong> di quelli biometrici (come il badge o le verifiche dirette), che trattano i soli dati personali dei dipendenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante specifica, inoltre, che anche qualora il datore di lavoro metta a disposizione dei dipendenti un sistema di rilevamento non biometrico <em>in alternativa<\/em> a quello di tipo biometrico, i trattamenti di dati effettuati non sarebbero comunque leciti, non essendo, in ogni caso, necessari. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ma non solo: il fatto che il fornitore del dispositivo di rilevamento biometrico produca una dichiarazione di conformit\u00e0 del sistema al GDPR non fa certamente venir meno la responsabilit\u00e0 della societ\u00e0 che ne richiede l\u2019installazione di effettuare le verifiche del caso, alla luce del <em>principio di accountability<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante l\u2019attivit\u00e0 ispettiva del Garante sono, inoltre, emerse ulteriori violazioni. Le societ\u00e0 non avevano infatti fornito un\u2019idonea informativa ai sensi dell\u2019art. 13 GDPR ai propri dipendenti, non avevano stipulato il contratto ai sensi dell\u2019art. 28 GDPR con i soggetti esterni che gestivano alcuni servizi per loro conto, avevano omesso di aggiornare il registro delle attivit\u00e0 di trattamento, non avevano eseguito una valutazione d\u2019impatto e non avevano adottato misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate.<\/p>\n\n\n\n<p>Oltre ad ingiungere il pagamento di ingenti&nbsp;<strong>sanzioni amministrative pecuniarie, <\/strong>il Garante ha ordinato alle societ\u00e0 di&nbsp;<strong>cancellare i dati biometrici<\/strong>&nbsp;raccolti e di comunicare le iniziative intraprese a tal fine.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 22 febbraio il Garante, intervenuto a seguito dei reclami ricevuti da diversi dipendenti, ha sanzionato cinque societ\u00e0 &#8211; coinvolte nello smaltimento di rifiuti presso lo stesso sito &#8211; per aver utilizzato un sistema di riconoscimento facciale per la rilevazione delle presenze dei dipendenti sul posto di lavoro, violando cos\u00ec la loro privacy. 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