{"id":19063,"date":"2024-07-31T15:20:59","date_gmt":"2024-07-31T13:20:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=19063"},"modified":"2024-11-12T09:29:23","modified_gmt":"2024-11-12T08:29:23","slug":"la-sorte-delle-posizioni-attive-e-passive-dopo-la-cancellazione-delle-societa-di-capitali-analisi-della-sentenza-della-cassazione-civile-n-18720-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/la-sorte-delle-posizioni-attive-e-passive-dopo-la-cancellazione-delle-societa-di-capitali-analisi-della-sentenza-della-cassazione-civile-n-18720-2024\/","title":{"rendered":"La sorte delle posizioni attive e passive dopo la cancellazione delle societ\u00e0 di capitali: analisi della sentenza della Cassazione civile n. 18720\/2024"},"content":{"rendered":"\n<p>I soci succedono nei rapporti debitori facenti capo alla societ\u00e0 cancellata: cos\u00ec si \u00e8 recentemente espressa la Corte di Cassazione con la <strong>sentenza n. 18720 del 9 luglio 2024<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il tema della sorte delle posizioni attive e\/o passive che residuano dopo la cancellazione della societ\u00e0 di capitali \u00e8 estremamente complesso e sfaccettato. Quando una societ\u00e0 viene cancellata dal Registro delle Imprese si presume che essa cessi di esistere. Tuttavia, esiste una possibilit\u00e0 di \u201cresurrezione\u201d della societ\u00e0 mediante la <strong>c.d. cancellazione della cancellazione<\/strong>, basata sull\u2019art. 2191 c.c., che consente al giudice del Registro delle Imprese di cancellare un\u2019iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni previste dalla legge. Alcune pronunce giurisprudenziali riconducono a questa ipotesi anche il caso della societ\u00e0 estinta in presenza di poste attive e\/o passive pendenti, ampliando l\u2019ambito di applicazione della reviviscenza della societ\u00e0 cancellata. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La cancellazione della cancellazione: evoluzione giurisprudenziale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dal 2010, un gruppo di sentenze ha cercato di allinearsi con l\u2019intenzione del legislatore della riforma del 2003 di mantenere in vita la societ\u00e0 in presenza di debiti residui, conducendo all\u2019\u201c<strong>immortalit\u00e0<\/strong>\u201d della societ\u00e0 (Cass. Civ. del 22 febbraio 2010, n. 4060; Cass. Civ. del 22 febbraio 2010, n. 4061; Cass. Civ. del 22 febbraio 2010, n. 4062).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 2013, le celebri sentenze gemelle della Cassazione hanno invece affermato che, una volta concluso il procedimento di liquidazione, la societ\u00e0 cancellata non pu\u00f2 pi\u00f9 tornare in vita, sancendo cos\u00ec l\u2019<strong>effetto estintivo tombale <\/strong>della cancellazione e precisando al contempo che eventuali poste attive e\/o passive residue si trasferiscono in capo ai soci in regime di contitolarit\u00e0 o comunione indivisa (Cass. Civ. del 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. Civ. del 12 marzo 2013, n. 6071; Cass. Civ. del 12 marzo 2013, n. 6072).<\/p>\n\n\n\n<p>Si \u00e8 passati, quindi, dalla tesi di impossibilit\u00e0 di cancellazione della societ\u00e0 in presenza di poste attive e\/o passive rimanenti all\u2019idea che la liquidazione abbia un effetto costitutivo, cio\u00e8 che la societ\u00e0 si consideri estinta al termine del processo di liquidazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Altra parte della giurisprudenza afferma invece che la cancellazione della societ\u00e0 <em>ex<\/em> art. 2495 c.c. presuppone il <strong>compimento integrale della liquidazione<\/strong>. L\u2019esaurimento della liquidazione \u00e8 ritenuto un presupposto indefettibile per poter correttamente cancellare la societ\u00e0 dal Registro delle Imprese.<br>La mancata liquidazione integrale delle attivit\u00e0 e delle passivit\u00e0 pu\u00f2 giustificare, secondo questo diverso orientamento giurisprudenziale, la c.d. cancellazione della cancellazione <em>ex<\/em> art. 2191 c.c., con conseguente ritorno in vita della societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli oppositori di questa tesi sostengono per\u00f2 che siffatta impostazione comprometterebbe la <strong>certezza del diritto<\/strong>: permettendo, infatti, la cancellazione della cancellazione ogni qual volta vi siano attivit\u00e0 e\/o passivit\u00e0 residue in capo alla societ\u00e0 estinta equivarrebbe ad ammettere una possibilit\u00e0 di reviviscenza della societ\u00e0 estinta, ritornando cos\u00ec alla situazione anteriore alla riforma del 2003, con l\u2019immortalit\u00e0 della societ\u00e0 fino al pagamento dell\u2019ultimo debito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La sentenza della Cassazione civile n. 18720\/2024<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La recente sentenza della Cassazione civile sez. II, 9 luglio 2024, n. 18720 ha affrontato il caso di un condominio che ha chiesto la condanna della societ\u00e0 appaltatrice al pagamento della somma necessaria per l\u2019eliminazione dei vizi e dei difetti presenti nelle parti comuni dell\u2019edificio condominiale. Prima della sentenza, \u00e8 stato dato atto della cancellazione dal registro delle imprese della societ\u00e0 appaltatrice, sollevando la questione della responsabilit\u00e0 dei soci per i debiti residui.<\/p>\n\n\n\n<p>In primo grado, il Tribunale di Milano ha stabilito che le somme del patrimonio netto della societ\u00e0 e del fondo per i rischi erano state trasferite ai soci, rendendoli responsabili entro tali limiti. Tuttavia, il giudice d\u2019appello ha rigettato la domanda del condominio, ritenendo che la responsabilit\u00e0 dei soci dipendeva dalla prova dell\u2019avvenuta riscossione delle somme a loro attribuite.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione, accogliendo il ricorso del condominio, ha ribadito che i soci succedono nei rapporti debitori della societ\u00e0 cancellata, in regime di comunione, come stabilito dalle Sezioni Unite nel 2013. Ci\u00f2 significa che estinta la societ\u00e0 si instaura tra i soci un regime di contitolarit\u00e0 o di comunione indivisa. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che, la responsabilit\u00e0 dei soci \u00e8 limitata alle somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione, considerando anche le somme stanziate per rischi futuri e crediti tributari. La Cassazione ha inoltre confermato che i soci succedono anche in relazione alle sopravvenienze attive, cos\u00ec che \u201c<em>la titolarit\u00e0 dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabili a coloro che della societ\u00e0 costituivano il sostrato personale<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in esame, all\u2019esito della cancellazione della societ\u00e0 appaltatrice dal Registro delle Imprese, i soci sono diventati contitolari del patrimonio netto e del fondo stanziato per rischi della societ\u00e0, riscuotendo tali somme in base al bilancio finale di liquidazione. I creditori sociali insoddisfatti possono dunque far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino all\u2019ammontare delle somme ricevute da questi ultimi secondo il bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento \u00e8 dovuto a colpa di questi ultimi.<\/p>\n\n\n\n<p>A detta della Cassazione, infatti, la gestione delle posizioni attive e passive dopo la cancellazione di una societ\u00e0 di capitali richiede un equilibrio tra la certezza del diritto e la tutela dei creditori. La c.d. cancellazione della cancellazione dovrebbe essere confinata a situazioni eccezionali e non interpretata estensivamente. La necessit\u00e0 di tutelare la certezza del diritto impone che la <strong>cancellazione della societ\u00e0 sia<\/strong> <strong>definitiva<\/strong>. La disciplina va quindi ricostruita sulla base dell&#8217;art. 2495 c.c., evitando estensioni indebite delle ipotesi di cancellazione della cancellazione che comprometterebbero l&#8217;irretrattabilit\u00e0 dell&#8217;estinzione della societ\u00e0. La sentenza n. 18720\/2024 rappresenta un importante passo in questa direzione, riaffermando i principi di successione dei soci nei rapporti debitori e creditori della societ\u00e0 estinta, in linea con le esigenze di certezza del diritto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I soci succedono nei rapporti debitori facenti capo alla societ\u00e0 cancellata: cos\u00ec si \u00e8 recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18720 del 9 luglio 2024. Il tema della sorte delle posizioni attive e\/o passive che residuano dopo la cancellazione della societ\u00e0 di capitali \u00e8 estremamente complesso e sfaccettato. 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