{"id":19165,"date":"2024-10-09T10:19:50","date_gmt":"2024-10-09T08:19:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=19165"},"modified":"2024-11-12T09:28:27","modified_gmt":"2024-11-12T08:28:27","slug":"responsabilita-degli-enti-e-infortuni-sul-lavoro-il-ruolo-fondamentale-del-modello-231","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/responsabilita-degli-enti-e-infortuni-sul-lavoro-il-ruolo-fondamentale-del-modello-231\/","title":{"rendered":"Responsabilit\u00e0 degli enti e infortuni sul lavoro: il ruolo fondamentale del modello 231"},"content":{"rendered":"\n<p>In tema di <strong>responsabilit\u00e0 da reato degli Enti <\/strong>ai sensi del D.Lgs. 231\/2001 per illeciti commessi in violazione della normativa antinfortunistica, non \u00e8 necessaria una violazione sistematica dei presidi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81\/2008. L\u2019interesse o il vantaggio necessari a fondare la responsabilit\u00e0 dell\u2019Ente, infatti, possono sussistere anche in relazione ad una trasgressione isolata ed occasionale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/cass-pen-sez-iv-sent-data-ud-12-06-2024-04-07-2024-1.pdf\" target=\"_blank\">26293\/2024<\/a>, depositata lo scorso 4 luglio.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, la vittima (un dipendente con la qualifica di saldatore) aveva ricevuto indicazione dal capo officina di eseguire la pulizia di una grondaia sul tetto del capannone e di chiudere alcune crepe, onde scongiurare eventuali infiltrazioni di acqua. Dopo un iniziale rifiuto, il lavoratore era stato convinto dal datore di lavoro ad eseguire l&#8217;incarico. L\u2019attivit\u00e0 era stata svolta in assenza di presidi di sicurezza ed il lavoratore, che non aveva alcuna formazione specifica, era scivolato e caduto da un&#8217;altezza di dieci metri, riportando gravi lesioni.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione, nel confermare la responsabilit\u00e0 della societ\u00e0 ricorrente, ha precisato che l&#8217;interesse dell&#8217;Ente pu\u00f2 ritenersi sussistente anche <em>\u201cquando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l&#8217;esito non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d&#8217;impresa\u201d. &nbsp;<\/em>Tale principio, secondo la Suprema Corte, trova applicazione anche a quelle condotte che, seppur episodiche e occasionali, siano espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari.<\/p>\n\n\n\n<p>In un simile contesto normativo e giurisprudenziale, <strong>anche un singolo infortunio rischia di esporre l\u2019azienda ad una contestazione ai sensi del D. L.gs. n. 231\/2001<\/strong>, con gravi conseguenze sia livello finanziario che reputazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Per tale ragione, la decisione di <strong>adottare un Modello Organizzativo \u00e8 un vero e proprio atto di responsabilit\u00e0 dell\u2019azienda<\/strong>. Tuttavia, perch\u00e9 il Modello sia efficace, dev\u2019esserne assicurata l\u2019applicazione concreta, il suo mantenimento nel tempo ed il continuo adeguamento in ragione delle variazioni normative ed organizzative aziendali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In tema di responsabilit\u00e0 da reato degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231\/2001 per illeciti commessi in violazione della normativa antinfortunistica, non \u00e8 necessaria una violazione sistematica dei presidi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81\/2008. 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