{"id":19057,"date":"2024-07-29T11:10:57","date_gmt":"2024-07-29T09:10:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=19057"},"modified":"2024-11-12T09:29:30","modified_gmt":"2024-11-12T08:29:30","slug":"le-sezioni-unite-sulla-misura-degli-interessi-legali-liquidati-in-sentenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/le-sezioni-unite-sulla-misura-degli-interessi-legali-liquidati-in-sentenza\/","title":{"rendered":"Le Sezioni Unite sulla misura degli \u201cinteressi legali\u201d liquidati in sentenza"},"content":{"rendered":"\n<p>Le <strong>Sezioni Unite<\/strong>, con la sentenza n. 12449 del 7 maggio scorso, si sono pronunciate sulla questione di diritto inerente al saggio da applicare agli interessi legali liquidati in sentenza nel caso in cui il Giudice non abbia provveduto a indicarne la misura.<\/p>\n\n\n\n<p>Come noto, l\u2019art. 1284, comma 1 c.p.c., stabilisce che il saggio degli interessi legali \u00e8 determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d\u2019anno e che il <strong>Ministro del tesoro<\/strong>, con proprio decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell\u2019anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, pu\u00f2 modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell\u2019anno.<\/p>\n\n\n\n<p>Il successivo comma 4, prevede invece che se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui \u00e8 proposta la domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali \u00e8 pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in esame, una societ\u00e0 aveva proposto opposizione al precetto, notificato sulla base di una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, denunciando l\u2019erroneo calcolo degli interessi di mora effettuato dal creditore ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 nonostante il titolo esecutivo giudiziale non recasse la condanna al pagamento degli stessi n\u00e9 fosse stata formulata alcuna domanda in tal senso.<\/p>\n\n\n\n<p>Con ordinanza del 25 luglio 2023, il Giudice dell\u2019Esecuzione aveva disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte per la risoluzione della seguente questione di diritto: <em>\u201cse in tema di esecuzione forzata \u2013 anche solo minacciata \u2013 fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il Giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di \u201cinteressi legali\u201d o \u201cdi legge\u201d ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all\u2019art. 1284 primo comma c.c. o \u2013 a partire dalla data di proposizione della domanda \u2013 possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Con decreto del 18 settembre 2023<\/strong>, la questione \u00e8 stata assegnata alle Sezioni Unite le quali, nel formulare il principio di diritto, hanno preliminarmente ricordato l\u2019esistenza presso la Suprema Corte di due contrapposti orientamenti:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"i\">\n<li>secondo un indirizzo, in presenza di un\u2019esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il Giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termine di \u201cinteressi legali\u201d o \u201cdi legge\u201d, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all\u2019art. 1284, comma 1, c.p.c. in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dalla disposizione citata, presuppongono l\u2019avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale e, ove dal titolo non emerga un siffatto accertamento, non \u00e8 consentita l\u2019integrazione in sede esecutiva, ma \u00e8 esperibile soltanto il rimedio dell\u2019impugnazione;<\/li>\n\n\n\n<li>secondo, invece, un diverso orientamento, la formula del comma 4 dell\u2019art. 1284 c.c. \u00e8 chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali, nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza necessit\u00e0 di apposita precisazione del loro saggio in sentenza.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Per le Sezioni Unite, se il titolo esecutivo \u00e8 silente, il creditore non pu\u00f2 conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002<\/strong>, stante il divieto per il Giudice dell\u2019esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Il titolo esecutivo, nel dispositivo e\/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell\u2019interpretazione della portata del titolo, deve infatti contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati pena, in difetto, l\u2019applicazione degli interessi nella misura di cui al comma 1 dell\u2019art. 1284 c.c..<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di quanto sopra, le Sezioni Unite hanno quindi formulato il seguente principio di diritto: <em>\u201cove il Giudice disponga il pagamento degli \u201cinteressi legali\u201d senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dalla proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall\u2019art. 1284, comma 1, c.p.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali\u201d<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12449 del 7 maggio scorso, si sono pronunciate sulla questione di diritto inerente al saggio da applicare agli interessi legali liquidati in sentenza nel caso in cui il Giudice non abbia provveduto a indicarne la misura. 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