{"id":18984,"date":"2024-06-04T11:24:08","date_gmt":"2024-06-04T09:24:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18984"},"modified":"2024-11-12T09:30:40","modified_gmt":"2024-11-12T08:30:40","slug":"bike-sharing-in-caso-di-incidente-paga-il-proprietario-del-velocipede","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/bike-sharing-in-caso-di-incidente-paga-il-proprietario-del-velocipede\/","title":{"rendered":"Bike sharing: in caso di incidente paga il proprietario del velocipede"},"content":{"rendered":"\n<p>Con sentenza dello scorso 16 maggio il Tribunale di Milano <strong>ha condannato una societ\u00e0 proprietaria dei velocipedi del servizio di bike sharing<\/strong>, riconoscendo il risarcimento dei danni subiti dalla vittima di un sinistro stradale causato da una ragazza alla guida di una di queste biciclette.<\/p>\n\n\n\n<p>Nello specifico, l\u2019uomo aveva riportato importanti lesioni al volto dopo essere stato travolto dalla ragazza, che aveva posto in essere una negligente condotta di guida.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza contiene un approfondimento specifico in tema di bike sharing: ad oggi, infatti, <strong>non risultano precedenti giurisprudenziali in tema di responsabilit\u00e0 del titolare del servizio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice, in particolare, \u00e8 partito dall\u2019esame dell\u2019eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla convenuta &#8211; che si era difesa argomentando di aver concesso il servizio ad una societ\u00e0 terza -, e l\u2019ha rigettata motivando che il velocipede \u00e8 pacificamente classificato dal Codice della Strada come veicolo, per il quale, di conseguenza, non pu\u00f2 che rispondere il suo proprietario, come previsto dall\u2019art. 2054 co. 3 c.c. in tema di circolazione di veicoli (salvo che questa sia avvenuta contro la sua volont\u00e0 o, comunque, che sia provata l\u2019assenza di responsabilit\u00e0 del conducente).<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice ha, poi, ripercorso le diverse applicazioni giurisprudenziali della norma citata, sia nel caso di veicolo concesso in leasing, sia di noleggio a lungo termine. Precisamente, in tema di leasing, la giurisprudenza ritiene che il soggetto da qualificarsi responsabile del danno sia l\u2019utilizzatore del veicolo e non il proprietario; al contrario, al contratto di noleggio di veicoli a lungo termine non viene applicata la medesima disciplina.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale orientamento trova giustificazione nel fatto che il Codice della Strada prevede, per la sola ipotesi del leasing, l\u2019annotazione del nominativo dell\u2019utilizzatore, oltre a quello del locatore-proprietario del veicolo, sulla carta di circolazione, mentre ci\u00f2 non avviene nel caso di noleggio di veicoli a lungo termine (dove i terzi non sono quindi messi nella condizione di individuare l\u2019effettivo noleggiatore del veicolo).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il soggetto che deve rispondere ai sensi dell\u2019art. 2054 co. 3 c.c. \u00e8, quindi, il formale titolare del veicolo danneggiante<\/strong>, che possa essere facilmente individuato dal danneggiato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Milano, dunque, ha applicato analogicamente al servizio di bike sharing tali principi, affermando che \u201c<em>\u00e8 la titolarit\u00e0 del bene e non anche la custodia dello stesso che comporta il sorgere dell\u2019obbligazione risarcitoria<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza si distingue, peraltro, per essere ben motivata ed argomentata anche sotto altri aspetti e, in particolare, in tema di liquidazione del danno patrimoniale, dove \u00e8 stato riconosciuto al danneggiato il rimborso delle spese sostenute in regime privatistico, a conferma del principio gi\u00e0 espresso dalla Suprema Corte secondo cui, a fini risarcitori, non \u00e8 configurabile un obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con sentenza dello scorso 16 maggio il Tribunale di Milano ha condannato una societ\u00e0 proprietaria dei velocipedi del servizio di bike sharing, riconoscendo il risarcimento dei danni subiti dalla vittima di un sinistro stradale causato da una ragazza alla guida di una di queste biciclette. 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